Problema salto numero progressivo

Buonasera, problema penso gia postato precedentemente ma nessun topic ha soddisfatto il mio problema.
Faccio fatture tramite un programma, dal quale le verifico e successivamente estrapolo il file XML da inserire nel sito dell’agenzia delle entrate. Mi sono accorto giorno 10/02 che il 05/02 mi è stata scartata una fattura alla P.A. e ovviamente nei giorni successivi ho creato altre 20 fatture, dunque la domanda è: posso sostituire la fattura numero 96 con una fattura che ha dei dati completamente diversi da quella scartata?
Cosa succede se dovessi avere un buco nella numerazione?
Grazie

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Rimossi gli errori che hanno determinato lo scarto della fattura 96 (lo scarto è ad opera del SdI, mentre il rifiuto opera lato PA), dovresti semplicemente riemetterla alla PA con lo stesso numero 96, perché vuoi assegnare il numero a un documento completamente diverso?

perchè per poter mandare questo documento, è necessario apporre la firma digitale (che non ho dato che il cliente deve porla) e dunque non so quanto tempo passi.
Premetto che non ho un account Doceasy da cui con un’altra utenza mando le fatture regolarmente.

Il salto di numerazione di una fattura elettronica è un errore meramente formale, pertanto non punibile, se comunque ne hai la possibilità, visto che sei ancora nei dodici giorni, puoi emettere una nuova fattura con quel numero, per una questione di ordine amministrativo.

Fai comunque attenzione a rispettare i tempi di emissione della fattura PA rispetto al “momento di effettuazione dell’operazione”.

Posso chiederti come mai?

La fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, che per le cessioni di beni coincide con la consegna o spedizione mentre per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo.

grazie per tutte le informazioni :slight_smile: ma come mai leggo che se la fattura viene scartata si hanno 5 giorni, in altri casi invece se ne hanno 12 per riemetterla? Questa parte non mi è del tutto chiara

le regole tecniche prevedono 5 gg per SDI per dare risposta. In caso di scarto si hanno 5gg per rettificare (o predisporre nuovo documento - vds cric AdE n.13 del 8.07.2018) e ritrasmettere entro 5 gg. In caso di successivo scarto si riparte con altri 5gg e così via. Il concetto è che se sto nei 5 gg non avrò mai sanzioni per omessa/tardiva emissione di documento (fattura)
Cosa diversa sono i 12 gg (se trattasi di fatture immediate) per trasmetterle, la prima volta, a SDI.
Per eccesso di zelo, tengo a precisare (anche se la norma nulla dice in tal senso) che se io trasmettessi lo stesso giorno di redazione una fattura immediata e ricevessi uno scarto il giorno seguente, anche se ritrasmettessi entro i successivi 10 gg non avrei comminate sanzioni perché il termine dei 12gg sarebbe rispettato. Passati questi allora occorrerà rispettare la regola dei 5gg
:wink:

a mio avviso(giusto o sbagliato che sia) i 5 giorni non esistono più e non esiste che ad ogni scarto hai ulteriori 5 giorni.

se fosse così una fattura emessa il 1 febbraio, inviata il giorno 8 e scartata il giorno 9, potrebbe essere inoltrata nuovamente entro il giorno 14 (oltre i 12 giorni)

se il giorno 13 la emetto corretta e il giorno 14 viene nuovamente scartata, avrei altri 5 giorni?
quindi entro il 19?
sarebbe un iter senza limite dove una fattura immediata di febbraio potrebbe venir emessa alla fine o all’inizio del mese successivo.

ritengo invece che si abbiano 12 giorni a prescindere degli scarti e che i 5 giorni erano applicabili solo in fase iniziale quando l’invio della fattura doveva essere tempestiva (entro 24 ore)

Teoricamente si intende 12 giorni a data documento credo.

La fattura immediata va inviare al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. Quindi, data della fattura o, per esempio, data del pagamento, che potrebbe eventualmente essere antecedente alla data di emissione della fattura.
Per il resto sono d’accordo in pieno con quanto indicato da Robert_Braga con la piccola annotazione aggiuntiva che, ricevuta la fattura, l’Ente ha tempo 15 giorni per accettarla o rifiutarla. Termine dopo il quale scatta la cosiddetta Decorrenza Termini.

In caso di fatture a PA, la cosa può variare da ente ad ente (almeno dai casi riscontrati in veneto e trentino).

  • ci sono enti che non possono rifiutare la fattura (fisicamente il loro sistema non lo permette)
  • ci sono enti che in caso di rifiuto attendono la stessa fattura con stessa numerazione
  • ci sono enti che in caso di rifiuto, richiedono l’invio di una nota di credito (che rifiuteranno) e l’invio di una nuova fattura. Questo perché anche se rifiutano le fatture, le registrano ugualmente a livello contabile.