PNRR Misura 1.4.1, requisito 3.6.11 per Comuni

Salve, non so se sia la categoria corretta…
In riferimento dalla misura 1.4.1 requisito 3.6.11 ove si fa riferimento all’utilizzo del dominio istituzionale, la conformità è richiesta per le pa che hanno registrato il proprio dominio sotto il sld gov.it? in altre parole, se un ente ha come dominio istituzionale “nomeente.it” (e non nomeente.gov.it) i requisiti di conformità di cui sotto sono applicabili?

Grazie in anticipo.

11. La procedura utilizza un dominio istituzionale
In conformità con il [Regolamento AgID di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD “.gov.it” https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/regolamento_gov_it_vers_definitiva_v3.pdf)

  • Conforme: Il dominio è conforme alle regole AgID
  • Non conforme: il dominio non è conforme alle regole AgID

Perdonami, non riesco a trovare la fonte, mi indichi il documento, la pagina, l’articolo (o metti qui il link) dove viene richiesto il requisito nell’avviso?
EDIT: ho trovato la fonte, non sono gli avvisi PNRR, ma le istruzioni per il design dei siti web dei Comuni italiani:

Per quanto riguarda il regolamento che hai linkato tu, a pagina 6 si dice:

"L’elenco dei nomi a dominio con cui sono identificate le denominazioni dei Comuni italiani è
contenuto nell’Appendice C del Regolamento “Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel
ccTLD .it” emanato dal Registro “.it”

Questo è il Regolamento del Registro “.it”: https://www.nic.it/sites/default/files/documenti/2022/Regolamento_assegnazione-v8.0.pdf
E qui si trova il contenuto (navigabile) dell’allegato C:
Elenco Nomi a Dominio Riservati Per i Comuni Italiani / Reserved Domain Names For Italian Municipalities (link corretto)

Ciao, si parla di Comuni?
I comuni non posso più usare il dominio gov.it da diverso tempo…

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Giusto una rapida correzione, il link manca di una l in coda

https://www.nic.it/sites/default/files/docs/comuni_list.html

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Ritorno su questo argomento perchè a mio parere c’è bisogno di un chiarimento: il regolamento Agid dovrebbe essere quello che fa testo, ed in base a tale regolamento il nome di dominio comunedipincopallo.it è valido. Il NIC riserva infatti ai comuni non solo i nomi GEOGRAFICI inseriti nell’allegato C, ma anche, cito testualmente :

  • i nomi a dominio (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) corrispondenti alla denominazione ufficiale dell’Ente Comune, al di sotto del ccTLD .it;

Quelli dell’Allegato C sono sì, riservati, ma non sono gli unici validi, infatti sono inseriti nella definizione successiva a quella precedente:

  • i nomi corrispondenti (con o senza il carattere separatore “-” o il separatore “di”) alla denominazione ufficiale dell’Ente Comune, al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente al comune elencato in Appendice C.

Ora sinceramente non si capisce perchè i requisiti dell’Avviso siano più restrittivi (prendano in considerazione i soli nomi dell’Allegato C) costringendo di fatto i comuni che hanno scelto (correttamente) l’altra possibilità, a cambiare. Cosa onerosa e che ha notevoli effetti collaterali.

Insomma perchè comunedipicopallo.it deve diventare comune.pincopallo.xx.it ?

P.S.

Molti comuni, specie in alcune aree geografiche dove le province cambiano con una certa frequenza (la Sardegna è il caso più eclatante) hanno scelto come dominio quello senza la sigla della provincia proprio per evitare di dover cambiare ogni tre per due il dominio, e ora sono costretti a cambiarlo…

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