PagoPA, divieto pubblicazione IBAN e la responsabilità dirigenziale

Non so se anche altri si sono chiesti la stessa cosa: il divieto di difondere il proprio IBAN da parte di un ente pubblico fa parte del concetto di adesione a PagoPA o è un corollario?
Leggendo quanto pubblicato qui:

…i soggetti obbligati all’adesione a pagoPA non possono richiedere agli utenti pagamenti tramite bonifico che non siano integrati con il Sistema pagoPA… è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito ”. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 28 febbraio 2021 di eseguire operazioni extra Nodo…Pertanto, le amministrazioni e gli altri Enti aderenti a pagoPA devono adattare la propria modulistica, al fine di eliminare ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento.

Il divieto menzionato ha delle conseguenze se non osservato? E poi, chi vigila sull’osservanza? È lasciato alla coscienza e interpretazione dei singoli dirigenti? Non viene specificato da nessuna parte.

Per quanto riguarda l’adesione viene detto:

Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo ( …i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma…), rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Pertanto, dopo il 28 febbraio 2021, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione .

Il testo riportato è quello in vigore e non sono a conoscenza di recenti modifiche.

Se qualcuno che lavora presso PagoPA può contribuire a fare chiarezza sarebbe gradito.

PS: per avere un idea della situazione basta cercare su qualsiasi motore di ricerca il termine " IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI"

Vedi l’art. 18-bis del D.Lgs. 82/2005. Tra il prevedere e l’irrogare, però, ce ne passa…

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Grazie!!!
Evidentemente il sistema ha bisogno delle segnalazioni dei cittadini per intervenire.
:upside_down_face:

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CAD e leggi in generale sono pieni di apparenti obblighi.
Però, ma se un dirigente realizza un’entrata sul bilancio del suo ente tramite un bonifico bancario e’ da biasimare per la cosa in se’?
E se una banca rifiuta un pagamento verso una p.a. solo perche’ non passa dal nodo, sta facendo il suo lavoro per bene?
Dove sta l’interesse pubblico?

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Sono d’accordo con te in generale ma se alcuni applicano le regole stabilite e altri no, non pensi che così facendo si genera solo confusione negli utenti?
Il ruolo del dirigente non è quello di decidere le politiche ma di applicarle, il prima e il meglio possibile. Così gli operatori beneficiano delle migliorie prospetate dalle regole e gli utenti sanno che ovunque vanno le regole sono le stesse e non dipendono dalle volontà dei singoli dirigenti.

Come considereresti una banca che nel caso tu effettuassi un bonifico intestato alla persona al quale intendi farlo ma sbagliasi una cifra dell’IBAN e la banca non si accertasse che i dati Intestazione - IBAN corrispondano e siano corretti?
I pagamenti con PagoPA limitano al massimo gli errori umani, sia per quanto riguarda gli importi che per quanto riguarda i benificiari dei dovuti; minimizza anche gli errori di riconciliazione da parte delle amministrazioni. Così l’utente non si ritrova a dover dimostrare di aver effettuato un pagamento fatto ma che all’amministrazione non risulta perchè qualche operatore distratto non ha riconciliato il pagamento con il dovuto.

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Consideriamo che l’esclusività di PagoPa a oggi non è prevista: abbiamo un quadro di obblighi confusionario e poco chiaro con normative che si intrecciano e accavallano, ma, almeno per gli Enti locali, esiste l’art. 2-bis D.L. 193/2016 conv. in legge 225/2016 e ss.mm.ii. (che esclude l’esclusività di PagoPa). Risolti alcuni odiosi problemi di PagoPa (p.es. risoluzione dei problemi di rendicontazione degli esiti 9 senza RPT e degli spontanei, livellamento verso il basso delle commissioni di incasso ecc… stranoti) potrebbe tranquillamente essere imposto in via esclusiva.

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per me ricade nella vergogna dell’obbligo di passare da PagoPA, che costringe a pagare commissioni quando con un bonifico spesso non le paghi o ne paghi molto meno. E’ una tutela a beneficio di PagoPA.

Ad esempio, simile, io ho dovuto insistere molto con il MEF per pagare delle imposte con bonifico verso un loro conto corrente presso Poste Italiane, perchè pretendevano di non darmi l’IBAN e che andassi a pagare le commissioni extra alle Poste. Nonostante tutti i conti correnti postali siano interconnessi al circuito bancario e quindi abbiano un IBAN verso cui possano essere bonificati (senza ingrassare le Poste di altri margini). Sempre tutela di rendita di una posizione di monopolio ingiustificato. Quel divieto per me nasce dalle stesse situazioni.

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Concordo, è abbastanza vergognoso.

Si evince abbastanza chiaramente che lo scopo è quello di riscuotere l’obolo delle commissioni su ogni pagamento, leggendo le linee guida sui pagamenti (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf), nel capitolo 5 Strumenti di pagamento si legge:

… omissis …

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli Enti Creditori hanno l’obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede.

Inoltre, si precisa che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrato con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito.

