Buongiorno,
ho bisogno di un chiarimento normativo.
Dovrei realizzare un sistema che produca una copia conforme informatica di un documento informatico.
Ho visto che il CAD (art. 23-bis) e le linee guida AGID (art. 2.3) affermano che la conformità all’originale è garantita da un pubblico ufficiale o dalla firma di chi ha effettuato il raffronto.
Quello che sto cercando di capire, è cosa dev’essere garantito.
Mi spiego: AGID dice che una copia è un documento il cui contenuto è il medesimo dell’originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto.
Cosa si intende per “contenuto medesimo”?
Per esempio, sono inclusi le seguenti informazioni?
formattazione
font
qualità dell’immagine
Ovviamente non fatevi problemi ad indicarmi la fonte se mi sono perso qualche linea guida ufficiale.
grazie
Suggerisco la lettura delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici Linee guida | Agenzia per l'Italia digitale per approfondimenti
La “copia informatica” di un documento informatico si distingue dal “duplicato informatico” per il fatto che, mentre il duplicato è uguale in tutto e per tutto al documento originale (copia e incolla, medesimo file, stessa sequenza di bit), la copia è una riproduzione dell’originale anche in formato file diverso o diversa sequenza di bit, purché vi sia identità di contenuto, di cui è attestata la conformità (AGID fa l’esempio di .doc e .pdf, ma potrebbe essere anche .jpg o .tif). Per contenuto ritengo ci si debba riferire all’accezione testuale: stesso testo (se dovesse essere uguale in tutto e per tutto sarebbe un duplicato).
Buonasera,
mi aggancio a questa vecchia discussione per porre una questione prettamente normativa cui penso insistentemente da qualche tempo. Vorrei introdurre nell’ente dove lavoro, un piccolo Comune, una procedura più definita e sistematica, rispetto a quella che conosco da quando sono entrato a farne parte, per la gestione degli originali analogici da cui siano tratte copie informatiche mediante scansione, vale a dire, sostanzialmente, quei (pochi) documenti prodotti dagli utenti dei diversi Servizi comunali in cartaceo. Come sappiamo tutti, stabilisce l’art. 43 del CAD che, qualora prodotte secondo il disposto del CAD stesso e delle Linee guida, le copie informatiche di documenti nativamente analogici soddisfano l’obbligo di conservazione ex art. 30 del Codice Urbani e, di conseguenza, rendono possibile, previa autorizzazione del competente organo della Direzione generale Archivi, la distruzione degli originali fisici. Il requisito individuato allo scopo dall’art. 23-ter del CAD, nel caso di documenti amministrativi, consiste nell’attestazione di conformità sottoscritta dal funzionario a ciò preposto mediante firma digitale o altra forma di FEQ. Il paragrafo 2.5 delle LLGG, però, oltre a quelle tipologie di firma elettronica ammette, tra quelle utilizzabili per l’attestazione di conformità, anche la FEA, il che, nel caso del nostro Ente, avrebbe particolare utilità, visto che soltanto Dirigente e PO posseggono la firma digitale e io, protocollista di cat. D, potrei utilizzare CIE SIgn, che, com’è noto, genera firme elettroniche avanzate.
A livello letterale, essendo il CAD fonte di rango primario, la sua disposizione in materia sarebbe da prediligersi e applicarsi rispetto a quella delle LLGG, che sono una fonte secondaria in quanto di natura regolamentare. Vorrei chiedervi, però, se la mia interpretazione sopra sviluppata sia corretta dal punto di vista normativo e, se del caso, come la pensiate a riguardo.
Grazie