Ciao @Andrea_Giusti
dopo aver parlato con l’agenzia delle entrate ed aver riletto con cura la circolare ho compreso che per me, l’esempio è un enigma della lingua italiana come tutte le leggi.
Premetto sempre che sono informatico e non commercialista/ragioniere ma appunto non sapendo ho posto molte domande.
“ma quindi, posso fatturare fine mese o al primo del mese dopo anche se l’ultimo ddt è del 15 giugno?” => si, la circolare indica potrà , ecc… ecc…
questa è una delle domande che ho chiesto più volte ( rigirandola in modi diversi ) all’agenzia delle entrate e la risposta è rimasta uguale.
poi se non erro questa è una “circolare/spiegazione”. Dov’è / qual’è la legge che da fine 2018 ad oggi dice che la numerazione delle fattura differita è cambiata? (se c’è ditelo che la leggo)
poi come scrivevo nel lungo post di prima, nella circolare viene specificato in più momenti che la legge sull’emissione della fattura differita non cambia ed è valida anche dopo il 1 di luglio.
quindi se prima si poteva fatturare entro i 15 del mese successivo, si può fare ancora.
io preferisco fatturare entro la fine del mese ma ci sono aziende che compagno a maggio e chiedono che la data della fattura differita sia di giugno.
L’esempio sicuramente è poco chiaro.
ipotizzano di fatturare con la data dell’ultimo DDT ma di generare e inviare la fattura tra il 1 e il 15 del mese successivo.
ora se andiamo qualche pagina più su, la circolare specifica cosa significa “generare e inviare”
generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre
2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019)
quindi guardando l’esempio
si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il
1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
si capisce che qualcosa non quadra perché ci impedirebbe di fare fattura differita a metà mese o comunque inoltrare le fatture differita prima del mese successivo
il reale esempio probabilmente era :
si potrà generare in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) ed il 15 ottobre 2019 , valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)
ed inviare la stessa allo SdI entro 10 giorni dalla data dell’operazione e comunque non oltre il 15 del mese successivo alla data dell’operazione.
probabilmente questo esempio è stato preso da questa FAQ (21) e riportato in maniera “errata”
Domanda
Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
Risposta
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le
caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
in base a questa FAQ del 27 novembre, una fattura differita può avere data dall’ultimo DDT al 15 del mese successivo.
in base al decreto sull’invio della fatture , questa fattura va inoltrata entro 10 giorni dalla data fattura(data operazione) e il 15 del mese successivo.
quindi una fattura differita di un ddt del 25 settembre può avere data di emissione(operaizone/documento) 10 ottobre e deve essere inviata con successo ad SDI tra il 10 di ottobre e il 15 di ottobre.
infine, vi inviterei tutti a contattare telefonicamente o tramite mail l’agenzia delle entrate.
magari chiedendo chiarimenti