7.1. Adesione al Punto di accesso telematico dei Soggetti erogatori
Il Gestore DEVE gestire le adesioni dei Soggetti erogatori secondo quanto indicato all’allegato 1 con modalità idonee a garantire l’onboarding dei Soggetti erogatori in tempi rapidi e con modalità efficienti per garantire agli utenti finali l’accesso a un numero crescente di Servizi in rete, e a tal fine valuta, di concerto con i soggetti coinvolti, l’adesione da parte di Pubbliche Amministrazioni in forma aggregata ai sensi del 6.1.2 Soggetti aggregatori, nonché l’opportunità di avvalersi di partner tecnologici comuni a più Soggetti erogatori.
In 7.2 si dice che PAgoPA mette a disposizione delle p.a. della API per erogare “propri Servizi” tramite app IO.
Si dice poi che per servizi previsti da norme primarie o secondarie (immagino servizi tipo cashback o bonus vacanze), PagoPA stessa interviene attivamente nello sviluppo del servizio ed eventualmente nella sua attuazione (gestione?).
In 7.2.1.1 si dice pero’ che le p.a. devono usare i servizi presenti a catalogo, come se non rendessero fruibili i propri tramite le API.
In 7.2.1.2 si descrive addirittura un processo in collaborazione fra PagoPA spa e la singola p.a. per la creazione di un nuovo servizio.
Personalmente ritengo che non sia chiaro cosa una qualsiasi p.a. debba attendersi da app IO (o dal complessio app IO + backend + backoffice che compone il punto di accesso).
Rispetto all’art. 7.4., il riferimento normativo andrebbe corretto (l’art. 50-ter non prevede un comma 1-bis).
Non è chiaro inoltre a quali servizi si faccia riferimento con riguardo a IdP e/o i prestatori di servizi fiduciari qualificati.
La nostra proposta è quella di eliminare il riferimento ai fornitori di identità digitali e ai prestatori di servizi fiduciari qualificati.