Resta però fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione , con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo

Piaccia o meno l’art. 65 comma 2 D.Lgs. 217/2017 è piuttosto chiaro nel porre un perentorio obbligo a carico dei Prestatori dei Servizi di Pagamento di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa dal 28/02/2021 (dopo l’ultima proroga) per i pagamenti diretti a Pubbliche Amministrazioni: ciò significa che modalità di pagamento extra-circuito, tranne nei casi limitati di deroga espressa di cui all’art. 5 delle LL.GG. (F24 per tributi, SDD se previsto, strumenti di pagamento imposti da legislazione speciale, ecc…), devono scomparire, inclusi MAV, RAV, bonifici bancari e postali, bollettini di c.c.p., POS non PagoPa… Ovviamente se una banca riceve un ordine di addebito bancario e trasferimento fondi non lo respingerà (ma stando alla lettera della norma lo dovrebbe fare, essendo in violazione di legge): il fatto che continuino a farlo non significa che sia legittimo…

Dal documento che ho postato nel precedente messaggio pare chiaro che se lente creditore riceve il pagamento tramite bonifico, questo deve essere accettato e gestito. Pertanto tale strumento di pagamento rimane a tutti gli effetti valido. È sufficiente conoscere l’iban per procedere, questo è l’unico vincolo/difficoltà.

Sì, ma il problema è che la Banca NON dovrebbe più accettare richieste di bonifico a beneficio di PP.AA.; l’inciso che citi, delle Linee Guida AGID del 2018, è una sorta di valvola di sfogo tollerata però destinata a uscire di scena (non a caso gli Enti Creditori non devono più pubblicare nel sito istituzionale né diffondere nelle comunicazioni, avvisi o inviti l’IBAN dell’EC, proprio per evitare che lo si usi…). P.S. purtroppo l’integrazione a PagoPa degli EC non è ancora del tutto completa per tutte le loro entrate e purtroppo le leggi non prevedono che i PSP vengano sanzionati per aver consentito pagamenti tramite strumenti non consentiti nel circuito o nelle deroghe. D’accordo con te sulla questione delle commissioni di pagamento a carico utente, che però potrebbero essere rimodulate diversamente dalle prossime SANP.

Non concordo. Il testo è chiaro “resta fermo che” quindi è assodato che conoscendo l’iban il pagamento può essere tranquillamente fatto. Il legislatore si augura poi che questo tipo di pagamento vada a calare nel tempo, ma fintanto che i città continuano ad utilizzarlo, è da accettare.
Il fatto poi che gli iban non sia più divulgati e quindi difficilmente reperibili è un altro tema.

L’eccezione è prevista per chi risiede all’estero. Non sai che escamotage dobbiamo inventarci coi i cittadini stranieri e gli italiani residenti all’estero per far funzionare PagoPA, e spesso dobbiamo arrenderci e comunicare l’IBAN. E’ per questo che si dice che se arriva un pagamento via iban va comunque gestito.
Ma se leggi, le banche (italiane) non devono far transitare bonifici verso enti pubblici extra-PagoPA. Quindi l’eccezione per gli italiani non deve esistere perchè bloccata a monte dalla banca stessa.
Che sia giusto o vessatorio è un altro discorso.

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@Elena_S Sono d’accordo, è lo stesso problema di far pagare a stranieri e residenti estero le imposte e tasse con il mod.F24 (praticamente impossibile pure online se non hanno un c/c attestato su banca italiana). Per PagoPa potrebbe essere possibile pagare da fuori Italia utilizzando il portale telematico dei pagamenti dell’Ente (se esiste) per pagamenti con avviso o spontanei e effettuando la transazione finanziaria con carta di credito, debito o prepagata (sempre che non abbia limiti di plafond). Ovviamente non funzionerà con i PSP fisici, che crederanno di essere di fronte ad un ritrovato alieno :laughing:. Sarebbe stato interessante che il modello teorico PagoPa, con tutte le correzioni di rotta che ci siamo più volte già detti in questo forum (costi, fruibilità, immediatezza, azzeramento delle anomalie ecc…), fosse estensibile all’intera UE o anche extra-UE.

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Io sto continuando a pagare le PA con gli iban salvati nella rubrica del home banking senza problemi. Ultimo pagamento settimana scorsa. Nel bonifico inserisco la dicitura che trovo sul bollettino pagopa, e quando fatto mando PEC con ricevuta di pagamento.

Quindi possiamo ipotizzare che qualcuno prima o poi realizzi un sito che raccolga e renda pubblici gli IBAN della PA anche se queste non li diffondono? Non penso che ciò sia in violazione di alcuna legge.

Certo ci sarebbe il (grosso) problema del fidarsi, ma se la cosa prendesse piede sarebbe interessante vedere che succede.

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Volete vedere che succede? Semplicissimo. PagoPA manda una diffida a tutte le banche relativa al divieto assoluto di accettare disposizioni in favore di PA fuori dal nodo dei pagamenti e tutti i bonifici vengono bloccati.
Per ora la situazione è TOLLERATA ma non legale, volete proprio svegliare il cane che dorme?

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Non facciamo passare un messaggio errato. Il pagamento con IBAN è legale:

Resta però fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione , con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo

Capitolo 5 “Strumenti di pagamento”, riferimento: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf

@Giuseppe_Virgone chi ha ragione?

Giuseppe Virgone non lavora più per PagoPa S.p.a. dal gennaio 2023 @Elena_S
Ma qui pare che diversi utenti non vogliano capire (al netto di quanto faccia pena la formulazione della norma) che incombe un obbligo in capo alle banche e agli altri PSP e un correlativo divieto di utilizzo di modalità differenti, tranne nei casi di deroga. Basta leggere quel benedetto art. 65 del decreto correttivo al CAD (articolo efficace dal 01/01/2019, termine più volte prorogato fino ad arrivare al 28-02-2021; mentre le linee guida sono state pubblicate in G.U. nel 2018 e sono collocate più in basso nella gerarchia delle fonti del diritto)… Mi auguro che prima o poi AGID sanzioni pesantemente i PSP in aperta violazione (ma bisogna che tutti gli EC si siano prima omologati).