[LG -SPID Uso Professionale] Articolo 1: Ambito di applicazione

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Articolo 1: Ambito di applicazione

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https://lg-spid-rilascio-identita-digitale-uso-professionale.readthedocs.io/it/latest/contents/articolo-1.html

Commento a titolo personale:
Trovo una certa difficoltĂ  nella comprensione dei questo articolo che mi appare ad una prima lettura in parte contraddittorie e in parte non sempre chiare

“Tali identità digitali sono quelle utili a provare l’appartenenza di una persona fisica all’organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista. Le identità in questione, al contrario, non sono costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.”

Qualora il senso fosse che gli SP possono accedere alle AA in questione (rappresentanza di persona giuridica e/o appartenza a ordine o altro elenco qualidicato ) esclusivamente se la credenziale/identità dell’utente è di tipo “Uso professionale” allora suggerisco di esprimerlo chiaramente.

Inoltre è, a mio modesto avviso necessario specificare i casi d’uso in dettaglio al fine di evitare interpretazioni diverse o difficoltà di applicazione.

Propongo uno scenario noto e ben documentato:
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-edilizia/

Quindi abbiamo la PA che realizza un servizio di presentazione istanze.
L’istanza è presentata dal titolare dell’istanza che può essere:

==in proprio==
A.1) un soggetto fisico con diritti reali sull’immobile in questione (proprietario, usufruttuario)
A.2) un soggetto fisico con poteri di rappresentanza del soggetto giuridicio con diritti reali ((proprietario, usufruttuario))

==per conto di altri a titolo oneroso/professionale==
B.1) un soggetto delegato a titolo onoreso dal soggetto fisico con diritti reali sull’immobile in questione (proprietario, usufruttuario)
B.2) un soggetto delegato a titolo onoreso dal soggetto fisico con poteri di rappresentanza del soggetto giuridicio con diritti reali ((proprietario, usufruttuario))

==per conto di altri a titolo gratuito==
C.1) un soggetto delegato a titolo gratuito (esempio figlio, coniuge, amico con maggiore particità) dal soggetto fisico con diritti reali sull’immobile in questione (proprietario, usufruttuario)
C.2) un soggetto delegato a titolo gratuito (empio volontario di una associazione di volontariato che è una personalità giuridica) dal soggetto fisico con poteri di rappresentanza del soggetto giuridicio con diritti reali ((proprietario, usufruttuario))

Su questo scenario (non esaustivo), come si applicano queste nuove linee guida?

Ritorno sull’articolo e devo ammettere che agli occhi di un SP di non riuscire a comprendere come queste due frasi non siano in contrapposizione tra loro:
“Tali identità digitali sono quelle utili a provare…”
"Le identitĂ  in questione, al contrario, non sono costituiscono prova "

Un SP che riceve una asserzione che rappresenta una identità in questione può assumere che l’utente sia appartenete ad uno specifico ordine professionale?
Quale?
Cosa deve verificare oltre la bontà dell’asserzione per avere prova?

Una proposta di riformulazione dell’articolo:
“Le presenti linee guida normano le modalità di rilascio delle identità digitali SPID per uso professionale cui i gestori di identità digitali devono attenersi e le linee guida per il loro corretto utilizzo da parte dei gestori dei servizi. Tali identità digitali sono quelle utili a provare l’appartenenza di una persona fisica all’organizzazione di una determinata persona giuridica oppure la sua qualità di professionista e ne caratterizzano l’uso a scopo professionale. Le identità in questione non costituiscono però prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato, in quanto queste prove sono fornite dalle apposite attribute autority SPID.”

