I nuovi Tipi Documento del Ciclo Passivo TD16 TD17 TD18 TD19 TD20

ma è uguale a quello dell’immagine…basta riscriverlo

Buongiorno,
c’è qualcosa in questi nuovi documenti che non riesco a capire.

Per le fatture italiane sembra semplice.
TD20 se non ti arriva la fattura
TD16 per fare l’integrazione se la fattura del cedente è in reverse charge.

Ma per l’estero non riesco a capire esattamente quando usare una tipologia di documento rispetto all’altra.

Partendo dal presupposto che dal fornitore estero, salvo non abbia una partita italiana con cui fatturare non arriva la fattura, questo è quanto ho ricostruito:

Il TD17 va usata per acquisti in reverse charge da fornitori esteri(intra/extra), di servizi.

Il TD18 va usata per acquisti in reverse charge da fornitore europeo, di beni importati, integrando l’iva nel documento.

Il TD19 va usata per acquisti in reverse charge da fornitori esteri, di beni già presenti in Italia, che non hanno una stabile organizzazione in Italia.

Il TD20 sembra una ripetizione delle precedenti.

  • va creata se manca la fattura di acquisto italiana (facendo prima l’F24)
  • va creata se non c’è fattura intracomunitaria di servizi o beni già presenti in Italia.

In pratica da quanto ho capito, per ogni fattura estera va usato uno dei documenti tra TD17,TD18,TD19 se sono esenti/non imponibile e l’imposta va assolta dal cessionario.
In pratica nel documento va integrata l’iva in base al tipo di aliquota che va applicata in italia.

  • Se ricevo una fattura cartacea di un servizio di pagamento estero(Intra/Estra), creerò un TD17 ed iva 0% in quanto in Italia l’iva applicata è 0 per regolarizzare fattura e reverse charge
  • Se ricevo una fattura cartacea da un fornitore intracomunitario di un mobile che è stato spedito da fuori Italia, dovrò creare un TD18 aggiungendo l’iva al 22%
  • Se ricevo una fattura cartacea da un fornitore estero(Intra/Estra) di beni che partono direttamente dall’Italia, dovrò create un TD19.

Un’altra ipotesi che ho realizzato è :

  • se la fattura è da fornitore intracomunitario, va generato un TD20 con imposta indicata nella fattura cartacea e successivamente generare un TD17 o TD18 o TD19 a seconda se è un servizio o un bene.
  • se la fattura è da fornitore extracomunitario, va generato un TD17 o un TD19 integrando direttamente l’imposta nel documento.

Altra cosa che non capisco è la nota per il TD17 e il TD19:

Ai sensi dell’art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Non mi è chiaro se dica

  • se il fornitore estero ha una stabile organizzazione in Italia il reverse charge non è valido
    oppure come ho trovato su un articolo
  • L’estensione del meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato

Grazie in anticipo se riuscite a chiarirmi alcuni aspetti a riguardo

Ciao, perché dici:
" * Se ricevo una fattura cartacea di un servizio di pagamento estero(Intra/Estra), creerò un TD17 ed iva 0% in quanto in Italia l’iva applicata è 0 per regolarizzare fattura e reverse charge" ???

Il dubbio: l’IVA non e’ zero sui servizi (es.trasporti oppure google), va fatto Td17 per integrare con il 22% come i beni .
Oppure no?:kissing:

Ipotizzavo un esempio fatto da terzi, dove usavano una fattura di pagamento di stripe.
In quella fattura viene ipotizzato l’addebito del servizio di pagamento che dichiaravano essere 0% in Italia.

Il TD20 non è una ripetizione delle precedenti. Il TD20 va utilizzato quando il fornitore non emette fattura oppure quando la emette con importi irregolari. Passato un tot di tempo dove il fornitore non interviene, il cessionario/committente emette fattura TD20 per regolarizzare la fattura non ricevuta ovvero ricevuta ma irregolare.
Nel caso del TD20 il fornitore non è necessariamente estero, può essere anche un fornitore italiano.

Non vedo il modo in cui lo stato sia in grado di distinguere se un’azienda opera correttamente se emette una fattura TD19 estera in reverse charge con integrazione dell’iva, anziché una TD20 estera con successiva TD19 per integrare l’eventuale iva.
Semplicemente sulla base di questo, un’azienda potrebbe creare solo TD20 anche se ha ricevuto regolarmente la fattura tramite mail.

