Dubbi sulle tempistiche di emissione delle fatture in base alla data della prestazione

FWIW, vi sottopongo questa ennesima, anche se tra le più confortanti, interpretazioni della circolare ‘chiarificatrice’… https://www.notizieora.it/affari/fattura-elettronica-2019-emissione-differita-con-data-fine-mese/

non serve perchè ormai è tutto chiaro:

Il link che citi punta ad un sito a cui occorre essere abbonati!!!

questi altri link invece sono FREE !

Vorrei porre un altro dubbio sull’emissione della fattura elettronica. La norma di che la fattura deve essere emessa all’atto della prestazione oppure all’atto del pagamento del corrispettivo. Ora noi siamo un Ente Pubblico che effettua attività, residuale, di natura commerciale. Noi riceviamo dei pagamenti da soggetti che intendono attivare in data successiva delle procedure di mediazione, dietro presentazione di apposita istanza. Al momento dell’incasso l’Ente non conosce i dati fiscali del soggetto pagante. La domanda che pongo è come facciamo ad emettere una fattura, al momento dell’incasso, se non conosciamo i dati fiscali (C.F. o P.Iva)? Secondo voi è possibile emettere la fattura quando il soggetto presenta l’istanza (completa di tutti i dati fiscali) anche se in momento diverso dalla riscossione della somma perchè in quel momento viene eseguita la prestazione?

ci sono 12 gg di tempo per emettere la fattura (dal momento impositivo che per i servizi è il pagamento)

Prova a vedere se il seguente articolo ti può essere utile:

ottima la risposta di Salvatore De Benedictis :+1:

Infatti è un’ottima risposta, condivisibile, oltretutto avevo posto a lui lo stesso quesito che ho postato qui, anche per avere altri vostri autorevoli pareri. Secondo me Salvatore De Benedictis ha centrato il problema. Salvo che qualcuno non abbia indicazioni contrarie emanate dall’agenzia delle entrate.

Buongiorno, mi collego alla discussione anche se un pò datata ma che trovo estremamemte interrssante. A distanza di mesi ormai dall’introduzione della e fattura, vorrei chiedere Vs parere in merito a tali circostanze, relative a contribuente trimestrale:

  1. DDT vendita merce datato 5/11
    Fattura relativa allo stesso datata 10/11
    Trasmissione a sdi in data 15/11
  2. ddt vendita merce datato 5/11
    Data fattura 5/12
    Invio a sdi 10/12
  3. ddt 5/11
    Fattura data 15/11
    Invio a sdi 20/11

Questi comportamenti sono passibili di sanzione per tardiva fatturazione, posto che cmq l’invio avviene entro il 15 del mese successimo rispetto all’effettuazione dell’operazione?
Mi ha sempre lasciata perplessa l’indicazione dell’ade in cui, se la fattura differita ha data diversa dall’ultimo ddt o da fine mese, l’invio della stessa dovesse essere necesariamente contestuale alla data fattura (conpresa tra l’ultmo ddt e il 15 del mese successivo).

Grazie a chi vorrà rispondere

quella era una interpretazione errata risolta con le FAQ successive.
si lavora come sempre.
ovvero la data della fattura deve essere entro il 15 del mese successivo come lo era per la fattura cartacea.

ci sono alcune indicazioni che dichiarano “la fatturazione elettronica non ha variato in alcun modo la fattura differita”. Insomma si continua come prima.

Grazie, quindi data fattura libera, basta che l’ invio avvenga entro il 15 mese successivo, non necessariamente lo stesso giorno della predisposizione della fattura…

http://www.assosoftware.it/sala-stampa/fisco-software/2283-fattura-elettronica-meno-rigidita-sulla-data-della-differita-quotidiano-del-fisco-dell-08-10-2019

L’agenzia delle Entrate prosegue affermando che «trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite Sdi, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto Iva, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta».

Quindi vale tutto, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi Ddt (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo «data documento», può essere indicato:
•un giorno qualsiasi tra il 28 settembre 2019 e il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdi («data emissione»);
•la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare 14/E/2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».

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