Autofatture elettroniche TD16, TD17, TD18, TD19, TD20

Buongiorno a tutti.

In merito alle autofatture elettroniche, codici-documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 non riesco a capire di cosa realmente si parla perché tra i vari controlli SDI leggo: 00471: per i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente

Che io sappia un’auto-fattura ha sempre avuto come cedente e come cessionario lo stesso soggetto, l’azienda stessa che emette il documento, quindi da dove nasce il controllo 00471? Parliamo di auto-fatture o di qualcosa di diverso?

Grazie a chi potrà illuminarmi sulla questione.

Dal controllo 00471 pare di capire che nel blocco Cedente/Prestatore si debba specificare il fornitore e nel blocco Cessionario/Committente si debba specificare l’acquirente.
Presumo che vada impostato anche “CC” nel campo 1.6 “SoggettoEmittente”.

Buongiorno Stefano, grazie per la risposta.

Ho visto poco fa che sull’allegato alle specifiche tecniche che in calce al testo del controllo 00471 c’è scritto “(vale solo per le fatture ordinarie)”. In realtà sono più confuso di prima. Se capisco bene i TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 non sono le canoniche auto-fatture emesse finora per la compensazione IVA di acquisti UE/Extra UE.

Sai dirmi dove si possa leggere qualcosa di ufficiale, e possibilmente chiaro, da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Grazie mille.

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Buongiorno Silvano,
di ufficiale ho trovato solo la FAQ 65 dell’Agenzia delle Entrate relativa al TD20, che riporto di seguito:

Domanda
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”)?
Risposta
Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

In base a questa FAQ, e al testo del controllo 00471, deduco che la compilazione dei TD16/TD17/TD18/TD19 debba seguire le linee di quanto indicato per il TD20.

Dove trovi scritto “(vale solo per le fatture ordinarie)” significa che non vale per le fatture semplificate, tutto qui.

Concordo su tutto, solo un’annotazione, nel caso in cui la firma viene apposta da un terzo trasmittente, il tag 1.6 va compilato con TZ, anzichè CC

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In realtà nel caso TD17/TD18 (autofattura per acquisto servizi/beni dall’estero) è corretto inserire nel campo cedente/prestatore i dati del vero cedente/prestatore e nel campo cessionario/committente i dati del soggetto che integra la fattura.

L’autofattura dovrebbe essere una semplice annotazione/integrazione dell’aliquota IVA della fattura originaria, comunque senza mancare dei veri dati del cedente/cessionario.

Prima ciò avveniva con l’esterometro, il quale, una volta trasmesso il tracciato XML delle comunicazioni fatture, creava una sorta di autofattura che andava a finire sempre nel portale Fatture e Corrispettivi: Fatture elettroniche e altri dati IVA > Dati fatture transfrontaliere > Dati fatture ricevute

Questo è un “Pre-TD17” ovvero le comunicazioni fatte con il classico “esterometro”

E questo è un “Post-TD17” ovvero l’autofattura TD17 che “sostituisce” l’esterometro

Aprendo nel dettaglio questa è la comunicazione dati fattura ad esterometro

E questo invece è il dettaglio della fattura elettronica TD17

Quel che è in comune tra TD17 e esterometro è che in entrambi l’IVA viene integrata e l’Agenzia delle Entrate proprio attraverso questa procedura sa che si tratta di una autofattura integrativa per acquisto servizi/beni dall’estero, sapendo comunque allo stesso tempo chi è chi (cedente/cessionario).

E’ quindi comunque importante che nel campo cedente/prestatore ci siano i dati reali del venditore, perché altrimenti nel cassetto fiscale ci ritroveremmo con una sfilza di autofatture a nome nostro senza capire il perché. Questo invece dovrebbe essere il caso degli omaggi o dell’autoconsumo (TD22/TD23/TD27).

Credo inoltre che l’invio del TD17/TD18 piuttosto che l’esterometro sia una scelta del contribuente. L’autofattura elettronica ha il vantaggio di dematerializzare di fatto quello che è in teoria l’obbligo di “emettere” un esemplare cartaceo dell’autofattura integrativa.

E non viene solo dematerializzata l’autofattura, ma avendo la possibilità di allegare il PDF della fattura estera al tracciato, viene creato un unico documento XML, l’autofattura TD17/TD18, che integra la fattura e contiene in se proprio quella fattura PDF che eviteremo di stampare e conservare. E così quell’unico XML, autofattura/fattura, verrà posto in conservazione sostitutiva. Tutto dematerializzato a norma di legge.

Ed ecco anche un esempio di TD17

Buongiorno a tutti,

sono Daniele di Torino, questo è il mio primo post ed è per me un piacere entrare a far parte di questa comunità.

Volevo chiedere una cosa, che magari è banale, per i codici TD17, TD18, TD19 che sono integrazioni/autofatture per operazioni con l’estero in cui il soggetto emittente sarà sempre il cessionario/committente è necessario comunque impostare il nodo 1.6 (SoggettoEmittente) come “CC”? E’ obbligatorio o suggerito?

Grazie mille
Daniele

Buongiorno, nella “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO” non è indicato e a mio parere è corretto, in quanto NON si tratta di emissione per conto di altro soggetto come potrebbe essere un TD01, ma si tratta di un documento di integrazione a proprio uso e consumo. Inoltre il messaggio così composto, senza il SoggettoEmittente, viene accettato e veicolato correttamente dal SDI.