Per lo stesso principio lo stato non ha modo di capire in maniera immediata, se le fatture estere registrate manualmente tramite TD20 o come integrazione/autofattura con il TD19 siano corrette.

In aggiunta, tra tutte le casistiche elencate dalle TD16 alla TD20 non sono evidenziati i casi di acquisti esteri extra UE con importazione dei beni (probabilmente perché son già gestite tramite bolla doganale)

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Non so se lo stato è in grado di verificare se un’azienda opera correttamente, non vedo perché un’azienda dovrebbe ricorrere a TD20 al posto di utilizzare il TD appropriato nei casi diversi dalla regolarizzazione di una fattura non ricevuta oppure irregolare.

In realtà non credo ci sia un motivo, stavo solo ipotizzando delle possibilità per capire bene il funzionamento.
Del resto se si parla di estero, il TD20 copre solo il TD19. Ovvero acquisti esteri per beni già presenti in Italia.

quindi tra le due tipologie documentali non capisco quale sia la differenza tranne dichiarare se il fornitore estero ti ha girato o meno la fattura.
A quel punto potevano rimuovere questa opzione come avevano già fatto per le TD17 e TD18 che prima si facevano con la TD20 ( da quanto o letto in giro)

Come scrivevo sto cercando di porre più domande e quesiti possibili perché non puoi chiamare un commercialista per ogni fattura che fai perché non ricordi come usare i vari TD, quindi vorrei creare un promemoria su quale TD usare in base al documento
del tipo :

  • Autofattura di beni da San Marino o Città del vaticano → TD19
  • Integrazione/Autofattura acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA → TD19
    ecc…

Del resto se si parla di estero, il TD20 copre solo il TD19. Ovvero acquisti esteri per beni già presenti in Italia.
Parlando di estero, perché non l’acquisto di beni intracomunitari (TD18) o l’acquisto di servizi dall’estero (TD17) ? Credo che copra tutti e tre i casi TD17-TD18-TD19.

A quel punto potevano rimuovere questa opzione come avevano già fatto per le TD17 e TD18 che prima si facevano con la TD20 ( da quanto o letto in giro)
Chi ha utilizzato TD20 al posto di TD17 e TD18 l’ha fatto impropriamente. Prima si comunicavano queste operazioni tramite esterometro. TD20 è stato introdotto prima che arrivassero TD17-TD18-TD19, sempre e solo per la regolarizzazione di mancato ricevimento oppure ricevimento irregolare.

Come scrivevo sto cercando di porre più domande e quesiti possibili …
Apprezzo, buona idea

Ah ok…non so quali servizi faccia stripe di specifico. Ricordo che tempo fa avevo le fatture intra che ricevevo da Google adsense (servizio) e che integravo con il 22% manualmente sia in registro iva acquisti - vendite.
Pertanto bisogna utilizzare se non sbaglio, oggi come oggi, il Td17 con iva 22% per fare un esempio sempre sullo stesso caso. Presumo.

Presumo di si.
Se il servizio in Italia avrebbe l’iva 22% va applicata l’iva 22%.
Nel caso di stripe, credo che il servizio sia una commissione bancaria che in teoria sono iva esenti in Italia e di conseguenza non va integrata l’iva 22%

Salve,
vorrei sapere se qualcuno può indicarmi quali sono i campi dell’xml obbligatori per compilare un documento Tipo TD18, di integrazione di una fattura ricevuta per acquisto di beni UE.
Le linee guida alla compilazione delle FE dell’Agenzia delle Entrate, commentano alcuni campi più importanti e particolari ma non indicano quali campi vanno obbligatoriamente compilati.
Pertanto se ricevo una fattura UE di beni con un rilevante numero di linee (prodotti) , devo compilare un corrispondente numero di linee di dettaglio nel TD18, oppure è sufficiente sintetizzare in un sola riga di dettaglio con una descrizione generale indicativa, senza indicare le quantità il costo unitario, etc).
Penso alle difficoltà di chi riceve una fattura cartacea estera e deve riportare tutti i dati sull’xml.
Grazie
Saluti
Claudio P:

caro Claudio, sull’argomento è intervenuta l’AdE in più riprese disciplinando le modalità operative di integrazione. E’ dunque sufficiente richiamare nella descrizione il numero e la data della fattura del fornitore. Nulla di più.
Per il resto i campi obbligatori rimangono quelli consueti di sintassi nella formazione dell’xmlfattura.
Cordiali saluti
Robert

