Servizi digitali nel dl 16 luglio 2020 n. 76

@Patrizia_Saggini e @Andrea_Tironi1 hanno pubblicato un pregevole articolo sulle prospettive aperte dal recente “DL Semplificazioni”.

Mi permetto di chiedere, a loro e a tutti queli che hanno avuto modo di “studiare” il testo del decreto legge, un paio di chiarimenti/indicazioni, prima di scervellarmi nell’analisi parola per parola del dl, utili anche per “battere cassa” con chi di dovere al rientro dalla ferie. Sapete infatti benissimo che l’obbligo di legge con lo spettro di sanzioni e simili è un buon grimaldello per far breccia nei cuori di chi decide l’impiego delle risorse.

L’app IO nuovo punto di accesso ai servizi pubblici digitali
Questa proposta ha una sua fattibilità reale. Anche perché la norma – come chiarisce il ministero ad Agendadigitale.eu –dice che entro il 28 febbraio gli enti devono anche solo semplicemente avviare il processo per salire sull’app (precisamente, per consentire l’accesso dei propri servizi anche in mobilità). Non sono tenuti ad avere servizi già entro il 28 febbraio.

Dove si trova la disposizione puntuale al riguardo?

IO per autocertificazioni e istanze
IO permetterà di fare autocertificazioni o presentare istanze e dichiarazioni, tutto attraverso il proprio smartphone.

Stessa domanda, dove si trovano nel DL le disposizioni al riguardo?

Da chiarire invece cosa si intende per “istanze”, perché – a parte il recente “bonus vacanze” – non risulta che da IO sia possibile inviare richieste. E invece potrebbe rappresentare proprio la chiave di volta per completare il sistema.

Qui sarebbe utile mantenere alta l’attenzione, non è così scontato che un eventuale sviluppo di IO in tal senso sia rispettoso delle esigenze documentali delle singole amministrazioni. Tradotto, semplificando: l’istanza deve essere protocollata! Protocollata cosi’ da essere acquisita nell’archivio dell’amministrazione destinataria. Tanto piu’ che il “punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis” dovrebbe consentire, stando alle modifiche apportate dal dl alla legge 241, l’accesso al fascicolo informatico. Bisognerebbe quindi favorire la formazione del fascicolo e non disgregarlo in più sistemi.
Quindi, se qualcuno ha “aderenze” dove si stanno sviluppando certe idee, che faccia presente la questione. Come ho avuto modo di dire in altre sedi, AgID e affini hanno ben contatti con gruppi di records manager dotati delle necessarie competenze: che li consultassero per tempo e non a cose fatte…

Francamente ho seri dubbi che la app IO possa essere utilizzata per scopi diversi dalla ricezione di comunicazioni (può essere ottima p.es. per avvisi di avvenuta inserzione di documenti notificati a mezzo della piattaforma digitale, per comunicazioni varie generalizzate o personali ecc…); trovo molto scomodo sia pensare di ricevere atti notificati sia di presentare istanze con quell’app, figuriamoci ad accedere al fascicolo informatico del procedimento amministrativo … poco fruibile da smartphone/tablet, ma se tramite app si trasmettono al portale dell’Ente destinatario, non trovo difficoltà nel collegare ciò che viene ricevuto al sistema di protocollazione.
Per quanto ne so il termine del 28/02/2021 è quello oltre il quale l’autenticazione a servizi della P.A. potrà avvenire solo con SPID o CIE (e direi anche CNS). Gli artt. 64 e 64-bis CAD (nell’attuale formulazione) dovrebbero chiarire i tuoi dubbi.

Condivido i dubbi, ma se il testo di legge dice quello bisogna adeguarsi. Per quello chiedevo a chi ha già avuto modo di approfondire.

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