Il Punto di accesso telematico DEVE permettere l’erogazione di Servizi in rete verso gli utenti finali in un’ottica di progressiva multicanalità, nel rispetto del principio mobile first.
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Anche qui si propone nuovamente una modifica nel senso di prevedere l’obbligo perentorio di un’interfaccia web del punto di accesso, non solo un “DOVREBBE”.
Non è chiaro quali caratteristiche qui descritte rendano il punto di accesso telematico qualcosa di diverso dall’attuale app IO (v. anche osservazioni su allegato 4), a parte l’acausale requisito di integrazione con le piattforme abilitanti.
Rispetto all’art. 6.5. secondo comma, riteniamo che la disposizione non sia chiara e che possa generare confusione. Il riferimento normativo è errato in quanto non esiste il comma 1-bis dell’art. 50-ter CAD.
Non riusciamo a comprendere a quali API venga fatto riferimento con riguardo ai fornitori di identità digitali e ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e, rispetto a questi ultimi, non è precisato in relazione a quale servizio fiduciario qualificato essi vengono menzionati. La nostra proposta è di eliminare il riferimento ai fornitori di identità digitali e ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, correggendo il riferimento normativo (l’art. 50-ter non prevede un comma 1-bis).