SmartANPR

Certo, non aveva quelle informazioni. Come avrebbe potuto rilasciarle ?
Comunque questo è un argomento diverso da quello di questo thread che riguarda il rilasciarle per terzi…

a dire la verità non sono io che ho iniziato a dire che i comuni rilasciavano i certificati online prima di ANPR e rimane il fatto che ANPR non rilascia certificati di terzi (non appartenenti allo stato di famiglia) in seguito al parere del garante sulla privacy

Comunque, per terzi si rilasciano solo alcuni certificati (gia’ nominati in questo thread). quindi ben venga che si rilascino online.

Tecnicamente è possibile. Infatti, io posso chiedere per me stesso un qualsiasi certificato anagrafico presso qualsiasi comune subentrato in ANPR (tutti cioè). Quindi ogni comune puo’ chiedere qualsiasi certificato. Sta a lui decidere cosa rendere disponibile online.

Sempre tecnicamente è possibile collegare a ANPR un qualsiasi applicativo del sistema informativo comunale e fargli fare tutte le visure che si vuole, ma il Ministero ha detto di non farlo.

Prima di ANPR i comuni rilasciavano certificati su propri modelli (impaginazione grafica) e strumenti di validazione propri. Con ANPR si è un po’ standardizzata la forma grafica, permane il difetto di validazione (il sigillo ANPR lo ha implementato solo per certificati scaricati dal suo portale e non su quelli che un comune chiede specificando che si tratta di rilascio telematico).

OK, ma la mia domanda iniziale era: è normale che su SmartANPR del comune X io, residente nel comune Y, posso chiedere qualsiasi tipo di certificato di qualsiasi persona presente in ANPR (residente nel comune Z) mentre su ANPR questo non lo posso fare?

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Diciamo che ANPR si è tenuto stretto, penso per questioni di sostenibilità.
Peccato perche’ avrebbe evitato ai comuni di esporre sportelli telematici per i certificati anagrafici.

AGGIORNAMENTO

Rilascio certificati anagrafici telematici tramite ANPR: la circolare del Ministero dell’Interno

Il rilascio dei certificati anagrafici da parte di tabaccai, edicole, ecc. viola le vigenti norme in materia anagrafica, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dal Regolamento UE 2016/679.
Lo ha stabilito in maniera chiara e definitiva il Ministero dell’interno, titolare esclusivo del trattamento dei dati di ANPR in materia di comunicazione dei dati anagrafici, con la Circolare n. 115/2022 del 31.10.2022.
La circolare, firmata dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in accordo con il Garante per protezione dei dati personali, non ha bisogno di particolare commento, data la chiarezza delle disposizioni in essa contenute, l’ampia disamina della materia e l’esaustiva formulazione delle motivazioni che ANUSCA condivide da sempre, come evidenziato dalle risposte di questa associazione ai numerosi quesiti posti da diversi comuni.
Ci sarà spazio e tempo per ulteriori approfondimenti; nel frattempo si fa presente che le disposizioni ministeriali contenute in questa importante Circolare, riguardano anche il rilascio di certificazioni anagrafiche in modalità telematica tramite canali diversi dalla piattaforma ANPR del Ministero dell’interno, appositamente dedicata ai servizi online. Tali modalità, in mancanza di espressa autorizzazione ministeriale sono anch’esse illegittime, sia che prevedano il collegamento diretto con ANPR, sia che prevedano il collegamento con la propria banca dati anagrafica comunale che, come è noto, con il subentro del comune di ANPR, non ha più alcun valore giuridico, se non per eventuali necessità gestionali interne all’ente o per i servizi non forniti da ANPR.
L’argomento sarà oggetto di particolare attenzione in occasione del prossimo Convegno Nazionale ANUSCA che si terrà ad Abano Terme dal 28 al novembre al 2 dicembre e al quale sarà presente anche il Ministero dell’interno. Sarà quindi ancora più importante partecipare a questo evento, imperdibile per ogni ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale.

Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

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Chissà perchè devono distruggere una cosa che funziona benissimo e rende un servizio ai cittadini.
Speriamo che non ci riescano.
Comunque a ben leggere la circolare non c’è nulla che vada contro al rilascio online del Comune di Milano o di SMARTANPR.
Il vero punto è quello dei Tabaccai

In realtà è indicato genericamente “riguardano anche il rilascio di certificazioni anagrafiche in modalità telematica tramite canali diversi dalla piattaforma ANPR” in quanto si riferisce a tutti i sistemi non solo a SmartANPR. Poi sul fatto che è un sistema che funziona “benissimo” si può discutere, tenendo anche in considerando il parere del garante della privacy.

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Del resto sarebbe ben strano se il Ministero consentisse a soggetti terzi l’emissione di certificazioni, utilizzando pur sotto traccia la sua infrastruttura, mentre tutt’ora proibisce l’acquisizione diretta di dati anagrafici per compiti istituzionali agli Uffici pubblici, no? :roll_eyes:

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Un po’ di buon senso, finalmente. Tabaccai o uffici postali collegati all’anagrafe nazionale che rilasciano documenti pubblici erano (sono) un controsenso aberrante che non si può sentire. Quando appunto l’ufficio servizi scolastici non può accedere ad ANPR.

