Il Decreto-legge 10-09-2021, n. 121, art. 10, c. 7 ha “ripristinato” il comma 3-bis dell’art. 64 del CAD:
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line
Il Decreto-legge 16 Luglio 2020, n. 76 art 24, c. 4 che aveva modificato il comma 3-bis, vietava il rilascio di credenziali alternative e introduceva la scadenza di quelle esistenti al 30 settembre 2021.
è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Sorgono alcune domande:
- il legislatore sta introducendo una differenziazione tra cittadini, professionisti e imprese per l’accesso ai servizi?
- se sì, come ci si deve comportare per erogare quei servizi che possono essere fruiti indifferentemente da cittadini, professionisti e imprese?
- il termine “utenti” definisce l’insieme unione di cittadini, professionisti e imprese?
- la scadenza del 30 settembre resta valida?