L’art. 64-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, s.m.i., recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (nel seguito anche “CAD ”), prevede che “i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri […] ”.
Prima di procedere a segnalazioni puntuali, se possibile chiederei un chiarimento sulla portata di massima delle linee guida o, meglio, del “punto di accesso telematico” che vanno a definire.
In particolare quali siano nella pratica le funzioni che una p.a. debba o possa attendersi da questo strumento, in particolare per la ricezione di istanze e in generale il dialogo bidirezionale con l’utente finale.
Riporto - non testualmente e non per intero - alcuni passaggi della bozza di linee guida:
4.1 Il concetto di “Servizio in rete” include anche “un flusso da utente finale a Soggetto erogatore (es. un cittadino che richiede a una PA la certificazione di uno stato o che invia un’istanza alla PA)”.
6.4 Si parla di “repertorio dei servizi in rete”: sembra che i soggetti erogatori debbano pubblicare i “loro” servizi con varie informazioni fra cui modalità per fruire alternativamente del servizio (una svista grammaticale nel testo rende poco comprensibile la frase).
7.2.1 il gestore dovrebbe rendere disponibile un catalogo delle tipologie di servizi già disponibili; la creazione di un nuovo servizio (7.2.2) e’ subordinato alla “verifica del possibile interesse da parte di altri soggetti erogatori” (come se fossero i soggetti erogatori ad avvalersi di servizi generici predeterminati dal gestore del punto di accesso).
Allegato 2, funzionalità, Messaggi: “Le Call to Action nei messaggi possono inoltre essere personalizzate dal Soggetto erogatore (es. “Visualizza”, “Richiedi”, “Iscrivi”, etc) e dare inizio a specifici flussi o azioni dispositive integrate nell’esperienza dell’utente all’interno del Punto di accesso telematico tramite single-sign-on verso i servizi gestiti dal Soggetto erogatore e vista in webview dei passaggi necessari al completamento dell’azione.” - Come se il punto di accesso fosse un indice di link ai servizi online che poi sono resi da webapp del soggetto erogatore in webview/sso.
Nella descrizione della funzione “Servizi” non si fa menzione del flusso da utente a soggetto erogatore.
In sintesi, non mi è chiaro il modello di massima del sistema:
se si tratta di un modello in cui il gestore rende disponibili per tutti gli enti un servizio unico centralizzato e uniforme per tutto il territorio nazionale per gestire un procedimento (es.: richiesta di uno stallo per disabili, dalla presentazione dell’istanza al recapito del contrassegno);
se invece si tratta di un mero elenco di URL con link a servizi del tutto esterni al punto;
se si tratta di uno degli innumerevoli modelli che si possono collocare fra i due precedenti estremi.
Sciolto questo nodo è possibile procedere a una lettura più mirata e attenta delle linee guida.