Buongiorno Daniele,
non ci sono indicazioni a riguardo, non è dato sapere se il campo 1.6 sia in questi casi obbligatorio, facoltativo oppure da non compilare.
Ho letto con interesse la risposta di Alessandro e la trovo ragionevole. Tuttavia, mi sorge un dubbio: anche per il tipo documento TD20 la guida alla compilazione non cita il campo 1.6, eppure la FAQ 65 lo prevede. Bisognerebbe capire se la FAQ 65 è diventata obsoleta alla luce della guida alla compilazione oppure se nella guida alla compilazione si sono dimenticati di considerare quel campo.

Buonasera, è corretta l’osservazione. Speriamo arrivi un chiarimento in tal senso.

Mille grazie,
come al solito è sempre tutto confuso e non chiaro, soggetto a troppe interpretazioni.

Salve,
un’informazione quando vai a creare la fattura TD17 come data e numero fattura cosa inserisci? i dati della fattura originale? ed entro quando si può inviare tramite SDI?
Grazie per le risposte

Se vi può essere utile, abbiamo avuto un colloquio diretto con Vincenzo Medugno dell’Aggenzia delle Entrate il quale ci ha consigliato di leggere la seguente guida:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164

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Buongiorno, ho un problema con un TD17.
Abbiamo ricevuto una fattura da Facebook dell’Irlanda e quindi abbiamo inviato un’autofattura per servizi esteri come TD17 mettendo come Cedente appunto il fornitore estero e dando come numerazione una numerazione separata rispetto alle ordinarie fatture di vendita. Il numero é 1/I.
E’ arrivato messaggio di scarto da SDI di fattura duplicata (errore 404)
Ma io é la prima fattura che invio con quel numero . Vi é mai capitato?

Metti una numerazione più violentemente tua.
Hanno fatto un casino su questa cosa delle numerazioni che la metà basta, è proprio un buco d’analisi.
1/I è troppo comune e facilmente ripetibile.

Per questo motivo a qualcuno suggerivo di inserire lo stesso numero di fattura che hai ricevuto dal fornitore. Perché, come nel caso delle fatture TD01, che viene controllata la numerazione che deve essere unica per anno, avviene lo stesso per le TD17,18,19. Quindi unico numero di fattura TD17 per cedente (in questo caso FB).

Qualcun’altro prima di te probabilmente ha utilizzato 1/I e quindi lo SdI non permetterà di farti fare altrettanto. Il controllo sull’univocità della numerazione TD17 non viene fatto sul cessionario/committente, ma appunto sul cedente/prestatore.

Rilancio quindi, copia nel TD17 lo stesso numero di fattura ricevuto nella TD01, stessa data, stesse voci e nel caso allega anche il PDF della fattura al tracciato XML, così ti conservi la copia analogica direttamente nella fattura elettronica che andrà in conservazione sostitutiva.

Così dovresti risolvere :wink:

Ti ringrazio per la risposta. Purtroppo non credo che vada bene in quanto quel numero usato per la TD17 é il numero che va sul registro delle vendite che come sappiamo devono essere progressivi. Quindi ci deve essere progressione anche per le TD17. Come tutti i bravi contabili avevamo seguito le istruzioni dell’AE nell’opuscolo sulla FE dove é indicato di usare una numerazione a parte e quindi dedicata per le TD17. Avevamo pensato di avere fatto le cose correttamente. Si vede che c’é qualcosa ancora nelle procedure SDI da migliorare sui controlli delle autofatture. Io confido che entro la fine del 2021 i tecnici dello SDI se ne accorgano e sistemino questo controllo.
Purtroppo da quello che ho capito ancore non tutte le aziende hanno cominciato ad adottare le nuove autofatture in quanto saranno obbligatorie solo dal 2022 e quindi non c’é tuta questa urgenza.
Grazie comunque

Buongiorno a tutti!!!
Dopo aver visionato la documentazione dell’ADE inerente la compilazione e l’utilizzo delle tipologie di documento atte ad integrare i documenti fornitori mi rimangono ancora dei lati oscuri.
Esempio:

  • Il tag tra l’altro obbligatorio 1.2.1.8 Regime fiscale voi come lo valorizzate? Se ricevo un documento da un fornitore estero, quindi quasi sucuramente non passando dal SdI, come faccio a sapere qual’è il regime fiscale del mio fornitore?
  • E ancora i tags contenuti nel 1.2.4 Iscrizione REA, non essendo obbligatori immagino vengano saltati se parliamo di fornitori intracomunitari. Ma se partliamo di reverse charge interno, dobbiamo prendere il contenuto del xml che riceviamo dal fornitore e copiarlo pari pari all’interno dei tags 1.2 CedentePrestatore?
    Voi come vi comportate?
    Grazie

Ciao Moreno e benvenuto :slight_smile:

  • Io lo compilerei con RF01… il tag è obbligatorio, quindi qualcosa devo mettere…metterei RF01 e stop…tanto non credo sia un dato rilevante ai fini ai quali si voleva arrivare introducendo questi tipi documento.

  • secondo me, non essendo obbligatorio, non lo inserisco proprio. Meglio non dichiarare che dichiarare qualcosa di cui non si è sicuri e che tra l’altro non è nemmeno obbligatorio, no?

Bisogna sempre ricordarsi qual è il fine per il quale questi documenti sono stati introdotti: dare evidenza a SdI e ad AdE di quelle scritture che in altri modi non sarebbero tracciate per facilitare la compilazione automatica della bozza di dichiarazione IVA. l’iscrizione REA e il regime fiscale di un fornitore estero non sono dati rilevanti a quanto ne so…vero…è un errore formale…ma se si attaccano ad una cosa del genere, sono davvero dei filibustieri! :grinning:

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