Dubbi sulle tempistiche di emissione delle fatture in base alla data della prestazione

Daniele, puoi darmi i riferimenti normativi del passaggio dalle forche caudine delle 24 ore ai 10gg (che mi sembra di capire, col decreto crescita potrebbero passare a 15) ? Qualcuno pensa ancora di dover emettere e inviare tutto ‘in giornata’ (o con cambio della data fattura in corsa)

c’è un articolo sul sole 24 ore in merito

l’articolo recita [quote] Da luglio 2019 entreranno in vigore le norme del decreto fiscale 119/2018 secondo cui la fattura può essere emessa entro dieci giorni dal momento dell’operazione.[/quote] ma in qs caso ‘emessa’ equivale a trasmessa?

Nella circolare 13/E ho trovato documentazione alla questione dei 5 giorni di tempo per ritrasmettere una fattura scartata.
Sul discorso dei dieci giorni (sembra che stiano discutendo per portarlo a quindici giorni) da luglio 2019 ho al momento solo dubbi di interpretazione.

A mio avviso il termine emissione nel decreto fiscale viene inteso come data di inoltro.

se cosi non fosse a cosa servirebbe tutta la normativa che permette di registrare la fattura con data maggio, nella liquidazione iva di maggio , ricevuta nei primi 15 giorni di giugno?

Salve
cosa ne pensate di quanto riportato a questo link ?

non mi sembra molto diverso da quanto riportato in questo forum fatta eccezione per alcuni punti .

La regola dei 10 giorni quale termine di trasmissione rispetto alla data dell’operazione è applicabile solo alla fattura immediata , dato che la fattura differita potrà essere emessa entro il giorno15 del mese

non mi sembra vi sia alcuna regola che impedisce di generare la fattura differita il 30 del mese ed inoltrarla comunque 5giorni dopo.

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

Questa dicitura sembra errata seppure citata dall’art.21 del DPR 633/72. Da tale dicitura sembra che la semplice trasmissione comporti che la fattura è emessa ma per esserlo deve essere accettata da SDI. Leggevo tra i vari e molteplici siti che riportano queste informazioni, che per “trasmessa entro 10 giorni” si intende che la fattura deve essere inoltrata ad SDI ed accettata.
quindi una eventuale fattura trasmessa all’ultimo minuto del decimo giorno e depositata nel cassetto fiscale del cliente causa ritardi l’undicesimo giorno, è da considerarsi ritardataria.

Sembra una banalità ma conosco persone che in questi mesi hanno aspettato la sera dell’ultimo giorno per inoltrare le fatture.

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L’articolo di cui al link è stato esposto in modo chiaro. Si tratta pur sempre di interpretazioni, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata a riguardo.
Considerando che oggi è il 18 giugno mi fa pensare che non c’è il tempo utile per apportare una modifica ai tracciati in modo da inserire la data di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, o vi sarà una proroga rispetto alla partenza del 1° luglio 2019, oppure si dovranno considerare la data documento (ovvero la data ddt se fattura differita) e la data trasmissione come qualcuno ha già ipotizzato nel presente forum.

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non so … prima andava
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Cito dalla circolare 14 del 17/06/2019, finalmente scritta in italiano corrente e addirittura fornita di esempi:

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo
SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente,
al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta
“trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la
data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura
elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico
della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal
novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del
documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10
giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura
elettronica al Sistema di Interscambio.
Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione
effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta
potrà essere:
− emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data
dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della
sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre
2019);
− generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni
successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura
(campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data
dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
− generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre
2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Ma nel caso di ‘normali’ fatture differite, che, come succede nel 90-95% dei casi, fino ad oggi erano ‘emesse’ con data all’ultimo giorno del mese… tutte. L’esempio della circolare sembrebbe essere quello della fattura di settembre che fa riferimento a tre ddt diversi dello stesso mese. La data da scrivere nell’XML in questo caso sembrebbe quella del ddt più recente, oppure no?

