5.8.2 Comunicazione ai clienti del servizio

Considerato che all’interno de “Le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, verrà abrogato l’art. 5 comma 3 del DPCM 3 dicembre 2013, che riporto testualmente: “Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art. 44-bis, comma 1, del Codice (anch’esso abrogato), fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”, risulta di dubbia interpretazione il terzo capoverso delle “Linee Guida sul piano di cessazione conservatori”, poichè il paragrafo 5.8.2, prevede che il soggetto cessante del SdC dovrà anche informare la PA della possibilità di avvalersi di un nuovo conservatore accreditato.
Quindi, se risulta facoltativo per la PA la scelta di un conservatore accreditato o meno, perchè il soggetto cessante del SdC deve indicarne uno ex novo accreditato?
Potrei avere delucidazioni a riguardo? O quantomeno una chiave di lettura erga omnes?
Ringrazio e resto in attesa di una Vostra.

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