PARAGRAFO 3.1.4
Nel PARAGRAFO viene indicato che “la segnatura di protocollo è l’associazione e l’apposizione ai documenti amministrativi informatici in forma permanente e non modificabile di informazioni riguardanti i documenti stessi, […] utile alla sua identificazione univoca e certa”, riprendendo quanto previsto all’art. 55, comma 1, del DPR 445/2000 - Con la differenza che nell’art. 55 è prevista “l’associazione o l’apposizione”, con la congiunzione “o” invece di “e”. La congiunzione “o” peraltro è usata anche nel CAPITOLO 1 dell’allegato 6 “Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati”.
Nel PARAGRAFO 2.1.1 invece, in tema di identificazione dei documenti oggetto di registrazione di protocollo nelle PA, viene indicato “segnatura di protocollo univocamente accoppiata al documento”.
Quando si parla di segnatura quindi sono usati i termini “associazione”, “apposizione” e, anche se in un unico caso, “accoppiata”. I concetti legati all’associare (o all’accoppiare) informazioni ad un documento informatico, anche in relazione alle descrizioni presenti nell’ALLEGATO 5 dedicato ai metadati, penso siano chiari e non ambigui, mentre a mio avviso meno chiaro e più soggetto a interpretazioni è il concetto di “apposizione”, soprattutto oggi visto che a differenza del passato si parla ormai sempre di documenti originali informatici. E, per come si può interpretare il termine, pensare di “apporre” qualcosa ad un documento informatico firmato digitalmente ritengo personalmente sia arduo, se non attraverso la cosiddetta “Firma grafica” prevista dal solo formato di firma PAdES, magari apposta attraverso l’utilizzo di un sigillo elettronico qualificato (mi piacerebbe personalmente come ipotesi, così come sta facendo il MIUR da parecchi mesi sui documenti protocollati in uscita, ma non so, e non credo, sia questa la ragione di tale formulazione).
Potrebbe essere un’idea prevedere nell’ALLEGATO 1 “Glossario dei termini e degli acronimi” la definizione di “Apposizione della segnatura di protocollo”, se l’intento fosse di esplicitare qualcos’altro rispetto a quello che si evince dal testo attuale, o semplicemente prevedere l’utilizzo del solo termine “associazione” (togliendo “apposizione” e cambiando “accoppiata”).
PARAGRAFO 3.1.4 - ULTERIORE COMMENTO 1
Sempre nel PARAGRAFO 3.1.4 potrebbe essere un’idea specificare direttamente nel testo delle Linee guida o al più nelle note a margine, cosa operativamente si vuole prevedere con le seguenti disposizioni:
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“Le operazioni di segnatura e registrazione di protocollo sono effettuate contemporaneamente” - È una riformulazione, ma con lo stesso significato, del comma 2 dell’art. 55 del DPR 445/2000;
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“L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.” - Tale disposizione è invece prevista dall’art. 53, comma 3, del DPR 445/2000 e non è riportata anche nelle Linee guida. Ritengo però sia strettamente connessa con le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo.
A mio avviso tali disposizioni, se non descritte più nel dettaglio, con magari qualche esempio pratico che in queste Linee guida ci sarebbe la possibilità di riportare, rischiano di generare qualche ambiguità o comunque molteplici, magari sottili ma potenzialmente sostanziali, interpretazioni da parte delle singole persone, così come dei singoli fornitori, rispetto a cosa dovrebbe avvenire nella pratica in un operazione materiale di protocollazione di un documento informatico effettuata tramite un sistema di gestione informatica dei documenti, ovvero un software di protocollo informatico e gestione documentale.
Per esempio, le operazioni, anche manuali, fatte quotidianamente da un operatore di una PA possono essere rappresentate, come meri titoli esemplificativi, nel modo seguente: inserimento metadati, protocollazione “staccando” un numero di protocollo, acquisizione/upload delle evidenze informatiche/file del documento principale e degli eventuali allegati, eventuali trasmissioni interne, eventuali spedizioni esterne, ecc… In serata poi il sistema di gestione dei documenti va a generare il registro giornaliero di protocollo contenente tutti i principali metadati, compresi i codici hash, di tutti i file acquisiti e protocollati in quel giorno, ed entro la giornata solare successiva tale registro giornaliero viene poi inviato/versato in conservazione tramite un conservatore accreditato.
Per quanto da me riportate sinteticamente e semplificate può emergere in tali operazioni quantomeno una domanda. L’operazione di acquisizione dei file è un’operazione che deve essere per forza fatta prima dell’assegnazione del numero di protocollo o può essere fatta anche subito dopo (nell’ordine di minuti/ore?), o quantomeno nella stessa giornata solare in cui è stato generato il numero di protocollo (e comunque prima della generazione automatica, tipicamente serale, del registro giornaliero di protocollo)? La domanda, forse banale e con risposta apparentemente scontata, l’ho voluta però porre perché si porta dietro quello che, di fatto, avviene ogni giorno in numerose PA e con diversi software di protocollo informatico presenti oggi sul mercato.
PARAGRAFO 3.1.4 - ULTERIORE COMMENTO 2
I concetti espressi nel mio precedente commento girano intorno al concetto principale di “registro giornaliero di protocollo”, ovvero a ciò che permette di avere e di garantire in tutto il processo documentale legato alla protocollazione, quantomeno dal punto di vista tecnico (visto che a livello civilistico è il protocollo stesso ad avere natura di “atto pubblico di fede privilegiata” con le conseguenze che ne derivano), la cosiddetta la validazione temporale dei documenti (da qui l’importanza della presenza di tutti i codici hash dei file nel registro stesso, inviato in conservazione entro le 24 ore). Nonostante questo però nelle presenti Linee guida tale registro viene citato solamente 1 volta, nel capitolo dedicato alla conservazione e non è mai preso come riferimento in relazione all’associazione di una data certa ai documenti informatici, operazione fondamentale nel loro ciclo di vita.
Sebbene il tema più generale della validazione temporale sia rimasto nel DPCM 22 febbraio 2013 “Regole tecniche sulle firme elettroniche” e non sia stato riportato nelle presenti Linee guida, ritengo che tali aspetti assumono comunque ulteriore importanza proprio in relazione a quanto disposto dall’art. 41 del DPCM 22 febbraio 2013, ovvero al fatto che “il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo” costituisce una delle modalità previste con cui si può associare una validazione temporale, ovvero una data certa, ai documenti informatici. Anche per questo motivo, essendo tale modalità probabilmente la modalità più in uso nelle PA per dare una validazione temporale ai documenti amministrativi informatici, sfrutterei il grande lavoro già fatto con queste Linee guida per inserire, specificandole nel dettaglio, le modalità con cui dover gestire adeguatamente la segnatura di protocollo e le operazioni stesse di protocollazione per essere sicuri di adempiere a quanto è previsto e associare ai documenti una validazione temporale.
Visto infine che non esiste una certificazione per i cosiddetti “sistemi di gestione informatica dei documenti” (software di protocollo informatico e gestione documentale), questo potrebbe essere un ulteriore motivo per cui possa risultare utile entrare maggiormente nel dettaglio rispetto agli aspetti operativi legati alla protocollazione (registrazione e segnatura), soprattutto in queste Linee guida dove si ha la possibilità di farlo con uno stile chiaro e fruibile.