Rilascio a richiedente con figli minori

Il portale dedicato alla CIE al seguente link La richiesta CIE al comune prevede che …Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore.
Questa indicazione è legata appunto alle condizioni poste per il rilascio del passaporto.
Sia la circolare del Ministero dell’Interno n. 649 del 15 febbaio 1975 e del Ministero degli Affari Esteri n. 6 del 27 gennaio 1975 condividono l’orientamento che a differenza di quanto avviene per i passaporti rilasciati dalle Questure e dagli uffici consolari, i Comuni non sono tenuti a verificare l’attendibilità della dichiarazione resa che è invece affidata all’esclusiva responsabilità del dichiarante. Pertanto il richiedente la carta di identità con prole minore, coniugato, o presenta l’assenso dell’altro genitore o dichiara (autocertifica) di averlo.
L’argomento è stato ben definito nella Circolare MIACEL n. 7 del19.04.1993 che dice: "…Ne consegue che il coniugato con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto.