Utilizzo Firma Elettronica Avanzata

Buongiorno. Sono un operatore di patronato che si trova spesso ad inviare richieste di sostegno al reddito per i lavoratori in somministrazione indirizzate al Fondo Formatemp (controllato dal Ministero del Lavoro). Visto il periodo che stiamo vivendo e, spesso, l’impossibilità di incontrare direttamente i lavoratori, riscontro ancora oggi l’impossibilità di inviare al Fondo sopra menzionato le richieste di sostegno al reddito con l’opposizione della FEA (Firma Elettronica Avanzata) da parte del lavoratore interessato dal sostegno. Preciso che attualmente il Fondo accetta esclusivamente la scansione delle domande con firma apposta a penna (di fatto una fotocopia) e che la FEA avrebbe certamente una valenza legale maggiore. Infatti, il regolamento eIDAS stabilisce anche il principio di non discriminazione. L’ammissibilità legale di una firma, non può quindi essere rifiutata per il fatto che sia in formato elettronico. Qualsiasi firma elettronica creata da un servizio certificato da un paese dell’Unione Europea, quindi, ha valore probatorio all’interno dell’intera Unione Europea. Il regolamento europeo eIDAS è stato trasposto nella legge italiana, nel Codice dell’amministrazione digitale attraverso il decreto legislativo n. 179 (CAS 3.0), del 26 agosto 2016. Questo testo normativo stabilisce il valore legale della firma elettronica in Italia, riflette le regole d’uso e determina il principio di non discriminazione stabiliti dal regolamento eIDAS. A chi dovrei rivolgermi per far si che un Ente, controllato dal Ministero del Lavoro, applichi le leggi in vigore nel nostro ordinamento?

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La firma elettronica avanzata richiede che le parti si accordino preventivamente sul suo uso. E nn esiste “la” FEA, ma tante soluzioni particolari di FEA.
In questo caso la firma digitale - a patto che il lavoratore interessato ne sia provvisto - risolverebbe.

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come fea nei confronti della pa sarebbe potuto andar l’applicazione della firma elettronica attraverso l’utilizzo della carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria in possesso di tutti i cittadini italiani). grazie all’'articolo 61, comma 2 del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013].
Peccato che pochi sanno che la tessera sanitaria può essere utilizzata per apporre firme elettroniche avanzate nei confronti della pa, ma soprattutto il vero scoglio è che deve essere preventivamente attivata presso uno sportello dell’anagrafe sanitaria (asl)

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