Chiarimenti sul perimetro di razionalizzazione della spesa

Domanda ricevuta via email da Sabrina Cadario della Provincia di Varese:

Buongiorno, sto leggendo in questi giorni il Piano Triennale per l’Informatica e mi sono ritrovata davanti ad un dubbio…
Nel capitolo 11 si parla di razionalizzazione della spesa, facendo riferimento alla Legge di Stabilità 2016 (quindi 208/2015).

Nel Piano viene riportata la frase (pagina 91, punto elenco n. 3)

  • il principio che dall’obiettivo di risparmio è esclusa la spesa effettuata tramite Consip e tramite le altre centrali di committenza

tale frase riprende quindi la frase originale riportata nella citata legge 208/2015. La Legge 208 però è stata modificata dopo l’introduzione della Legge finanziaria 2017 (232/2016), che a proposito di approvigionamenti consentiti recita, nel comma 512

  1. Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita’, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
    tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita’ dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Mi chiedo se quindi dagli obiettivi di risparmio vanno escluse le spese effettuate non solo tramite Consip e altre centrali di committenza, ma anche tramite strumenti di acquisto e negoziazione di Consip e dei soggetti aggregatori (quindi MEPA e SINTEL).

Potreste per favore chiarire questo mio dubbio?

Similarmente nel conteggiare le spese correnti effettuate nel triennio 2013-2015, gli acquisti tramite strumenti di acquisto e negoziazione di Consip vanno conteggiati o scorporati dal calcolo totale?

Grazie anticipatamente per l’attenzione,
cordiali saluti

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L’interpretazione proposta è corretta, l’ultima legge di stabilità ha ritoccato il perimetro e quindi:

  • Dagli obiettivi di risparmio vanno escluse le spese effettuate non solo tramite Consip e altre centrali di committenza, ma anche tramite strumenti di acquisto e negoziazione di Consip e dei soggetti aggregatori (quindi MEPA e SINTEL)

  • Nel conteggiare le spese correnti effettuate nel triennio 2013-2015, gli acquisti tramite strumenti di acquisto e negoziazione di Consip vanno scorporati dal calcolo totale.

Simone Piunno
Team per la Trasformazione Digitale

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