Riferimenti DDT campo 2.1.8

Buongiorno e buon anno, una domanda, se un soggetto emittente, crea un documento TD24, deve necessariamente compilare i campi 2.1.8 per i riferimenti DDT???
O puo farne a meno???
Alcuni clienti hanno l’abitudine di inserire il rigo come rigo descrittivo e non nel campo esatto.

Questa è la domanda più furba dell’anno, secondo me.
Trattandosi di una domanda furba e molto sensata, ti do la mia sensazione: no, non è obbligatorio.
Però la mia sensazione è che un TD01 con riferimento a DDT, al contrario, sarebbe giusto venga scartato. Non so in questo senso cosa succederà dal 16 gennaio (fino al 15 le fatture del 2020 vanno bene in tutti i modi), ma temo che il controllo non sia rigido neanche lì.
Mi accodo quindi alla domanda sperando che qualcuno di esperto ci aiuti!

Ritengo opportuno che il blocco 2.1.8 sia compilato.
Dopodiché la fattura TD24 senza blocco 2.1.8 è comunque accettata.

Non direi. Una fattura per prestazione di servizi può essere TD01 anche se fa riferimento a ddt (qualora non sia stata precedentemente incassata). Non sarà scartata.

Anche io ritengo sia giusto compilarlo, non c’e obbligo pena scarto, ma la mia domanda era più rivolta al comparto Fiscale per capire un commercialista come giudica la cosa.

Non ne sono certo, però ho la sensazione che non sussista un problema fiscale.
Piuttosto, chi riceve la fattura potrebbe avere un sistema che richiede la presenza del blocco 2.1.8 per chiudere dei collegamenti che altrimenti andrebbero chiusi manualmente.

Quindi mi sembra di capire che valga tutto.

Da piu parti raccolgo la stessa impressione. Anche se bisogna vedere in caso di un accertamento