Pagamenti tramite bonifico

Una domanda alla Marzullo.
L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019, stabilisce che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021.
Pertanto, dopo il 28 febbraio 2021, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.
La domanda sorge spontanea: come è possibile che al mio Ente arrivino ancora bonifici sul conto di tesoreria e versamenti su conti correnti postali?
Non dovrebbero essere bloccati a monte?

L’unica risposta è: in Italia è possibile tutto

Sul presupposto che le linee guida AGID fanno ancora salvo il pagamento tramite bonifico se “eccezionalmente” il debitore dovesse aver memorizzato le coordinate bancarie dell’Ente… e del resto i Tesorieri/cassieri dell’Ente difficilmente potrebbero rifiutare un accredito ricevuto (con il rischio di una denuncia per danno erariale). Purtroppo (o per fortuna) nel mondo reale il circuito di pagamento PagoPa ha ancora certe problematiche di rendicontazione e riconciliazione, in dipendenza del livello più o meno pronunciato integrazione software dell’Ente con i propri partner tecnologici. Ricordo anche che nessuna norma di legge impone l’esclusività di PagoPa come circuito di pagamento (vedi art. 2-bis D.L. 193/2016 e ss.mm.ii.), non ci si può meravigliare se coesistano altri mezzi…