Salve a tutti, sulla trasmissione dei corrispettivi digitali è previsto l’utilizzo del protocollo HTTPS, ma ancora non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
Quali sono gli endpoint di trasmissione?
C’è bisogno di una procedura di accreditamento (come abbiamo fatto per le Fatture Elettroniche)?
Qualcuno è riuscito a trovare qualcosa al riguardo?
Salve Emiliano,
Siamo una software house che sviluppa gestionali per varie tipologie di attività, compresi i rifornitori carburanti. Dobbiamo quindi implementare le funzioni per “Trasmettere i corrispettivi” all’AdE.
I nostri software gestiscono già la fatturazione elettronica e altre tipologie di trasmissione/ricezione dati al/dal MISE (es. prezzi carburanti).
L’adempimento alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi nel periodo transitorio per i gestori/esercenti non dotati di RT è consentita secondo quanto previsto dalle specifiche, noi esponiamo dei webservice che fanno questo.
Nel caso in cui non è stato inviato un solo giorno dei corrispettivi del mese di agosto di cui il contribuente ha già pagato regolarmente l iva anche per quel giorno, come bisogna comportarsi? È consigliabile inviare lo stesso anche se in ritardo il dato di quel giorno anche se è stato superato l ultimo giorno utile per farlo ovvero il 30 settembre?
Grazie
Buongiorno,
è possibile interfacciare l’applicativo di corrispettivi via WEB dell’agenzia delle entrate con il mio software gestionale?
E’ possibile importare nella procedura WEB i dati per inviarli senza dotarsi di un registratore di cassa telematico o quest’ultimo è obbligatorio?
Se invece decidessi di usare la procedura WEB che mette a disposizione l’agenzia delle entrate, posso in qualche modo esportare i dati per allinearli con i dati del magazzino nel mio software gestionale?
La Fortech è già uscita con un servizio per l’invio dei Corrispettivi digitali.
A quanto pare il Loro servizio è indipendente dagli strumenti Web messi a disposizione dall’Ade.
Qualcuno mi spiega come ha fatto la Fortech?
Dove sono le specifiche per i servizi SFTP?
Dove sono gli strumenti di test?
Nel nostro caso, ci siamo accertati della validità della procedura: il documento risulta visibile nel portale Fatture&Corrispettivi, come se fosse stato emesso inserendo i dati a mano nel browser e la procedura web. Di fatto è solo un’automazione.
La questione è relativa al fatto che la “procedura web” è un dialogo che dovrebbe avvenire tra il portale fatture e corrispettivi ed il gestore/esercente senza intermediazioni di terze parti, per quello non esistono api ufficiali.
Sarebbe interessante avere il parere di un giurista in merito alla correttezza formale di questa operazione interesserebbe molto anche a noi.
E’ per questo motivo che il nostro prodotto viene fornito con codice sorgente per essere integrato sui propri sistemi, in modo che i dati non vengano trattati da intermediari. Io la vedo cosi: è come se il titolare facesse premere i tasti per emettere gli scontrini elettronici tramite il portale a un collaboratore. Sarebbe corretto? Se la risposta è si, lo script che abbiamo realizzato è il “collaboratore”, che tramite un browser interno si collega al sito e fa le stesse operazioni dell’umano, solo un più velocemente.
Personalmente condivido l’approccio che avete seguito ma il punto rimane quello di sapere cosa ne pensa l’Agenzia delle Entrate delle interazioni basate sullo “scraping”.
I soggetti preposti alla verifica si attengono pedissequamente alla normativa e normalmente non sono inclini ad accogliere soluzioni esotiche.
In assenza di una risposta interpello che chiarisca questo aspetto è meglio agire con cautela, immagini cosa accadrebbe se una verifica della Guardia di Finanza entrasse in un esercizio commerciale che non ha RT sarebbe sufficiente rispondere che i corrispettivi vengono emessi mediante software che si interfaccia al portale fatture e corrispettivi ?
In realtà la tecnica dello scraping non si può dire essere illegale ma dipende tutto da come la si usa.
andrebbe visto con un avvocato per avere chiarezza della cosa.
Leggevo che è necessario :
il permesso del proprietario dei dati
il permesso del proprietario del sito
i dati una volta estratti non dovrebbero essere di tipo personale, finanziario, protetti da privacy, ecc…
i dati una volta estratti non dovrebbero essere modificati.
deve rispettare il regolamento del sito. se il sito dice che non si possono estrarre, allora è illegale.
c’è da dire che potrei ritenere essere mie le informazioni all’interno del sito e come tale avere il “diritto” di prelevarle.
Allo stesso tempo però non sono proprietario del sito e le informazioni non sono esattamente mie in quanto potrebbero aver subito delle variazioni o essere generate da terzi.
inoltre la struttura del sito potrebbe cambiare rendendo falsato o nullo il dato estratto.
In generale è un discorso molto “delicato”.
Un esempio può essere Facebook. sito non di proprietà, con dati “nostri” ma il regolamento del sito dice che i dati imputati sono di proprietà di facebook. Quindi lo scraping di FB potebbe essere ritenuto illegale anche se fatto da chi ha immesso i dati.
un militare della “guardia di finanza” che conosce le tecniche di “scraping” la vedo improbabile
sul piano sostanziale vedrei una azione collettiva contro Agenzia delle Entrate che non adotta soluzioni perfettamente “open” , semplici e non dispendiose per il contribuente. Non dimentichiamoci che sta accadendo sempre di più che il cittadino oltre a essere “percosso” dall’imposta, deve fare “data entry” a gratis per conto dello Stato e deve poi anche rischiare di essere “multato” se fa degli errori nella esecuzione di queste “corvee fiscali gratuite” o se non le fa come lo vuole l’Erario “sovrano”!!
proprio per quello, vanno a testa bassa.
poi son problemi tuoi a farti togliere la sanzione / multa.
Se gli viene indicato " o la cassa o inserimento manuale" e il negoziante dice “fa da solo il gestionale”, uno + uno vuol dire che il negoziante non sta facendo nulla e parte l’indagine di controllo.
che poi, il negoziante sia in regola e che lo scarping è magari permesso, tutto si trasforma in una bolla di sapone.
ma proprio per quello che scrivi,
se risulta che la tecnica dello scraping sul sito dell’agenzia delle entrate risulta una violazione su privacy o comunque ritenuta illegale, ci mettono gran poco a mettere in ginocchio il negoziante.
personalmente tra vendere/usare un prodotto incerto rischiando azioni legali per lo scarico di responsabilità in caso di problemi (o aver messo in difficoltà un’attività) o far fare a mano spiegando le cose al cliente con il rischio di perderlo, preferisco la seconda.
piuttosto sarebbe da far prima una richiesta di validità della cosa e poi agire.
comunque ora come ora l’invio degli scontrini in maniera programmata tramite API è “illegale” / non a norma.
La norma prevede l’uso del RT o dell’applicazione web e non l’invio massivo degli scontrini (eccetto in questo periodo transitorio) oppure la generazione di fatture elettroniche al posto dei corrispettivi.
L’invio di corrispettivi tramite API sarebbe come un invio massivo e di conseguenza non a norma.
Tutto dipende se quel famoso dialogo di novembre tra le principali software house e l’agenzia delle entrate, è arrivato ad una conclusione oppure no.
Oggi parte lo scontrino elettronico, il negoziante che usa la procedura web dell’agenzia delle entrate per il documento commerciale, dove deve indicare il codice della lotteria? Non è stato predisposto ancora, oppure?