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Buon giorno
qualcuno sa dirmi nel caso di documento in valuta come è meglio comportarsi per le integrazioni?
sicuramente la parte iva in euro, ma il resto? … mi vengono in mente i problemi di quadratura con le conversioni… grazie

Teoricamente tutto in euro
Vale la regola generale che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.
Il consiglio quindi è di convertire l’importo in euro e indicarlo come tale nel file XML che sarà trasmesso tramite il Sistema di Interscambio e riportare eventualmente il valore della prestazione in valuta estera, in un campo diverso del tracciato come informazione aggiuntiva.

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Buongiorno. Ho letto molto velocemente tutti i post qui presenti ma non mi sembra di aver trovato un’indicazione sull’acquisto di beni da fornitori EXTRA-UE. Voi come vi comportate? Se ho letto bene, mentre TD17 copre sia acquisti di servizi da fornitori INTRA ed EXTRA UE per TD18 si parla solo di acquisto di BENI da fornitori INTRA UE

Beni da fornitore EXTRA-UE dovrebbero fare dogana, quindi esclusi dall’invio

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Concordo,
ricordo che le fatture di acquisti estero (tramite dogana), non vanno nemmeno sull’attuale (ancora per poco), esterometro.

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Da quanto ho capito io
Per le fatture passive come CodiceDestinatario va indicato il codice che il cessionario/committente solitamente comunica ai fornitori per ricevere le fatture elettroniche.
Per le fatture passive intra UE la logica è simile a quella dell’integrazione reverse charge per chi già la fa, per le fatture passive extra UE invece va fatta una vera e propria autofattura, tecnicamente comunque non cambia niente tra integrazione e autofattura, sempre lo stesso file XML è.
Il CedentePrestatore è il fornitore estero
Il CessionarioCommittente è chi effettua l’integrazione o emette l’autofattura
Le uniche fatture che non vanno inviate allo SdI sono quelle che già sono note al fisco e all’Agenzia delle Dogane perchè c’è una bolletta doganale, quindi in pratica le fatture passive di beni extra UE, che fanno dogana, tutto il resto va invece comunicato, in particolare:
TD17 servizi da fornitori esteri sia intra che extra UE
TD18 beni da fornitori esteri solo intra UE
TD19 beni già in Italia da fornitori esteri (ad esempio Amazon)
La numerazione dovrà essere sequenziale. E’ consigliabile separare la numerazione delle fatture non tanto per TD quanto per intra o extra UE in quanto:
per le fatture intra UE la fattura integrativa dovrà avere la data in cui viene ricevuta e protocollata la fattura passiva, e dovrà poi essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo
per le fatture extra UE l’autofattura dovrà avere la stessa data della fattura passiva ricevuta, e dovrà poi essere inviata allo SdI entro 12 giorni
quindi io penso che farò due calderoni, uno in cui ci butto TD17, TD18, TD19 intra UE, e uno in cui ci butto TD17, TD18, TD19 extra UE
Criticità da sottolineare:
Esigenza di modificare i gestionali per far indicare tutti i dati necessari alla contabilità, in particolare:
TipoDocumento TD17, TD18, TD19 in base a se si tratta di beni o servizi
IVA, la stessa aliquota che andrebbe applicata in Italia se il fornitore fosse italiano quando la fattura passiva ricevuta è in inversione contabile, solitamemente 22% quindi, ma non è detto
Numero e Data in base a se sono intra o extra UE (già spiegato prima)
inoltre se la fattura estera è in valuta va convertita in euro col cambio del giorno della data della fattura pubblicato dalla Banca d’Italia o dalla Borsa Italiana, perchè lo SdI macina solo euro, anche se c’è il campo Divisa che può essere USD o CNY, i campi Imponibile e Imposta nel blocco DatiRiepilogo devono sempre e comunque essere in EUR
Buon lavoro a tutti

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Stante questa indicazione dell’AdE si intendono superate le precedenti considerazioni (riportate in altri post) secondo cui il controllo della numerazione viene eseguita da SDI rispetto al cedente (e dunque si indicava di utilizzare come numero del documento quello del fornitore estero)?
Se si utilizza una propria numerazione vuole dire che ora, per le autofatture, lo SDI verifica l’univocità rispetto al cessionario/committente…

Grazie a tutti