Linee guida rilascio open source nelle PA (ex riuso)

da un msg di qualche tempo fa…

dove è possibile seguire l’attività del gruppo di lavoro?

vorrei fare una domanda rispetto alla nuova formulazione dell’art.69 (che una volta parlava di “riuso” e che ora parla di software e standard aperti) che magari sarà chiarito nelle linee guida in corso di redazione…

l’art.69 comma 1 recita…

  1. Le PA che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre PA o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze (…)

…quindi si parla di “soluzioni” e di “programmi informatici” da rilasciare sotto licenza open source, in un repository pubblico, riusabili da altre PA ma anche da privati.

Se il concetto di “programma informatico” fa riferimento a software installabili su device (pacchetti office o “app” mobile che siano) le linee guida dovrebbero chiarire il concetto di “soluzione”.

Il comma 2 torna sul concetto parlando di…

(…) programmi e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa

…quindi affianca ai programmi informatici dei “servizi ICT” appositamente sviluppati per le PA.

Il concetto di “soluzione” e/o “servizi ICT” fanno riferimento alla stessa cosa? Si parla di servizi tipo SaaS appositamente sviluppati per essa ed erogati in varie forme?

Poi, al successivo comma 2-bis del CAD sta invece scritto…

(…) tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1

…e qui il termine “soluzioni informatiche” fa riferimento sia alle “soluzioni” che i “programmi informatici” del comma 1? Oppure solo le “soluzioni” del comma 1 saranno soggette agli ulteriori obblighi di pubblicazione secondo le linee guida AgID di cui tratta proprio il comma 2-bis?

Quando parliamo di “soluzioni” parliamo forse di cose come ad esempio le “buone pratiche” di cui agli avvisi OCPA2020 nel PON governance, anch’esse oggetto di riuso in senso non classico?

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dove è possibile seguire l’attività del gruppo di lavoro?

A breve faremo una consultazione pubblica, proprio qui nel forum; siamo a buon punto.

Se il concetto di “programma informatico” fa riferimento a software installabili su device (pacchetti office o “app” mobile che siano) le linee guida dovrebbero chiarire il concetto di “soluzione”.
[…]
Il concetto di “soluzione” e/o “servizi ICT” fanno riferimento alla stessa cosa? Si parla di servizi tipo SaaS appositamente sviluppati per essa ed erogati in varie forme?
[…]
…e qui il termine “soluzioni informatiche” fa riferimento sia alle “soluzioni” che i “programmi informatici” del comma 1? Oppure solo le “soluzioni” del comma 1 saranno soggette agli ulteriori obblighi di pubblicazione secondo le linee guida AgID di cui tratta proprio il comma 2-bis?

Purtroppo il CAD è figlio di stratificazioni e revisioni che si sono susseguite negli anni. Tutte queste terminologie nella nostra interpretazione sono sinonimi di “software” perché il presupposto dell’articolo 69 è la titolarità della proprietà intellettuale da parte della PA, che non può che insistere su un software.

Provvedo a chiarire questo aspetto nella bozza, grazie dell’input.

Non vedo l’ora che escano in consultazione le linee guida!! :))

Come Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali parteciperemo sicuramente con una nostra analisi a riguardo! Abbiamo fatto di recente 4 chiacchiere in ambito FSFE su tematiche di standard di procurement software opensource nella PA relativo alla campagna Public Code, Public Money e fatto un talk al Fosdem su come il “Vecchio Riuso” non abbia funzionato un granché, anzi sia stato spesso abusato per finalità commerciali dei produttori dei software fatti “per conto della PA” .

Da quanto ho inteso con le nuove linee guida, il default è l’opensource, il go-public, la collaborazione, e non più il legnoso catalogo riuso di una volta!

Dai dai dai, non vedo l’ora!! :))

Fabio

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La titolarità di proprietà intellettuale può riguardare molte opere prodotte per una PA, come da art.11 e 29 della Legge n.633/1941.

L’art.1 della stessa legge dice…

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresi’ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 ((, nonche’ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore)).

…quindi penso sia bene che nelle linee guida chiarite che “software” o “programmi informatici” o “soluzione informatica” equivale sia ai programmi per elaboratore che alle banche dati ai sensi dell’art.1 della Legge n.633/1941.

Ma la vostra definizione di “software” include anche un sito web, una app mobile ed un servizio SaaS realizzato su commissione di una PA?
Molte volte le PA non si fanno consegnare il codice sorgente di un sito, di una app o di un servizio SaaS… perchè non lo pensano equivalente al concetto di software o programma per elaboratore. Va chiarito.

Sull’altro argomento che sollevavo, anche le “buone pratiche” (per l’implementazione amministrativa, regolamentare, organizzativa, ecc) che siano collegate ad un certo software sarebbe bene che siano diffuse e rese disponibili attraverso lo stesso repository aperto in cui si mette il codice (anche se non sono software e nemmeno “documentazione” del software in senso stretto).

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