grazie ragazzi ora sto iniziando ad avere le idee un po più chiare.
L’unico dubbio riguarda la circolare 13/e dell’ade di cui riporto integralmente il punto 1.6
1.6 Modalità di inoltro di una fattura scartata
Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si possa
procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso
e stessa data di quello iniziale.
Risposta
Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura
elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua
successivi controlli del file stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni -
una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con
cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).
Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si
utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo
provvedimento).
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal
SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia
effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario -
una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna
nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n.
89757/2018).
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario
documentare correttamente l’operazione sottesa.
In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta
di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per
l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli
articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
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Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10
gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento - nonché quelli della
risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato
dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro
cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento
originario.
Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr.
pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità
della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un
documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che
rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero
fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove
non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente
documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia
possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta
liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono
alternativamente:
a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori
documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale
risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente
stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la
tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica
numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta
di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal
SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture,
inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della
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n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle
fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del
contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R
del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.