Nuovo Formato XML 1.6 - TD24

Fatturazione differita: se fatturo al 30/09 i DDT del mese di Settembre il tipo documento dovra’ essere TD24 o TD01?
Alcumenti dicono che TD24 andra’ utilizzato solo se la fattura differita sara’ datata dall’01 al 15 del mese successivo (nostro es. 05/10), altri no…
Grazie

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… ??? dove hanno preso questa info ??? non mi risulta… Alcumenti = Alcuni ?

Si’ alcuni… Ho telefonato all’Agenzia Entrate e mi hanno dato 2 risposte differenti!!! Uno ha detto TD01 e uno TD24…

Ti consiglio di NON chiamare una terza volta… temo che avresti una risposta ancora diversa… :grinning:

È inconcepibile. Tu riesci a sciogliere il mio dubbio?

Ti posso solo dire cosa ho fatto io,

il TD24 si riferisce a:
“fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)”

che in estrema sintesi: fattura differita proveniente da DDT

" a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;"

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Certo è lo stesso articolo che ho letto io, ma perché l’agenzia mi ha detto (la prima volta) che TD24 lo devo applicare solo se la fattura differita ha una data superiore al fino mese (quindi mese successivo)? Io l’ho interpretata che tutte le fatture differite anche se emesse a fine mese dal 2021 avranno TD24 e non TD01

Per le cessioni di beni, a seguito di emissione di DDT, ritengo che il tipo documento debba sempre essere TD24.
Per le prestazioni di servizi, a seguito di emissione di DDT, ho il dubbio che non sia sempre TD24.
L’Iva, per una fattura di servizi, diventa esigibile al momento del pagamento. Se anticipatamente al pagamento si emette fattura, quello è il momento nel quale l’Iva diventa esigibile; in tal caso la fattura è da considerarsi immediata, non differita (nonostante i riferimenti ai DDT) e come tale potrebbe richiedere TD01.
Sarebbe bene che l’Agenzia delle Entrate chiarisse questo dubbio.

L’articolo 21, comma 4, lettera a) D.P.R. 633/1972, stabilisce le condizioni di emissione della fattura differita, ovvero la presenza di DDT per le cessioni di beni e di idonea documentazione per le prestazioni di servizi, effettuate nello stesso mese solare. La fattura “può” essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, si tratta quindi di un allungamento dei consueti termini di emissione del documento per una migliore gestione amministrativa dello stesso, ma nulla vieta che si possa emettere una fattura differita il giorno 20 del mese per tutte le operazioni effettuate dal giorno 1 fino al 20 dello stesso mese, sempre di fattura differita si tratta e quindi con tipo documento TD24, non vedo dove sia il problema.

Ti rispondo citando Neapolis

Il problema sta nel fatto che al supporto agenzia entrate mi hanno detto (ma non convinti…) che il TD24 vale solo per le fatture differite che ha nno competenza del mese precedente, cioè emesse dall’1 al 15 del mese successivo ai Ddt. Questo serve all’agenzia per predisporre correttamente la liquidazione Iva. Tutto questo smentito però da una seconda telefonata che sosteneva quello che dici tu Gianni e anche io. Chi ci dà un chiarimento definitivo?

td24 in ogni caso

oppure td25 quando la consegna è triangolata dal fornitore del cedente che consegna direttamente al cessionario

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probabilmente dato che potresti avere fatture differita datate 30/09 o 05/10, l’operatore voleva dirti in maniera molto complicata di inoltrare le fatture solo se hanno data di ottobre o successiva.

In realtà, non penso che il sistema verifichi la data della fattura per capire se devi usare il TD24 o il TD01. semplicemente se invii fatture a SDI dal 01/10 PUOI inserire il TD24/25 mentre è obbligatorio farlo dal 01/01/21.
Che poi se ti dimentichi, dubito lo sappiano

la competenza la rileveranno dalla data di consegna nel campi di compilazione del DDT

Salve Dot. @Robert_Braga
La sua risposta fa sorgere altra domanda es:
Emetto la DDT il 29/09
Il trasportatore ritira la merce 01/10
La merce è consegnata 05/10

Quale è la data indicare nella fattura differità?

Volendo, potrebbero saperlo, in quanto nel tracciato ci sono i riferimenti dei DDT a cui la fattura fa riferimento [2.1.8 ],
ma non penso che facciano un tale controllo …

l’art 6 del DPR 633/72 disciplina il momento in cui diventa esigibile l’IVA per consegna di beni: in pratica ,al momento della consegna o spedizione. Il primo caso riguarda la consegna diretta da parte del cedente, la seconda da parte di un vettore. Pertanto in caso di “spedizione” (con trasportatore) ai sensi dell’articolo 1737 del Codice civile occorre distinguere la tipologia della clausola di cessione: “franco magazzino venditore”, nel qual caso l’operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al vettore e “franco magazzino acquirente” dove l’operazione è fiscalmente effettuata al momento dell’arrivo dei beni nel magazzino del cliente.
Nel caso prospettato in ogni caso l’esigibilità ricade nel mese di ottobre.

Grazie per la spiegazione.

Ragazzi una domanda, ma con il TD 24 è obbligatorio inserire i dati DDT nell XML?

SI. Lo era anche per il TD01

Sicuro? Io avevo capito che fosse riservata ai depositari!

L’ articolo dice:
...per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente...

Tu dici:
Il cedente consegna al terzo per conto del cessionario.

Posso avere dei chiarimenti? Ho capito male io?