[LG-SPID-minori] 8. L’identità al sopraggiungere della maggiore età

Al compimento del diciottesimo anno di età, l’IdP invia un messaggio al neo maggiorenne mettendo a sua disposizione un servizio per revocare, previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, la propria identità digitale. Nel caso in cui il neo maggiorenne non chieda la revoca, l’identità digitale resta attiva e sono eliminati i legami con l’identità del genitore e qualsiasi altra limitazione.

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Parrebbe un consenso basato su una inazione e consensi basati su inazione non sono validi vedasi ad esempio:
Parere15/2011 - WP187
sulla definizione di consenso
adottato il 13 luglio 2011
e poi considerando 32 del gdpr

Un nostro suggerimento è quello di prevedere prevedere che l’identità digitale del minore resti tacitamente in vita a seguito del compimento del diciottesimo anno, con l’estromissione automatica del controllo del/dei genitore/i dalla stessa.

Tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’identità digitale del minore, rese disponibili a chi esercita la responsabilità genitoriale, sono cancellate al raggiungimento della maggiore età.

Questa frase deve essere meglio puntualizzata per limitarne la portata che non può comportare la cancellazione di “tutte” le informazioni ma eventualmente l’interruzione dell’accesso alle medesime da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

In generale, tenuto conto che la casistica è complessa, pare difficile avere interpretazioni univoche e norme certe in mancanza di scenari e casi d’uso definiti.