TD 18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Anche se la nuova procedura sostitutiva dello ESTEROMETRO diventerà obbligatoria dal 1/1/2022, su base volontaria si possono già emettere volta per volta autofatture TD18 in luogo delle comunicazioni trimestrali per le fatture INTRA.

Di seguito incollo le istruzioni fornite da AdE il 23/11/20 con apposita guida.


TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
Descrizione dell’operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’Iva in fattura).
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo .
Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro.

Compilazione del documento
Fattura elettronica TD18
Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Indicazione nel campo 2.1.6 dell’IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Esterometro
Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intra-UE con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.

Registrazione della fattura
Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.