Modalità di Conservazione Digitale documenti TD16-Td17-Td18

Buongiorno a tutti, nel caso in cui si proceda all’integrazione in formato elettronico, il
cessionario/committente predispone il file con codice tipo documento TD16 (oppre TD17, TD18, TD19) e lo trasmette al SDI. Questo documento seguirà gli obblighi di conservazione digitale insieme alla sua Ricevuta Consegna. Il sistema però lo recapiterà solo allo stesso C/C, dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’Iva in fattura. Quest’ultimo documento deve essere anch’esso conservato? Si fa presente di aver verificato i dati di entrambi i file e riscontrato codici hash differenti e Rc e MT con Id messaggio diversi.

Buongiorno, le casistiche sono diverse e quindi consiglio di adottare quanto riportate nelle Linee guida dell’Agenzia: ogni documento registrato, e quindi prodotto, deve anche essere conservato. Se la registrazione è prevista in entrambi i registri, attivo e passivo, allora è consigliabile la conservazione sia del documento inviato che di quello ricevuto, ovviamente ognuno nel proprio archivio di competenza.

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non sono così convinto della precedente risposta: l’integrazione segue una disposizione tributaria, il documento trasmesso è infatti registrato successivamente nei registri iva a debito. Il successivo “ritorno” del documento NON deve essere registrato (è già stata registrata nei reg . IVA a credito la fattura poi integrata).
Se poi per eccesso di zelo l’imprenditore volesse conservare (ai soli fini civilistici) anche il documento tornato indietro da SDI è comunque libero di farlo.
cordiali saluti
robert

Se prima bisognava conservare la copia cartacea della fattura passiva da integrare nel “contenitore” delle fatture di vendita non vedo perchè non si dovrebbe conservare anche la fattura elettronica di integraziione TF16, TD17, TD18

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