Dal paragrafo 1:
Ai sensi dell’art. 50-ter, comma 2-bis, del CAD, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della Infrastruttura interoperabilità PDND, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD saranno tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati.
Lo ha fatto con il Decreto 22 settembre 2022 recante “Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati”, citato fra i riferimenti normativi. Si suggerisce di darne atto e sintetizzarne il contenuto, cioe’ che è già obbligatorio da settembre 2023 (p.a.) o marzo 2024 (gestori di pubblici servizi) o lo sarà da settembre 2024 (società a controllo pubblico). In fondo sono delle linee guida dalle quali chi legge si attende un po’ di pragmatica praticità…
Poi, a seconda del taglio che si vuole dare alle linee guida, si puo’ anche ricordare che per l’art. 18-bis, comma 5 del CAD, c’e’ pure la sazione amministrativa da 10.000 a 100.000 mila euro
Inoltre:
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD DEVONO aderire e utilizzare l’Infrastruttura interoperabilità PDND per tutte le API da essi realizzate e utilizzate, nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 50-ter del CAD.
Ora, la mente va da sé ad alcuni casi:
- ANPR per l’anagrafe comunale;
- pagoPA;
- app IO;
- INI-PEC;
- …
in cui le API esposte da “soggetti di cui all’articolo 2, comma 2” non passano da PDND.
Suggerisco di prevenire tale obiezione inserendo qualche argomento, altrimenti ci si disaffeziona subito allo strumento. Per esempio il Decreto [DTD 22/09/2022] fra le righe del comma 4 dell’articolo 2 sembra consentire di mettere a disposizione API senza passare da PDND:
Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilita’ gia’ previsti dalla legislazione vigente.
Segnalo, anche a uso di chi partecipa alla consultazione, che le API esposte non sono solo funzionali all’accesso a dati presenti nelle banche dati, ma, come da paragrafo 3.1.1:
I soggetti erogatori per il tramite della Infrastruttura interoperabilità PDND, favoriscono:
• la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili;
• la condivisione dei dati/informazioni con i soggetti che hanno diritto di accedervi in attuazione dell’articolo 50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese;
• l’integrazione di processi funzionali alla semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese.
RICHIESTA: si suggerisce inoltre di chiarire se il passaggio da PDND è possibile/indicato/suggerito anche per esigenze di interoperabilità interna. Al momento non c’è unanimità di interpretazione al riguardo. Da un lato viene da dire “perche’ no, stai esponendo dati o servizi al mondo, perche’ non anche a te stesso?”, dall’altro suona un po’ strano stringere un accordo di fruizione con se stessi e, nel caso di API che hanno uso esclusivamente interno, ha senso affollare il catalogo di e-service che servono solo a chi li pubblica?