[LG-SPID-minori] 4. Acronimi e definizioni

Ai fini della presente Linea guida, si intende per:

Genitore: il soggetto che dichiara di esercitare la responsabilità genitoriale per la richiesta dell’identità del minore;
Genitore non richiedente: altro soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e che fornisce il consenso per la gestione dell’identità digitale del minore da parte del genitore;
IdP: il gestore dell’identità digitale SPID che rilascia, conformemente alle presenti Linee guida, l’identità digitale SPID al minore;
SP: il fornitore di servizi accessibili con SPID;
Notifica push: messaggio istantaneo che, su richiesta del minore, l’IdP invia al genitore.

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il genitore non richiedente pare non possa neppure esercitare funzione di controllo genitoriale durante l’accesso ai servizi in quanto pare privato (operativamente) di ogni potere per esercitare tale controllo

Temo in contraddizione con il diritto dovere di esercizio della potestà genitoriale che per le azioni ordinarie è attuabile da entrambi i genitori in forma disgiunta

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Anticipiamo qui alcune considerazioni.

  1. Rispetto alla definizione di “Genitore”, riteniamo per chiarezza definirlo quale “Genitore Richiedente”, specificando che è anche il soggetto che esegue la richiesta verso AgID fornendo i dati del minore. ;
  2. Rispetto al “Genitore non richiedente”, la nostra proposta è di specificare che tale soggetto viene in rilievo esclusivamente qualora sia effettivamente presente; inoltre riteniamo utile specificare, qualora presente, se sia sempre necessario anche il suo consenso;
  3. Proponiamo di specificare già in questa sede oppure dedicando un paragrafo ai presupposti che l’IdP che rilascia l’identità al minore deve necessariamente essere l’IdP che ha rilasciato l’identità al Genitore. Inoltre, chiediamo di specificare quali sono le conseguenze in caso di revoca dell’identità del Genitore.