[LG-SPID-minori] 1. Esigenza, scopo e caratteristiche delle Linee guida

SPID è uno strumento che può essere utilizzato anche per proteggere i minori, in quanto consente sia l’accesso ai servizi in rete in modalità anonima sia la selezione dei relativi fruitori in base all’età.

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Si suggerisce di eliminare il primo paragrafo delle linee guida:

SPID è uno strumento che può essere utilizzato anche per proteggere i minori, in quanto consente sia l’accesso ai servizi in rete in modalità anonima sia la selezione dei relativi fruitori in base all’età.

Questa affermazione nell’incipit del documento, oltre a suonare decisamente apodittica, risulta difficilmente giustificabile: come è mai possibile che per restare anonimo devo dotarmi di un’identità digitale?

Il rischio di suscitare una sensazione di surreale nonsense è concreto.

Può essere riproposta in una sezione più avanzata del testo, se si riesce a costruire un percorso che convinca del fatto che non c’è contraddizione.

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Nelle proposte presentate negli anni scorsi al Ministero Istruzione, vi era anche l’accesso al portale Io Studio che avviene a mezzo login (gestionale SIDI) ed identifica lo Status di studente. Tale riconoscimento è oramai obsoleto e non garantisce standard di sicurezza idonei, proponemmo pertanto di avviare un riconsocimento tramite SPID ed EIDAS (come avviene con anagrafica SIDI predisposto dal Ministero ed attivo) ma si pone il problema dei minori. Se la modalità avviene in modalità anonima non si potrebbe in alcun modo integrare il sistema di autenticazione oggi in uso con SIDI attraverso SPID, e pertanto modificare le modalità di erogazione delle borse di studio, la cui procedura è alquanto complessa, lunga e farginosa. Pertanto riteniamo che avrebbe poco senso adottare l’anonimato, piuttosto si potrebbe prevedere un consenso dei genitori

Provo a interpretare il senso della frase “incriminata”: SPID può servire per far accedere a un sito soltanto minori (o al contrario maggiorenni) semplicemente permettendo un controllo della data di nascita. Ciò si può fare anche senza trasmettere al sito che chiede la verifica d’identità i restanti dati del soggetto, quindi garantendo un quasi-anonimato (che tanto SPID registra sempre quando viene usata l’identità) nei confronti del sito in cui si entra.
Dopotutto a volte dopo l’autentcazione ti dice sempre quali dati vengono trasmessi al sito, a volte è il cf a volte il nome, a volte nome e cf ecc. e si può semplicemente non trasmettere nulla, se si tratta di minori.
Certo,si può/deve dire meglio.

Esatto, in tal senso si esprime infatti il cap. 7.
Quindi, per attenuare l’effetto boutade subito all’esordio, si potrebbe condire la frase cosi’:

in quanto consente , con opportuni accorgimenti dettagliati in queste linee guida, sia l’accesso…

A nostro avviso, è importante specificare cosa comporta il fatto che le presenti LLGG operative non siano emesse ai sensi dell’art. 71 CAD.

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Mi inserisco per segnalare questo a mio avviso interessantissimo articolo che solleva molti spunti di riflessione su vari aspetti delle linee guida

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Bell’articolo, critico e necesariamente lungo. Pur non avendo scorto nelle linee guida la logica dell’impersonificazione del minore da parte del genitore, per mia probabile disattenzione, mi associo in pieno a tutte le osservazioni che mi sembrano portare alla conclusione che occorra rivedere l’impianto di base di queste linee guida.

Ribadisco anche una necessità preliminare, per sgombrare il campo da equivoci e fraintendimenti: va chiarita bene la differenza fra iscriversi a un servizio online e fornire il consenso al trattamento dei dati personali all’interno di quel servizio. Il secondo è una parte del primo! Altrimenti poi si rischia di cadere nell’errore e diffondere la convinzione assiomatica che il quattordicenne puo’ iscriversi ai servizi online. Ad esempio qui, ultima parte dell’aritcolo (su un fatto sul quale lo SPID per minori potrebbe incidere?):

Nella lettera la dirigente non esclude di adottare altri provvedimenti e ricorda che in Europa il limite per iscriversi su un social (il cosiddetto “consenso digitale”) è di 16 anni, mentre in Italia è di 14

Consenso digitale (al trattamento dei dati) e iscrizione (a un social o quel che vuoi) sono due atti diversi! Esempio: se mi abbono a un quotidiano online non sto solo autorizzando il suo editore a trattare i miei dati, ma mi sto pure impegnando a pagarlo, lo autorizzo a prelevare i soldi dalla carta di credito, prendo atto dei suoi obblighi verso di me, mi impegno a non distribuire copie del quotidiano a destra e a manca ecc.

Insomma, tentiamo di governarla la complessità (garanzia della sopravivvenza) e non di appiattirla a riduzioni semplicistiche!

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Scritto molto bene l’articolo di Bonuccelli, Marcellino e Paolini su Agenda Digitale: sono d’accordo con le criticità riscontrate e con i suggerimenti proposti. L’unico dubbio che mi rimane (in questo caso come per il sistema di delega digitale per adulti giuridicamente capaci ma tecnologicamente incapacitati) è come il Service provider può conoscere e verificare l’attributo di status del delegato.

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Non sono sicuro che la parola “Non” nella parte iniziale dove prosegue con “sono emesse ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 (di seguito CAD) e definiscono…” sia coerente con quanto previsto dalla Determinazione 353/2021 che accompagna le Linee guida dove si legge, sia nel Considerando che cita l’art. 71 del CAD che nella stessa determinazione: “… il testo delle linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori sia sottoposto, come prescritto dall’art. 71 del CAD, alla procedura di consultazione pubblica online per trenta (30) giorni dandone apposito avviso sul sito istituzionale”.