Sul rilascio telematico di certificati anagrafici tramite servizi online dei comuni il ministero contraddice un po’ se stesso, visto che

  • le API di ANPR hanno (avevano?) un tag apposito per richiedere un certificato destinato al rilascio telematico tramite sportello online;
  • la disposizione contenuta nel decreto semplificazioni del 2020 prevedeva il rilascio da parte di ANPR di certificati anagrafici nativi digitali con sigillo elettronico proprio a uso degli sportelli telematici comunali. Poi la cosa è virata verso un servizio online centralizzato ma del tutto inadeguato a venire incontro alle esigenze di cittadini e comuni.

Spiego meglio la remora finale: si è detto che ANPR rilascia solo certificazioni anagrafiche relative al richiedente o al suo nucleo familiare. Chi frequenta le anagrafi comunali sa bene quante siano le richieste (spesso a distanza, via PEC o posta) di certificazioni relative a persone diverse dal richiedente, che il più delle volte un professionista (avvocato, notaio). Il servizio ANPR non solleva quindi i comuni da un onere che potrebbe essere assolto con una sana e consapevole automazione. Ai cittadini serve? Mah sì, nei casi in cui l’autocertificazione non vale o, meglio, non è accettata (qui poi si crea il circolo vizioso, ogni autocertificazione dà potenzialmente adito a una richiesta di certificato/visura/verifica… il saldo resta invariato).

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Ciao Francesco,
A parte il sigillo, niente vieta al Comune, che comunque deve rilasciare anche certificati per terzi, di mettere in piedi una procedura on line per farlo (vedi Comune di Milano o SmartANPR che è il service dei comuni suoi clienti). Su questo non credo che il Ministero o il Garante possa mettere bocca se vengono rispettati i dettami dell’art. 33 del DPR 223 del 1989.

a leggere la circolare e’ quello che ha fatto.
senza citare testualmente c’è scritto che per chiedere certificati extra-famiglia si va all’anagrafe del comune.
in effetti il fatto che un’operazione sia concessa in generale non vuol dire che si possa automatizzare e trasporre pari pari online. perché i volumi fanno la differenza. certo, ci sono dei correttivi, tipo, come ha detto qualcuno relativamente al comune di milano, che di certificati extra-famiglia se ne possono chiedere un certo numero per intervallo temporale.

la circolare dice anche che, visto che l’accesso diretto a ANPR avviene tramite certificati di postazione e certificati personali, soluzioni software che si basano sull’idea di usare come ponte postazioni dotate di certificato non sono conformi e non si possono usare.

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Io la leggo diversa… secondo me non si è voluto pronunciare sul tema, dice che li rilascia l’anagrafe, sulle modalità non dice nulla.

I certificati anagrafici relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dal citato articolo 2, potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di anagrafe presso i comuni, ai sensi dell’art. 33 del DPR 223 del 1989, come modificato dall’art. l, comma l, lett. t) del D.P.R. 126 del 2015

I certificati on line si potevano già richiedere prima e la legge era la stessa. non c’era stato bisogno di nessun aggiornamento per rilasciare la procedura on line.

Dall’anno scorso (qui l’annuncio: Servizi demografici online: ora i certificati si possono scaricare gratis da casa), fino a pochi giorni fa, il sito del Comune di Trieste (https://www.comune.trieste.it/it/servizi-online-31278/certificati-anagrafici-31997) permetteva di scaricare certificati ANPR anche intestati a terzi, in esenzione di bollo e apparentemente senza limiti quantitativi, a differenza di Milano e di SmartANPR.
Oggi riapro il sito e la tendina di cui si parla al punto 1 è sparita. Sarà un caso? Come si suol dire, “è stato bello finché è durato”.

E’ arrivata la circolare dalla prefettura e direi che si sono espressi tanto bene. Online si possono solo fare per se e per le persone che appartengono al proprio stato di famiglia mentre presso lo sportello fisico dell’ufficio anagrafe si possono fare anche per terze persone. Ci si chiede se possono fare questa differenza? certo che possono farlo, sono loro a dettare le regole (leggi e decreti), ci si chiede se non era più utile lasciare libertà di richiederli online per tutti (tipo come hanno la necessità gli avvocati)? in realtà ci sarebbe la possibilità, basta che le associazioni di categoria (questo vale per tutti gli enti che ne dimostrino la necessità, anche per le forze dell’ordine) sottoscrivono un accordo con il ministero e potranno farlo dal sito di anpr

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esattamente come dici tu non è un caso, la circolare n. 115 è stata inoltrata dalle prefetture a tutti i comuni che ora devono intervenire e apportare le necessarie modifiche