TD28 per fatture da San Marino (da 1 ottobre 2022): contraddizione nelle specifiche?

In pieno stile italiano, AdE ha comunicato da vari gg ad Assosoftware (ci sono figli e figliastri…) che in extremis, a sorpresa, aggiorneranno istruzioni per TD28 e diranno che:

2.1.1.3 Data: data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese.

2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).

2.1.6 DatiFattureCollegate: numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sanmarinense

Ovviamente quanto sopra non è ufficiale, ma soggetto a come sono i chiari di luna all’AdE.

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se non lo mettono per iscritto nelle regole tecniche…
Conta il giusto che lo dicano per via informale ad assosoftware

e certo che ci sarà la modifica,
il problema è: prima del 1^ ottobre o dopo ?
evidentemente, come riceveranno i primi scarti, si accorgeranno dell’errore.

Questo documento TD28, non è una autofattura, e nemmeno una integrazione.
Si tratta di una semplice comunicazione.
In estrema sintesi: è come se il tuo fornitore faccia il documento e lo invia, quindi , il soggetto è lui (ecco perchè mettere il suo numero di fattura e la sua data fattura),
ed ecco perchè, il controllo di univocità andrebbe fatta sul CEDENTE e non sul CESSIONARIO.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali…

Queste situazioni sono quelle che rendono l’Italia famosa nel mondo per una parola di cinque lettere, e posso dare un suggerimento: non è “pizza”.

E’ stato adesso pubblicato il nuovo allegato A nel quale sono presenti le indicazioni circa l’uso di TD28 che sono quelle riportate da Giulio qualche giorno fa. Le anteprime di Assosoftware…

Secondo me, hanno fatto un ulteriore casino,
la data deve essere quella della fattura del fornitore,
mentre
il numero deve essere:
consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti)

mahhhh

Anche secondo me… :zipper_mouth_face: :zipper_mouth_face:
anche perché poi hanno aggiunto anche la compilazione della  dove c’è scritto numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

Quindi mi aspetto che uscirà un’altra errata corrige, dove metteranno che in DATA della sezione Dati Generali ci va la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore sanmarinese…
con i loro ritmi l’aggiornamento uscirà il 14 ottobre!

Premessa: non ho guardato la nuova pubblicazione per cui mi baso solo su quello che avete scritto. Ma se dicono di usare numerazione tua (come ci aspettavamo, per evitare scarti), è giusto che anche la data sia tua, perché dev’essere mantenuta la progressione. I dati della fattura sammarinese (data/numero) a questo punto andranno (immagino) messi solo nel blocco “fatture collegate”. Per cui, se le cose stanno così, secondo me è corretto.

Anche per me, sarebbe corretto come hai scritto, ma purtroppo, sembra che non sia cosi.
Basta leggere le pagine 112, 113 delle nuove specifiche, dove per:

il numero:
*Campo 2.1.1.4 “Numero”: deve essere riportato la numerazione *
*progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal *
fornitore sammarinese.
la data:
*“Data” della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione *
*dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P *
sammarinese.

Se è così (e cioè esattamente come prima), mi sfugge quali siano le modifiche introdotte dall’ultima revisione di 4 giorni fa. Devo andarmele a guardare.

Prima come numero bisognava indicare il numero della fattura del fornitore Sanmarinese,
ora invece, il nostro “numero progressivo” (un po come facciamo per il reverse charge)

La data, invece, è rimasta la data della fattura del fornitore Sanmarinese

…(in sintesi… una via di mezzo !!! )

Le nuove specifiche prevedono testualmente:
 della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione
dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P
sammarinese.
 : consigliabile adoperare una numerazione progressiva
scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).

quindi come data: la data ex art 6 DPR 633/72 ovvero la data di consegna/spedizione nel caso di beni ovvero la data di incasso del corrispettivo per servizi

il n. è quello che risulta dalla registrazione contabile dell’acquirente (im mittente del TD28)

APPUNTO;
Per Mittente, ritengo che ADE individua non il fornitore sanmarinese,
ma il cliente italiano che ha ricevuto la merce,
e che quindi è il “mittente” del documento TD28

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