TD 17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Anche se la nuova procedura sostitutiva dello ESTEROMETRO diventerà obbligatoria dal 1/1/2022, su base volontaria si possono già emettere volta per volta autofatture TD17 in luogo delle comunicazioni trimestrali per le fatture INTRA. Ma questa procedura si applica anche per l’acquisto dei servizi da paese non-Ue (quindi anche Regno Unito dopo la Brexit).

Di seguito incollo le istruzioni fornite da AdE il 23/11/20 con apposita guida.


TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO
Descrizione dell’operazione: il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’Iva).
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo .

Alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.

Compilazione del documento
Fattura elettronica TD17
Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
    Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).
    Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di
    riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.
    Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Esterometro
Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di auto-fattura per acquisti di servizi extra-UE con l’utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto IVA e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.

Registrazione del documento integrativo
Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.