Variazione domicilio digitale nel Polo delle notifiche

Buongiorno, scrivo qua pur sapendo che non è esattamente la sezione adatta al 100%, ma quella che si avvicina di più.

Brevi antefatti

Oggi leggevo e commentavo un articolo di Punto Informatico dal titolo “La app IO è una nassa” nella quale c’è un riferimento ad un articolo della prof.ssa Mucci relativo al Polo delle Notifiche.

Da lì è nata un po’ una discussione, che magari teniamo nei commenti al giornale, sull’opportunità di IO di diventare strumento per la notifica di tasse, cartelle e multe, non qualcosa che il cittadino non vede l’ora di ricevere (falso! ma ne parliamo un’altra volta). Io mi concentrerei su un aspetto del quale vorrei verificare la veridicità e riportare all’attenzione.

Il passo incriminato

In sintesi, un soggetto potrebbe iscriversi al Polo delle Notifiche/Indice nazionale delle PEC, ma non poter mai più variare i dati, o cancellarsi.

Mario Rossi si iscrive volontariamente all’indice nazionale delle Pec.

Chi si iscrive in questo indice è una manna dal cielo per il progetto, dato che sono le uniche persone cui effettivamente il Polo delle notifiche potrà ragionevolmente raggiungere con qualunque comunicazione.

Anche in ragione del regolamento della Privacy, possiamo immaginare che una persona che si iscriva volontariamente ad un indice, possa altrettanto facilmente modificare la sua iscrizione o cancellarla.

D’altro canto, il servizio Pec è erogato da molti fornitori in Italia. Se Mario Rossi decide di abbandonare la Pec di Aruba per passare alla Pec di Irideos, potrà aggiornare il proprio indirizzo nell’indice, giusto? Sbagliato. Nella legge Pisano questa possibilità non c’è: una iscrizione è per sempre.

Sono diversi gli emendamenti presentati al DL semplificazioni, in votazione da oggi alla Camera (prime firme Carabetta e Ceccanti) che prevedono che il cittadino, oltre a poter iscrivere la propria PEC all’indice nazionale possa modificarla o revocarla.

È chiaramente una previsione che auspichiamo. I risvolti, nel caso in cui il testo rimanesse come in origine, sarebbero a discapito del cittadino.

L’argomento

Volevo capire se è noto agli addetti ai lavori questo manifesto errore di progettazione. La possibilità per un soggetto (non è chiaro se anche fisico o solo giuridico, un po’ come in INI-PEC) di iscriversi al servizio senza poter mai variare i dati.

Col rischio che l’Aruba dell’esempio, conoscendo la propria leva di mercato, possa decidere arbitrariamente di decuplicare il prezzo della PEC per la Mario Rossi srls visto che tale PEC deve rimanere attiva per le comunicazioni della PA.

Mi sembra una buona notizia che qualcuno se ne sia accorto con degli emendamenti. Mi sembra gravissimo che non sia stato previsto in primissima battura. Mi sembrerebbe gravissimo se il progetto passasse senza la possibilità di disiscriversi (e tornare alle buste verdi)

Ho letto l’articolo della professoressa Mucci tempo fa e non mi ci ritrovo per niente.
Se cerchi su linkedin il post col quale ricondivide il suo articolo trovi un mio commento al riguardo, fino a poche ore fa non risposto.
Commenta anche tu, ad altri commenti l’autrice dell’articolo ha risposto prontamente.

Ahinoi sul rapporto fra INAD (linee guida con conusltazione finita e gestore individuato), ANPR, APP IO (esistente con linee guida in consultazione terminata mi pare) e piattaforma nazionale delle notifiche (descritta dal dl semplificazioni 2020) vige assoluta confusione e mancanza di chiarezza.
E nessuno si prende la briga di fare un briciolo d’ordine.

Comunque nelle linee guida INAD e nell’ultimo DL semplificazioni, gestione e modifica del domicilio digitale sono ben esplicite.

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Comunque, il registro delle PEC sarebbe INAD (googla pure per trovare le linee guida in consultazione).
INAD accoglie i domicili digitali di persone fisiche e altri soggetti per i quali non esiste un registro ad hoc (i registri ad hoc sono IPA e INI-PEC, quindi INAD riguarda associazioni non riconosciute, partiti politici ecc. oltre alle persone in carne e ossa).
Nelle linee guida c’è ampio spazio per spiegare come si gestisce la modifica del domicilio digitale.

La piattaforma digitale delle notifiche non si capisce se:
a) è la ruota di scorta nel caso in cui il notificante non riesce a raggiungere il domicilio digitale: deposita il documento informatico li’ e poi qualcuno fa partire un avviso cartaceo all’indirizzo di residenza;
b) è un middleware che si frappone fra notificanti e notificati e si fa carico di interrogazione dei vari registri, invio della pec, comunicazione al notificante dell’esito dell’invio, trasmissione di messaggi di cortesia al notificato (tramite app IO, email ordinaria, sms ecc.);
c) è il luogo in cui si depositano gli atti e si danno per notificati col mero deposito e poi la piattaforma si fa carico di avvisare in qualche modo il notificato;
d) altro

Stano all’articolo di Mucci sembrerebbe la b), che sarebbe anche una buona cosa.

Questione dati personali evocata dall’articolo semicomplottistico che citi: sembrebrebbe, ammesso che la fonte sia attendibile, che INAD e’ fermo per il parere del Garante. Se cosi’ fosse, sarebbe bello capire gli aspetti critici evidentemente riscontrati dal Garante. Perché, davvero, non si capisce dove vengano meno protezione dei dati e riservatezza. A quel punto sarebbe pericoloso per i dati personali anche il registro d’anagrafe che contiene l’indirizzo di residenza?!

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La c) mi sembra una catastrofe nucleare :firecracker::firecracker::firecracker:

L’articolo (semi-complottistico che strizza l’occhio ai populisti) fa riferimento proprio a tasse multe e cartelle. Credo che non possa succedere nulla di buono se un Ente deposita un atto elettronico in INAD e lo ritiene notificato, facendo scattare il timer dei termini. Nel frattempo la piattaforma tenta di informare il notificato ed acquisire in maniera certa la ricevuta.

Finché si trattasse di PEC e le operazioni fossero sincrone, nessun problema. Invece…

Lo scheduler di INAD potrebbe decidere di fare un tentativo il giorno dopo, quindi i termini sono già iniziati. Per le multe stradali vigono i 5 giorni per lo sconto del 30%.

La PEC potrebbe essere identificata ma il provider potrebbe rifiutarla dopo uno o più giorni. A me è successo con un atto che ho rinviato due giorni dopo.

I domicili potrebbero non essere aggiornati, quindi si deve passare alla notifica cartacea. Quel “si danno per notificati” del punto C mi fa orrore.

A, b, c e d erano tutte illazioni mie.
Nella b si viaggia comunque tramite pec o sercq (unici domicili digitali secondo il cad)
La c richiederebbe adeguamenti normativi non da poco, ma si è visto di peggio.

In tutto ciò comunque INAD è l’elenco delle pec elette come domicilio digitale, è “solo” il registro autorevole da consultare. Non fa operazioni attive di spedizione.