Buongiorno,
ho bisogno di un chiarimento normativo.
Dovrei realizzare un sistema che produca una copia conforme informatica di un documento informatico.
Ho visto che il CAD (art. 23-bis) e le linee guida AGID (art. 2.3) affermano che la conformità all’originale è garantita da un pubblico ufficiale o dalla firma di chi ha effettuato il raffronto.
Quello che sto cercando di capire, è cosa dev’essere garantito.
Mi spiego: AGID dice che una copia è un documento il cui contenuto è il medesimo dell’originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto.
Cosa si intende per “contenuto medesimo”?
Per esempio, sono inclusi le seguenti informazioni?
formattazione
font
qualità dell’immagine
Ovviamente non fatevi problemi ad indicarmi la fonte se mi sono perso qualche linea guida ufficiale.
grazie
Suggerisco la lettura delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici Linee guida | Agenzia per l'Italia digitale per approfondimenti
La “copia informatica” di un documento informatico si distingue dal “duplicato informatico” per il fatto che, mentre il duplicato è uguale in tutto e per tutto al documento originale (copia e incolla, medesimo file, stessa sequenza di bit), la copia è una riproduzione dell’originale anche in formato file diverso o diversa sequenza di bit, purché vi sia identità di contenuto, di cui è attestata la conformità (AGID fa l’esempio di .doc e .pdf, ma potrebbe essere anche .jpg o .tif). Per contenuto ritengo ci si debba riferire all’accezione testuale: stesso testo (se dovesse essere uguale in tutto e per tutto sarebbe un duplicato).