Il portale dedicato alla CIE al seguente link La richiesta CIE al comune prevede che …Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore.
Questa indicazione è legata appunto alle condizioni poste per il rilascio del passaporto.
Sia la circolare del Ministero dell’Interno n. 649 del 15 febbaio 1975 e del Ministero degli Affari Esteri n. 6 del 27 gennaio 1975 condividono l’orientamento che a differenza di quanto avviene per i passaporti rilasciati dalle Questure e dagli uffici consolari, i Comuni non sono tenuti a verificare l’attendibilità della dichiarazione resa che è invece affidata all’esclusiva responsabilità del dichiarante. Pertanto il richiedente la carta di identità con prole minore, coniugato, o presenta l’assenso dell’altro genitore o dichiara (autocertifica) di averlo.
L’argomento è stato ben definito nella Circolare MIACEL n. 7 del19.04.1993 che dice: "…Ne consegue che il coniugato con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto.