Numero fattura elettronica in caso di scarto

Buonasera a tutti. Abbiamo svilippato software per fatt. elettronica: vi espongo il nostro caso.
Il cliente fatturo lunedi 100€ a Tizio Caio . Il numero della fattura è FPR/2019/37 giovedi gli arriva la notifica di scarto.
Nel frattempo ha emesso altre 10 fatture. e quindi il progressivo è arrivato a 47

Per come è strutturato il software sviluppato il cliente va ad emettere fattura FPR/2019/48 per i 100€ a Tizio Caio. Non mettendo però nessun riferimento nella causale per far capire che è collegata alla fattura scartata perchè pare evidente stessa persona stesso nome, stessa linea di descrizione del servizio, stesso importo.

Il commercialista dice che non è corretto. Non riesco a trovare riferimenti normativi. Ho visto la risoluzione 1/E ma non trovo niente altro di ufficiale.
Dice che obbligatoriamente deve essere emessa con lo stesso numero entro 5 giorni e non si devono creare buchi nella numerazione.
Un altro commercialista invece dice che i buchi è solo per un vecchio retaggio culturale e abitudinario di gestione ordinata e che se ci sono dei buchi non fa niente basta che sia cmq mantenuta la progressività generale nel corso dell’anno. Ossia se la 37 viene scartata la lascio scartata e emetto la 47 ed è tutto valido. non fa niente che nella contabilità la 37 non c’è più e quindi si crea un buco?

Quando una fattura elettronica viene scartato o dal sistema o rigettata dalla pubblica amministrazione di solito la fattura viene reinviata e riemessa con lo stesso numero (poiché la numera dev’essere progressiva e non può saltare un numero, poi una volta che scarichi le fatture per inviarle al commercialista anche la fattura scarta sarà contabilizzata nel sistema di gestione del commercialista). Se il programma non prevede la possibilità di inviare nuovamente la fattura con lo stesso numero si può anche pensare (a seconda del motivo dello scarto) di emettere nota di credito per la fattura scartata e poi riemettere una nuova fattura corretta che in questo caso seguirà la numerazione progressiva.

Ciao Fabio,
quello che dice il tuo commercialista è giusto e sbagliato.

la normativa/legge/quello che è, diceva che una volta inoltrata la fattura, in caso di scarto bisognava:

  • correggere il motivo di scarto modificando la fattura
  • inoltrare di nuovo la fattura modificata (stesso numero ma nome file differente) entro 5 giorni dall’errore.
  • superati i 5 giorni andava contabilizzata la fattura, creata una nota di credito interna a storno della stessa , emettere una nuova fattura (nuovo numero) riportando tra i tag dei documenti collegati i riferimenti della fattura mai emessa (quella scartata ) e la nota di credito collegata. Insomma un gran casino.

oggi la norma dice che si hanno 12 giorni di tempo per l’invio, quindi che tu faccia un tentativo o 10 non importa, l’importante è che entro il dodicesimo giorno la fattura venga inoltrata correttamente (senza cambiare data e numero)

una fattura scartata non è presente nel cassetto fiscale e quindi non esiste per l’agenzia delle entrate.

Ci sono anche casi di scarto perché la fattura è stata inoltrata alla PA e questa l’ha rifiutata.
in quei casi hai due soluzioni in base alla PA.

  1. operare normalmente modificando la fattura e inoltrandola di nuovo
  2. contabilizzare la fattura scartata, emettere una nota di credito che la PA rifiuterà, emettere una nuova fattura con le informazioni corrette. (questo perchè alcune PA contabilizzano le fatture anche se poi le rifiutano.

il punto è che se la fattura ottiene esito di scarto, la potete inoltrare di nuovo con un nuovo nome file. le verrà attribuito un nuovo progressivo ecc… in questo modo la numerazione non viene persa.

grazie ragazzi ora sto iniziando ad avere le idee un po più chiare.
L’unico dubbio riguarda la circolare 13/e dell’ade di cui riporto integralmente il punto 1.6

1.6 Modalità di inoltro di una fattura scartata
Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si possa
procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso
e stessa data di quello iniziale.
Risposta
Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura
elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua
successivi controlli del file stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni -
una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con
cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).
Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si
utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo
provvedimento).
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal
SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia
effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario -
una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna
nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n.
89757/2018).
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario
documentare correttamente l’operazione sottesa.
In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta
di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per
l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli
articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
12
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10
gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento - nonché quelli della
risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato
dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro
cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento
originario.
Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr.
pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità
della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un
documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che
rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero
fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove
non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente
documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia
possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta
liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono
alternativamente:
a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori
documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale
risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente
stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la
tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica
numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta
di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal
SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture,
inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della
13
n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle
fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del
contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R
del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

Per tagliare la testa al toro, io farei una modifica software per farlo funzionare in questo modo.
Entro 5 giorni (12 non ho trovato riferimenti normativi sullo scarto ma solo sulla data dell’operazione) faccio riemettere fattura con stesso numero e data. dal 6° giorno in poi emetto fattura con stesso numero però con -r finale e data però corrispondente a quando emetto fattura
Può andare cosi? sono in regola?

ti direi di no.
se fai cosi, io potrei inviare la stessa fattura fin tanto che non ricevo una notifica di scarto o per 5 giorni.

  1. emetti fattura e la inoltri ad SDI.
    – da questo momento in poi ogni invio o modifica deve essere impedito–
  2. SDI la prende in carico e ti assegna un numero di riferimento
  3. entro 5 giorni (di solito pochi minuti /ore ) SDI esegue i controlli formali del documento
    3a) Supera i controlli (vai al punto A)
    3b) NON supera i controlli

A) Se la fattura è di una PA, potrebbe essere rifiutata. Se non viene rifiutata, OK, in caso contrario riparte l’iter

B) Fattura scartata

  1. permettere la modifica della fattura
  2. permettere l’inoltro della fattura

il processo nasce dal fatto di :
evitare di avere X fatture errate nel sistema ma di operare alla vecchia maniera.
dato che se c’è lo scarto è come se SDI avesse stracciato la fattura, allora tanto vale modificare la fattura inoltrata e inoltrarla (fin tanto che si rimane entro i 12 giorni di tempo)

i 5 giorni da te citati sono i tempi di risposta di SDI.
mentre i 5 giorni che vengono citati a volte o i 12 giorni attuali, sono il tempo massimo che l’utente ha per consegnare senza scarto ad SDI la fattura, conteggiato dalla data del documento.
quindi se hai una fattura al 1/1/2019 inviata ad SDI senza scarto il 15/1/2019 (15 giorni), sei in ritardo e sanzionabile.

ok perfetto. Forse non mi sono espresso bene:
invio fattura sdi, attendo notifica esito. Fino a quel momento il documento è intoccabile. Una volta ricevuto l’esito, se c’è notifica di scarto, entro 5 giorni, entrando nel documento scartato faccio un alert con la voce > “riemetti fattura”. Verrà riemessa fattura con nome e numero identici a quella scartata.
Se trascorrono più di 5 giorni, faccio uscire l’alert con un anteprima del numero fattura che sarà quindi numerofattura-R con la data attuale ovviamente.
All’avvicinarsi del 12 giorno, a partire dai 3 giorni precedenti inizio a bombardare l’email del responsabile della gestione fatture con e.mail - sms - notifiche push con avvisi del tipo, inviare la fattura entro il giorno x per non incorrere in sanzioni…

E’ corretto l’iter?

direi che se questo è l’iter per le fatture scartate mi sembra corretto.

unica cosa sono i famosi 5 giorni dallo scarto.
Quella era una regola dettata a ottobre 2018 con la legge che diceva “la fattura va inoltrata tempestivamente” (praticamente entro la mezzanotte).

quindi il tempo limite di invio ERA poche ore MA in caso di scarto si avevano 5 giorni per sistemare.

Oggi , si hanno 12 giorni di tempo per inoltrare la fattura quindi penso che i famosi 5 giorni siano scomparsi.
Di conseguenza penso tu possa fare un iter più leggero.

data fattura 01/08/2019
se dopo 9 giorni non è stata inoltrata o è ancora in stato scartata, procedi con l’invio della notifica di avviso. (magari con una opzione per disattivare a proprio rischio l’avviso, per esperienza ho clienti che emettono 50, 60 fatture in un giorno preparate 10 o 11 giorni prima.).

Giustissimo. seguo il tuo consiglio sulle notifiche allora. Grazie