Licenza di elaborati cartografici del Piano di Protezione Civile comunale

buongiorno,
Nel cartiglio di una tavola cartografica del piano di protezione civile di un Comune è inserita questa avvertenza.
l’intestazione riporta correttamente “Comune di… Piano di Protezioone Civile…” con marchio del Comune e tutto.
è legittima?
Il committente non ha la proprietà degli elaborati riconoscendo al tecnico la paternità?
a maggior ragione quando si tratta di protezione civile, ma è sensato che si debba chiedere il permesso di pubblicazione al tecnico?

mi sembra davvero bizzarra questa nota; forse il Comune avrebbe dovuto chiedere la rimozione di questo vincolo.

qualcuno ha pareri in proposito?

2 Mi Piace

Non sono sicuro, credo che tutto dipende dal tipo di contratto firmato dal committente con il professionista o azienda. I diritti di autore sono sempre riconosciuti, quelli di sfruttamento dell’opera no. Bisogna vedere cosa prevedeva il contratto originale.

Secondo me se la legge prevede che un certo atto debba essere pubblico, e un ente stipula un contratto per predisporre proprio quell’atto-documento, ipso facto se lo firmi rinunci a riserve sull’uso, pubblicazione, diritti ecc. In pratica accetti di predisporre un rilievo cartografico che avrà una specifica licenza

Se ancora attuale, navigando avrei trovato questa delucidazione:
Legge n. 633 del 22 Aprile 1941Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" l’art. 11, commi 1 e 2, prevede che alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, e lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni”, l’art. 20, comma 1, della stessa Legge prevede invece che "indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Che dovrebbe chiarire il tema.