A partire dal 28 febbraio 2021 non sarà più possibile per le pubbliche amministrazioni rilasciare credenziali diverse da SPID per l’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.
L’obbligo vale strettamente per i servizi offerti direttamente da un’amministrazione, ad esempio attraverso il proprio sito internet, oppure anche per siti di società private che offrono servizi per i cittadini di cui può servirsi una PA?
Esistono ad ogni modo delle casistiche non rientranti nella definizione dell’art. 64 del CAD per cui non si è tenuti ad abolire delle credenziali diverse da SPID?
Infine, l’obbligo riguarda solo servizi verso l’utenza esterna o anche per servizi usati internamente all’amministrazione? chiedo perché ho letto interpretazioni del genere ma sulla normativa non mi pare di trovare riscontro.
Ringrazio anticipatamente.
Gabriele