[LG_Open-Data] 6.4 Accordi di esclusiva

Si devono evitare, per quanto possibile, accordi di esclusiva tra enti pubblici e partner privati, facendo in modo, sulla base dell’art. 11 del Decreto, che i documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private, possano essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal Decreto stesso, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. A tale riguardo, il citato art. 11 del Decreto precisa che eventuali contratti o accordi siglati tra enti pubblici e partner privati non danno a questi ultimi diritti esclusivi di utilizzo di documenti detenuti dagli enti pubblici.

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Si devono evitare accordi di esclusiva ma può essere necessario concederli.
Prima si dice che in ogni caso è vietato concedere espressamente un diritto esclusivo e subito dopo che le biblioteche, per prassi, concedono diritti di esclusiva a partner privati per un periodo limitato nel tempo, anzi che addirittura potrebbe essere necessario […] per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento?
Non vi è il rischio di contraddire quanto già affermato? Qual è l’intento sui diritti esclusivi oggi e nel futuro: sono vietati e a tendere anche quelli passati andranno rimossi totalmente, oppure vi è la possibilità di deroga per alcune iniziative?