Dubbi sulle tempistiche di emissione delle fatture in base alla data della prestazione

nel frattempo ho cercato di “tagliare la testa al toro” e contattato direttamente l’agenzia delle entrate.
ho trovato un operatore molto gentile (092 Bari) che si è preso l’onere di fare un controllo.

Dopo un’attesa di 10 minuti quanto riferito è :

La circolare dice si potrà e non si dovrà , non è un obbligo

dopo un rapido controllo anche sul sito fisco oggi , che però non riporta l’esempio in questione, mi ha comunicato che eseguirà un ulteriore controllo.
Ha ribadito comunque che la data della fattura differita segue le regole in vigore fino ad oggi e che la circolare presenta una possibilità e non un obbligo.

Ha inoltre aggiunto che mi contatterà oggi pomeriggio nel caso, dopo un ulteriore controllo, risultasse che la fattura deve avere la data dell’ultimo documento.

aggiungo una mia opinione personale.
la circolare riporta questi punti

ma possa avvenire nei 10 giorni
successivi, dandone specifica evidenza.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche
veicolate tramite SdI.

generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre
2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019)

Va inoltre precisato che il termine previsto ordinariamente per l’emissione della
fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei
documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute
nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA

insomma.
prima dicono che l’invio va fatto entro 10 giorni e vale per tutte le fatture.

poi spiegano che “generata e inviata” si intende che la data fattura e la data di invio deve avere uno scarto di massimo 10 giorni.

per ultimo dicono che le regole per l’emissione delle fatture differite non è cambiato.

concludo quindi che a mio parere, in base alla definizione riportata a pag 16 della circolare, la frase

generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019 , valorizzando la data della fattura

significa che la fattura differita va inoltrata tra il 1 e il 15 del mese e ne consegue che la data fattura deve avere una data che non violi l’art.11 comma 6, primo periodo, del d.l. n. 119 del 2018 (spero di averlo riportato giusto) che impone massimo 10 giorni.

Quindi una fattura differita trasmessa il 5 ottobre deve avere una data fattura successiva al 25/09.

Ipotizziamo però che invece la fattura differita deve avere la data dell’ultimo documento.
non sapendo qual’è l’ultimo documento, aspettiamo a fine mese.
a fine mese emettiamo una fattura differita relativa al ddt del 10 settembre . che verrà inoltrata il 2 ottobre. come da esempio.

se seguiamo l’esempio, il nostro operato è corretto.
se seguiamo il decreto,

la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo
comma 4, primo periodo).

abbiamo inoltrato una fattura in ritardo e come tale siamo soggetti a sanzione.

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