Personalmente concordo in parte alla proposta, a titolo interlocutorio e personale di propongo di valutare una ulteriore revisione che non si limiti al solo rilascio dell’identità bensì a tutti il ciclo di vita della stessa e del suo utilizzo:

"Le presenti linee guida normano:

  • le modalitĂ  di rilascio delle identitĂ  digitali SPID per persone giuridiche

  • le modalitĂ  di rilascio di identitĂ  collegate ai fornitori di attributi qualificati di cui all’art 18 comma 3 del dpcm 24/10/2014

  • le modalitĂ  di utilizzo delle identitĂ  di cui sopra da parte dei fornitori di servizio e l’ utilizzo da parte dei gestori dei servizi delle dell’accesso ai servizi forniti dai gestori di attributi qualificati di cui sopra .

  • le modalitĂ  di conservazione delle tracce informatiche, anche tra i fornitori (Idp-SP-AA) SPID utili a costituire garanzia di corretto accesso

Le identità in questione, unitamente alle prove fornite da apposito gestore di attributi qualificati, secondo le presenti linee guida, costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso ovvero l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale."

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Infatti in queste procedure amministrative, come in tante altre, è implementata la figura del Delegato/Procuratore (a titolo professionale o a titolo gratuito) che bisogna trovare un modo di gestire con lo SPID

image

Suggerirei di fare invece in modo che l’identità - insieme all’appartenenza ad un ordine piuttosto che i poteri di legale rappresentanza - siano già verificatati “ab origine”, attraverso collegamenti con le basi dati (registro imprese) o elenchi tenuti dagli ordini, che nella maggior parte già gestiscono un proprio sistema di identità, in modo da dare certezza della qualifica posseduta per l’accesso al servizio.
Mi sembrerebbe un elemento qualificante in un tema così importante come questo!

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Faccio notare che lo strumento “procura” nella maggior parte dei casi non è riservato solo a favore di liberi professionisti iscritti ad albi professionali. Anche dei privati cittadini possono essere destinatari di “deleghe” o di “procure”.

Sì, ma il campo dei professionisti iscritti ad Albi copre per lo meno il 95% dei casi;
oltre al fatto che negli altri casi residui NON occorre dimostrare di avere una qualifica professionale precisa (come invece accade proprio per gli Albi).

Non è così.

Ad esempio nelle pratiche camerali che rappresentano un quantitativo rilevante di flussi telematici si distingue fra “professionista incaricato” che sono i commercialisti iscritti ad albi professionali e “delegato” che puo’ essere qualsiasi altra persona!

Le posso assicurare che la maggioranza delle pratiche passa attraverso i delegati che non sono i professionisti iscritti ad albo professionale.

https://www.cn.camcom.gov.it/it/registro-imprese/che-cosè-il-registro-imprese/presentazione-delle-pratiche-comunicazione-unica/firma

Leggendo i vari commenti [quote=“Paolo_Del_Romano, post:11, topic:3664”]
Le posso assicurare che la maggioranza delle pratiche passa attraverso i delegati che non sono i professionisti iscritti ad albo professionale.
[/quote]

Credo che questa proposta sia in convergenza con la propota che avevo avanzato in questa forma:

Ovviamente perchè il sistema possa funzionare (e quindi non essere inutile) questo genere di identità può essere emesso e mantenuto solo in presenza del servizio dell’ " apposito gestore di attributi qualificati".

in assenza di tale servizio collegato temo che il modello non possa funzionare in quanto i i servizi finali NON hanno prova nè dei poteri di rappresentanza nè di appartenenza ad un ordine professionale

Con riguardo a questo articolo, sono previste varie tipologie di SPID con differenti funzioni in base anche alle caratteristiche professionali del soggetto? Oppure un’unica SPID con diversi livelli di sicurezza, che di conseguenza comportano l’accesso a livelli di servizi differenti (così come già avviene nella normale SPID ad uso privato)?
Come avviene l’accertamento delle caratteristiche professionali del soggetto? Come si concilia con la dichiarazione esplicita, in questo stesso articolo, che la SPID non contiene potere di rappresentanza e legami con gli ambiti professionali?

Sono d’accordo, non possiamo non avvalerci di gestori di attributi qualificati. Importante è coinvolgerli secondo i modelli di interazione già previsti.