Credo che nel loro tentativo di scrivere chiaro e in italiano, come al solito hanno reso le cose non del tutto chiare.

non penso che l’introduzione della fatturazione elettronica abbia cambiato la legge in merito alla fattura differita. Ovvero emissione entro il 15 del mese successivo .

la confusione nasce da “Emissione” data della fattura come tutti noi (credo ) abbiamo sempre inteso ed “Emissione” data di transito per SDI.
Ritengo che loro stessi abbiano fatto confusione alla fine.

a mio parere (da informatico) il tutto è semplificato cosi.

La fattura deve essere inoltrata entro 10 giorni dalla data riportata nella fattura (sezione dati generali)
La fattura differita deve avere una data documento (sezione dati generali) che può andare da quella dell’ultimo DDT emesso al 15 del mese successivo.

Per quanto riguarda la differita, se si dovesse emettere come data quella dell’ultimo DDT, sarebbe molto problematico in quanto obbligherebbe tutti a tenere le fatture differita su un sezionale diverso, inoltre una fattura relativa al ddt del 08/09/2019 avrebbe fino al 15/10/2019 per l’invio. si parla di oltre 30 giorni… molti più dei 10 giorni di limiti dettati dal decreto.

Mi auguro che sia così anche se il testo a pag.17 della circolare mi sembra poco equivocabile: “Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell**’ultima operazione (28 settembre** 2019)” - così bisognerebbe aggiornare praticamente qualsiasi gestionale, a meno di non obbligare gli utenti a cambiare manualmente la data di ogni fattura differita o quasi.

nel frattempo ho cercato di “tagliare la testa al toro” e contattato direttamente l’agenzia delle entrate.
ho trovato un operatore molto gentile (092 Bari) che si è preso l’onere di fare un controllo.

Dopo un’attesa di 10 minuti quanto riferito è :

La circolare dice si potrà e non si dovrà , non è un obbligo

dopo un rapido controllo anche sul sito fisco oggi , che però non riporta l’esempio in questione, mi ha comunicato che eseguirà un ulteriore controllo.
Ha ribadito comunque che la data della fattura differita segue le regole in vigore fino ad oggi e che la circolare presenta una possibilità e non un obbligo.

Ha inoltre aggiunto che mi contatterà oggi pomeriggio nel caso, dopo un ulteriore controllo, risultasse che la fattura deve avere la data dell’ultimo documento.

aggiungo una mia opinione personale.
la circolare riporta questi punti

ma possa avvenire nei 10 giorni
successivi, dandone specifica evidenza.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche
veicolate tramite SdI.

generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre
2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019)

Va inoltre precisato che il termine previsto ordinariamente per l’emissione della
fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei
documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute
nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA

insomma.
prima dicono che l’invio va fatto entro 10 giorni e vale per tutte le fatture.

poi spiegano che “generata e inviata” si intende che la data fattura e la data di invio deve avere uno scarto di massimo 10 giorni.

per ultimo dicono che le regole per l’emissione delle fatture differite non è cambiato.

concludo quindi che a mio parere, in base alla definizione riportata a pag 16 della circolare, la frase

generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019 , valorizzando la data della fattura

significa che la fattura differita va inoltrata tra il 1 e il 15 del mese e ne consegue che la data fattura deve avere una data che non violi l’art.11 comma 6, primo periodo, del d.l. n. 119 del 2018 (spero di averlo riportato giusto) che impone massimo 10 giorni.

Quindi una fattura differita trasmessa il 5 ottobre deve avere una data fattura successiva al 25/09.

Ipotizziamo però che invece la fattura differita deve avere la data dell’ultimo documento.
non sapendo qual’è l’ultimo documento, aspettiamo a fine mese.
a fine mese emettiamo una fattura differita relativa al ddt del 10 settembre . che verrà inoltrata il 2 ottobre. come da esempio.

se seguiamo l’esempio, il nostro operato è corretto.
se seguiamo il decreto,

la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo
comma 4, primo periodo).

abbiamo inoltrato una fattura in ritardo e come tale siamo soggetti a sanzione.

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zero telefonate.
ne concludo che l’esempio nella circolare non è un obbligo.
anche se c’è sempre la possibilità che l’operatore se ne sia disinteressato, ma voglio dar fiducia all’umanità.

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Il problema però rimane perché il “… si potrà…” fa riferimento a quando generare il file, mentre per il campo DATA FATTURA (2.1.1.3) parla espressamente di riportare la data dell’ultima operazione a cui si fa riferimento nella fattura.

