Validità del certificato anagrafico

Il certificato anagrafico non è firmato digitalmente. Il pezzo di carta che viene consegnato è un documento valido? La verifica del qr code potrebbe essere ricondotta ad una firma elettronica, ma cosa accade se il certificato non viene verificato? Il cittadino è del tutto inerme nei confronti della PA. Se a seguito del certificato ci fosse stata una modifica, magari per errore, nella base dati, come fa il cittadino a dimostrare che il suo certificato è valido?

Se il pezzo di carta ha un timbro e una firma CERTO CHE E’ VALIDO! Perchè non dovrebbe esserlo scusa?

Certamente. Se ha un timbro e una firma è valido, ma il problema è che la procedura non rispetta l’art. 40 del CAD
Art. 40.
Formazione di documenti informatici

  1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
    documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici
    registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
    presente codice e le ((Linee guida)).

Perché non viene rilasciato un file firmato o timbrato digitalmente?

Esemplifichiamo.
Io, ufficiale d’anagrafe, produco un pezzo di carta usando il mio computer, l’applicativo che ho in dotazione, eventualmente un word processor e, alla fine della procedura, stampo il documento.
Dov’è che la norma non viene rispettata?

viene richiesto di FORMARE gli originali in modo digitale. Se poi lo stampo e lo firmo non vedo dove sbaglio.

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in effetti non capisco, il certificato, anche quello prodotto in ANPR, è a firma dell’ufficiale di anagrafe che lo ha prodotto.
Quindi l’ufficiale d’anagrafe dopo l’emissione può semplicemente firmarlo digitalmente, come firmerebbe qualunque altro generico documento.

Scusa ma non riesco a seguirti nel ragionamento, o meglio, non capisco il problema in quale punto è.

Paolo, se non ho capito male, vorrebbe un certificato firmato digitalmente a monte, cioè nell’istante in cui viene emesso in anpr.

Stiamo parlando del certificato prodotto tramite ANPRe rilasciato allo sportello?
Da un punto di vista strettamente documentale, si direbbe che è un documento informatico prodotto secondo l’art. 3 lett. d) delle regole tecniche sul documento informatico (dpcm 13/11/2014), con integrità e immodificabilità garantite dalla qualità del DB di ANPR. Ha pure un numero di protocollo (obbligo di registrazione in un sistema e obbligo di apposizione di riferimento temporale).

Rispetta l’art. 40 del CAD, è un documento informatico: l’unica “stranezza” è che il certificato/documento elettronico sta su un sistema altrui.

La carta che viene consegnata al cittadino, in virtu’ del contrassegno elettronico (glifo, qrcode) che punta all’originale conservato sul server ANPR ha, per effetto di CAD + regole tecniche + circolare sul contrassegno elettronico, lo stesso valore dell’originale (sempre che la verifica sia positiva).

Io anzi avrei dei dubbi che la stampa del certificato, come documento, debba essere firmata e timbrata dall’ufficiale che lo rilascia che, tramite il complesso meccanismo di certificati utente e postazione e di smartcard, firma già l’originale informatico conservato da ANPR. Certo non è la firma digitale che, a norma di CAD (art. 24), sostituisce sigilli, punzoni, timbri e marchi di ogni genere e mi si dice che la legge anagrafica impone chiaramente timbro del Comune e firma dell’ufficiale d’anagrafe sul certificato…

Quanto alla tutela del cittadino in caso di “modifica della base di dati”, sembra che ANPR conservi il file PDF prodotto al momento della richiesta sul suo server e ne indichi l’hash nel contrassegno elettronico qrcode. Del resto nemmeno un certificato vergato a mano è immune da rischi eventuali di essere difforme dai registri da cui è tratto.

Sul qrcode dei certificati e l’hash che vi compare, su cosa e per quanto tempo conservi ANPR sarebbe però interessante un approfondimento, probabilmente esiste già qualche specifica nella documentazione tecnica.

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