Il Decreto stabilisce che le condizioni poste per il riutilizzo (v. par. 6.1 ) non debbano comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero. A tale riguardo, il divieto di discriminazioni, per esempio, non deve impedire lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell’ambito dei loro compiti di servizio pubblico, come peraltro stabilito dall’art. 50 del CAD , mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti sulla base delle indicazioni di cui al par. 6.2 .
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