[LG -SPID Uso Professionale] Articolo 3: Rapporti fra le parti

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Articolo 3: Rapporti fra le parti

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"La regolazione del rapporto fra gestore di identità digitali e il soggetto che richiede identità digitale uso professionale è oggetto di contrattazione fra le parti. "

Commento a titolo personale:
" soggetto che richiede identità digitale uso professionale "
La descrizione può essere mal interpretata, infatti sia l’utente finale (Titolare dell’identità) che gli fornitori di servizio “richiedono identità” agli IDP, può essere utile riformulare eliminando ambiguità

"La regolazione del rapporto fra gestore di identità digitali e il soggetto che richiede identità digitale uso professionale è oggetto di contrattazione fra le parti. "

Commento a titolo personale:

Appare troppo ampio un generico “è oggetto di contrattazione”, si reputa necessario che venga determinato espressamente cosa non è oggetto della la funzione di vigilanza e controllo e regolamentazione prevista dal dpcm del 24/10/2014

Con riguardo all’indicazione secondo cui “Il rilascio delle identità digitali uso professionale per le persone giuridiche deve avvenire sulla base di un contratto perfezionato tra il gestore di identità digitali e la persona giuridica”, sarebbe utile avere maggiori chiarimenti in merito al rapporto che intercorrerebbe tra il gestore delle identità e il soggetto richiedente l’ID. È corretto interpretare il passaggio come indicativo del fatto che la negoziazione contrattuale (contenuto informativo, condizioni contrattuali) è rimessa alla libera determinazione delle parti?