Ma guarda che il regolamento è chiarissimo. Dice esattamente quello che si può fare. Anzi è stato, per fortuna reso così chiaro dopo l’intervento del Consiglio di Stato altrimenti ci ritroveremmo con un regolamento ambiguo.
Qui le correzioni apportate:
- Al comma 3, la Sezione rileva l’evidente criticità applicativa, foriera di possibili
contenziosi, relativamente alle locuzioni “frazionamenti artificiosi dei pagamenti” e
“medesimo acquisto”.
Per il Consiglio di Stato è necessario che il Ministero indichi chiaramente il
soggetto deputato al controllo e chiarisca, in modo quanto più preciso possibile, le
suddette nozioni, specificando cosa si intenda per “medesimo acquisto”, se questo sia
riferibile all’acquisto di un bene singolo o se, in tale nozione, rientri anche l’ipotesi
di acquisto simultaneo di plurimi beni presso il medesimo esercente in un certo
arco temporale, anche al fine di meglio comprendere quando un frazionamento del
pagamento possa considerarsi “artificioso”.