Il problema non è quando mandare la fattura, ma quale data assegnare alla fattura ? forse era meglio se ci riportava “il campo DATA FATTURA, deve essere valorizzato con una data COMPRESA dall’ultima operazioni presente nella fattura fino all’ultimo giorno delmese. Quindi le date valide per il nostro esempio sono 28, 29 o 30 Settembre.

Riportando solo il 28 Settembre e scrivendo “CON LA DATA DELL’ULTIMA OPERAZIONE” hanno creato un CAOS e non un chiarimento :sleepy: :pensive: :sleepy:.

Aspettiamo un chiarimento sul chiarimento :rofl::joy::rofl::joy:.

Estratto dalla pagina 17 della circolare 14/e del 17 Giugno

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello
stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al
cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere
un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà
generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il
1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della
sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre
2019)

1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della
sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre

era il mio stesso dubbio, ma quel si potrà prima dovrebbe salvare chi, al 24 giugno avrebbe meno di 5 gg lavorativi per aggiornare le proprie procedure. Comunque attendiamo la circolare che chiarificherà la circolare che chiarificherà la circolare che chiarificherà la circolare che chiarificherà la circolare che chiarificherà la circolare che chiarificherà la circolare […] → oo

Ciao @Andrea_Giusti
dopo aver parlato con l’agenzia delle entrate ed aver riletto con cura la circolare ho compreso che per me, l’esempio è un enigma della lingua italiana come tutte le leggi.
Premetto sempre che sono informatico e non commercialista/ragioniere ma appunto non sapendo ho posto molte domande.

“ma quindi, posso fatturare fine mese o al primo del mese dopo anche se l’ultimo ddt è del 15 giugno?” => si, la circolare indica potrà , ecc… ecc…
questa è una delle domande che ho chiesto più volte ( rigirandola in modi diversi ) all’agenzia delle entrate e la risposta è rimasta uguale.

poi se non erro questa è una “circolare/spiegazione”. Dov’è / qual’è la legge che da fine 2018 ad oggi dice che la numerazione delle fattura differita è cambiata? (se c’è ditelo che la leggo)

poi come scrivevo nel lungo post di prima, nella circolare viene specificato in più momenti che la legge sull’emissione della fattura differita non cambia ed è valida anche dopo il 1 di luglio.
quindi se prima si poteva fatturare entro i 15 del mese successivo, si può fare ancora.

io preferisco fatturare entro la fine del mese ma ci sono aziende che compagno a maggio e chiedono che la data della fattura differita sia di giugno.

L’esempio sicuramente è poco chiaro.
ipotizzano di fatturare con la data dell’ultimo DDT ma di generare e inviare la fattura tra il 1 e il 15 del mese successivo.

ora se andiamo qualche pagina più su, la circolare specifica cosa significa “generare e inviare”

generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre
2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019)

quindi guardando l’esempio

si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il
1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

si capisce che qualcosa non quadra perché ci impedirebbe di fare fattura differita a metà mese o comunque inoltrare le fatture differita prima del mese successivo

il reale esempio probabilmente era :

si potrà generare in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) ed il 15 ottobre 2019 , valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)
ed inviare la stessa allo SdI entro 10 giorni dalla data dell’operazione e comunque non oltre il 15 del mese successivo alla data dell’operazione.

probabilmente questo esempio è stato preso da questa FAQ (21) e riportato in maniera “errata”

Domanda
Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
Risposta
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le
    caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/Tutte+le+faq+(aggiornate+al+10+giugno).pdf

in base a questa FAQ del 27 novembre, una fattura differita può avere data dall’ultimo DDT al 15 del mese successivo.
in base al decreto sull’invio della fatture , questa fattura va inoltrata entro 10 giorni dalla data fattura(data operazione) e il 15 del mese successivo.

quindi una fattura differita di un ddt del 25 settembre può avere data di emissione(operaizone/documento) 10 ottobre e deve essere inviata con successo ad SDI tra il 10 di ottobre e il 15 di ottobre.

infine, vi inviterei tutti a contattare telefonicamente o tramite mail l’agenzia delle entrate.
magari chiedendo chiarimenti