La titolarità di proprietà intellettuale può riguardare molte opere prodotte per una PA, come da art.11 e 29 della Legge n.633/1941.
L’art.1 della stessa legge dice…
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresi’ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 ((, nonche’ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore)).
…quindi penso sia bene che nelle linee guida chiarite che “software” o “programmi informatici” o “soluzione informatica” equivale sia ai programmi per elaboratore che alle banche dati ai sensi dell’art.1 della Legge n.633/1941.
Ma la vostra definizione di “software” include anche un sito web, una app mobile ed un servizio SaaS realizzato su commissione di una PA?
Molte volte le PA non si fanno consegnare il codice sorgente di un sito, di una app o di un servizio SaaS… perchè non lo pensano equivalente al concetto di software o programma per elaboratore. Va chiarito.
Sull’altro argomento che sollevavo, anche le “buone pratiche” (per l’implementazione amministrativa, regolamentare, organizzativa, ecc) che siano collegate ad un certo software sarebbe bene che siano diffuse e rese disponibili attraverso lo stesso repository aperto in cui si mette il codice (anche se non sono software e nemmeno “documentazione” del software in senso stretto).