[LG IO] - 6. Punto di accesso telematico

Il Punto di accesso telematico DEVE permettere l’erogazione di Servizi in rete verso gli utenti finali in un’ottica di progressiva multicanalità, nel rispetto del principio mobile first.

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Anche qui si propone nuovamente una modifica nel senso di prevedere l’obbligo perentorio di un’interfaccia web del punto di accesso, non solo un “DOVREBBE”.

Non è chiaro quali caratteristiche qui descritte rendano il punto di accesso telematico qualcosa di diverso dall’attuale app IO (v. anche osservazioni su allegato 4), a parte l’acausale requisito di integrazione con le piattforme abilitanti.

Rispetto all’art. 6.5. secondo comma, riteniamo che la disposizione non sia chiara e che possa generare confusione. Il riferimento normativo è errato in quanto non esiste il comma 1-bis dell’art. 50-ter CAD.
Non riusciamo a comprendere a quali API venga fatto riferimento con riguardo ai fornitori di identità digitali e ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e, rispetto a questi ultimi, non è precisato in relazione a quale servizio fiduciario qualificato essi vengono menzionati. La nostra proposta è di eliminare il riferimento ai fornitori di identità digitali e ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, correggendo il riferimento normativo (l’art. 50-ter non prevede un comma 1-bis).