Numerazione progressiva fatture

Con la risoluzione n.1/e del 10 Gennaio ADE ha chiarito che la numerazione in ordine progressivo delle fatture non è più obbligatoria.

Ci domandiamo è possibile emettere le seguenti fatture in questo ordine?

Fattura N 1/2019 del 02/01/2019
Fattura N 2/2019 del 01/01/2019
Fattura N 7/2019 del 03/01/2019
Fattura N 8/2019 del 12/01/2019
Fattura N 12/2019 del 16/01/2019
Fattura N 13/2019 del 1/01/2019

Inoltre volevamo sapere se nel registro fatture attive e passive lato contabilità interna va indicato in qualche modo il codice di invio associato dal SDI.

Grazie per il gentile riscontro

Buongiorno,

per quanto ho letto la progressività è diventata facoltativa

Progressività delle fatture elettroniche

Per la numerazione progressiva delle fatture emesse 2019 non ci sono più limiti, infatti, con Risoluzione n.1/E del 10 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la numerazione in ordine progressivo delle fatture non è più obbligatoria, l’importante è che sia mantenuta la condizione di garanzia dell’identificazione univoca della fattura stessa . ma rimane compatibile, la numerazione progressiva nell’anno solare tale da garantire l’identificazione univoca della fattura. Ciò significa che a partire da tale data, i soggetti passivi d’Iva possono adottare una numerazione delle fatture in modo tale da non dover necessariamente ripartire da 1 ogni anno, utilizzando una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2019 , può pertanto iniziare anche dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2018, l’importante è che sia garantita l’identificazione in modo univoco della fattura, malgrado la numerazione non inizi da 1.

In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, quindi i soggetti passivi d’IVA possono adottare 2 tipologie di numerazione progressiva:

  • Primo Tipo di Fatturazione Progressiva : il soggetto passivo d’IVA non azzera il numero della fattura all’inizio dell’anno e prosegue con la nuova numerazione iniziando dal primo gennaio 2019 con il numero 1, cioè prosegue progressivamente la numerazione del 2018 per tutta la vita dell’impresa. Per i contribuenti che scelgono di optare per questo tipo di numerazione progressiva senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare , dovranno procedere dal numero 1 – ovvero dal numero x+1 fino all’infinito, senza necessità di specificare il riferimento all’anno, a serie alfanumeriche ecc, in quanto “di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale”.

  • Secondo Tipo di Fatturazione Progressiva : il contribuente mantiene il sistema di numerazione progressiva per anno solare , in quanto l’identificazione univoca della fattura è compatibile con quanto sancito dall’articolo 21 Dpr 633/1972. In merito a questa tipologia di numerazione della fattura, con il cd. sistema di numerazione progressiva per anno solare , ovvero, con l’azzeramento all’inizio di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il numero della prima fattura emessa per ciascun anno deve iniziare dal numero 1.

Fattura elettronica senza numerazione: cosa prevede il decreto fiscale

L’articolo 13 del collegato alla Legge di Bilancio 2019 va a modificare il sopra citato articolo 25 ed in particolare viene disposto che il contribuente dovrà annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In sostanza, viene eliminato l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali, e viene, abrogato l’obbligo di riportare il numero progressivo attribuito, nel registro degli acquisiti. Tutto questo a partire dal primo gennaio 2019.

Secondo la relazione illustrativa del decreto che abroga la numerazione progressiva delle fatture, tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SDI, e con riferimento alla tracciabilità della fattura elettronica lo stesso transito nel Sistema di interscambio rende possibile il collegamento tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal libro degli acquisti .

Mi riferisco alle fatture attive registro vendite

Grazie

Sulle fatture di vendita, l’art 21 del dpr 633/72 non è stato modificato , pertanto la progressività rimane.

Grazie provvedo ad informare il cliente

Buongiorno,
ho letto la conversazione e condivido, mi potete confermare che avendo emesso ed inviate fatture al SDI non posso emettere fatture dopo con data precedente?Mi si contesta la poca flessibilità, ma non trovo soluzioni possibili. Avrei un numero successivo con data anteriore, il campo effettuazione operazione non è ancora disponibile, ma in ogni modo quello che mi si chiedeva era la data fatture diversa .ho pensato anche a creare un sezionale ma si tratta di fatture per lo stesso tipo di attività e allo stesso tipo di clienti, mi sembra un po’ assurdo e rischioso per fare un favore ad un cliente. Potete confermarmi o suggerirmi se ci sono escamotage?

Buonasera Monica,

ho chiesto a vari commercialisti e confermano tale interpretazione. Io eviterei e darei come riferimento:
l’art 21 del dpr 633/72

Non modificare la procedura.

P.S. SDI accetta l’invio di fatture con data e numeri precedenti all’ultima. Questo non vuol dire che sia corretto.

Buonasera

Grazie mille .
Buona giornata

Come ci si comporta nei casi in cui si avesse necessità di fare una fattura bis?

dal mio punto di vista non le farei.
specie perché l’arco temporale entro il quale si può lavorare non è molto.
se ad esempio dovessi fare oggi una fattura bis del datata 3 settembre, non la farei perché in caso di scarto il dodicesimo giorno sarebbe di domenica. lunedì non avrei più il tempo di rimediare all’invio della fattura per restare entro il termine dei 12 giorni.

se invece si parla di fatture differita, anche nel caso in cui la data sia di oggi, comunque potrebbe essere messa tra le fatture di agosto essendo il termine ultimo il 15 del mese.

se proprio non si può far nulla… allora si ricadrebbe nelle solite fatture bis/tris.

in più momenti è stato riportato nelle faq dell’agenzia delle entrate che la fatturazione elettronica non ha cambiato nulla rispetto al passato.

Confermo quanto scritto da Daniele.

Le sanzioni su eventuali errori sono imputate a chi emette. Se il cliente per errore non richiede nei tempi giusti una fattura non può più “recuperare” ma deve ricevere la fattura in data “reale”

La fattura elettronica nasce proprio a tal fine (“strumento anti-evasione”).

Salve io invece vorrei sapere se dovessi passare da fatturazione forfettaria ( cartacea ) a fatturazione elettronica non all’inizio dell’anno ma nel corso dell’anno la numerazione come deve essere sequenziale a quella cartacea o si deve partire da 1 con quella nuova elettronica?.
grazie

Mi risulta siano possibili entrambi i modi: sia continuare con la sequenza dell’ultima cartacea, sia partire da 1 (in quest’ultimo caso 1/qualcosa altrimenti avresti due fatture numero 1 per lo stesso anno).