LG Regole Tecniche sottoscrizione ex art.20 CAD tramite SPID

Regole Tecniche circa la sottoscrizione elettronica di documenti tramite SPID ex art. 20 del CAD

Linee Guida AgID ex art. 71 del CAD

L’articolo 20 del CAD dispone il soddisfacimento del requisito della forma scritta e l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile del documento informatico formato previa identificazione informatica del suo autore,

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

Le presenti Linee guida regolano le modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

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La consultazione sarà attiva dal 20 novembre al 20 dicembre 2019 (termine prorogato al 28 dicembre).

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Commento di carattere generale su alcuni potenziali impatti del regolamento eIDAS:

  1. nel caso in cui la firma SPID sia utilizzata verso pubbliche amministrazioni come si tiene conto dell’obbligo di mutuo riconoscimento delle identità di cui all’articolo 6(1) del Regolamento? Dovrebbe infatti essere consentito di attivare la firma anche a chi fosse in possesso di identità digitali rilasciate in altri paesi UE purché di livello 2 o superiori e notificate.
  2. la firma SPID corrisponde ad una firma elettronica avanzata eIDAS pertanto ricorre l’obbligo di cui all’articolo 27(1) del Regolamento che prevede l’obbligo per le PA aventi servizi che richiedono la firma elettronica avanzata di accettare firme elettroniche avanzate provenienti da altri paesi purché conformi ai formati indicati negli atti d’esecuzione di cui al comma 5 dello stesso articolo (quindi la Decisione (UE) 2015/1506).
  3. Qualora si passasse ad un solo IdP pubblico, l’utilizzo in ambito privato della firma SPID potrebbe essere sanzionato come aiuto di stato, posto il regime di libero mercato dei servizi fiduciari sancito dall’articolo 4.