PNRR: Violazioni degli obblighi di transizione digitale

Il DL 77 del 31/5/2021 convertito in legge e pubblicato nella sua versione definitiva in G.U al numero 181 del 30/7/2021 introduce importanti novità che riguardano quei dirigenti della PA che ostacolano o che non applicano le norme sulla transizione digitale.


*Art. 41 *

  •      Violazione degli obblighi di transizione digitale *
    
  • COMMA 1. Al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana*
    ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
    amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
    realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa
    e resilienza, nonche’ garantire il coordinamento informativo
    statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
    regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
    prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
    territorio nazionale nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3,
    lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 18, e’ aggiunto il
    seguente: * «Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
    - 1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
    monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
    ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
    digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
    contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica
    nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su
    segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle
    relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2,
    comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
    e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
    all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
    strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
    dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
    trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e’
    punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
    *prevista ridotta della meta’. *

    1. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state*
      commesse una o piu’ violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
      procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
      assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
      *documentazione e per chiedere di essere sentito. *
    1. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni*
      contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,
      proporzionato rispetto al tipo e alla gravita’ della violazione, per
      conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa
      vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i
      procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche’ ai
      competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le
      predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet
      *istituzionale. *
    1. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della*
      misurazione e della valutazione della performance individuale dei
      dirigenti responsabili e comportano responsabilita’ dirigenziale e
      disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
      30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
      13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
      dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
      *convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. *
    1. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,*
      documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
      trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche’
      di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3,
      41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma
      5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65,
      comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e
      dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
      n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
      n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi
      all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3,
      l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di
      euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non
      espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della
      legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono
      versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
      essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
      dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID
      e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del
      decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
      *dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. *
    1. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di*
      violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche’ di
      violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID
      segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
      dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
      transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida
      ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria
      condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un
      congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita’
      della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza,
      potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del
      Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente
      il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
      delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
      valutata la gravita’ della violazione, puo’ nominare un commissario
      ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non
      spettano compensi, indennita’ o rimborsi. Nel caso di inerzia o
      ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio
      del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
      secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della
      *legge 5 giugno 2003, n. 131. *
    1. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di*
      contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
      *sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. *
    1. All’attuazione della presente disposizione si provvede con le*
      risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione
      *vigente.». *
  • COMMA 2. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.*
    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221, sono apportate le seguenti modificazioni: * a) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lostesso regolamento sono individuati i termini e le modalita’ con cui*
    le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1
    e 1-bis.»; * b) dopo il comma 4-quater e’ aggiunto il seguente: * «4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e’ accertata dall’AgID ed e’ punita ai sensi
    *dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». *

  • COMMA 3. All’articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo*
    2005, n. 82, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
    difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
    segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell’AgID per
    l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis»; il quarto, il
    quinto e il sesto periodo sono soppressi.

A me viene da ridere a questa “facite 'a faccia feroce” (cit.), perché irregimentando, diffidando, punendo risolveranno molto poco; l’unico effetto sarà quello di irrigidire la procedura, come succederà con l’autenticazione esclusiva tramite SPID, CIE, CNS … so di uffici pubblici che oggi, anche per via della pandemia, si sono resi disponibili a minimizzare gli adempimenti, deformalizzandoli quando possibile ed in molti casi gestendoli via email (ne so qualcosina). Con l’aggravio di adempimenti per p.es. gli Enti locali, a cui fa da contraltare una crescente carenza di personale (dato che chi va in pensione non viene spesso sostituito: ricordiamocelo!!), non mi stupirei se ci si arroccasse di più sul rigore delle procedure (non hai SPID ecc…, né PEC…? Niente richiesta digitale alla PA! … e buonanotte alla c.d. semplificazione). Inizino davvero a metterle a disposizione queste banche-dati interoperabili, in modo che non dobbiamo ogni volta chiedere atti e documenti al cittadino, ma poi facciano in modo che le novità ci vengano anche segnalate, altrimenti siamo al punto di prima, dato che non abbiamo la sfera di cristallo…

Beh! Questa mi pare già una buona notizia.

A me invece è capitato che 12 mesi fa ho chiesto di avere via mail le credenziali per far funzionare come cns la mia Tessera Sanitaria e le ho avute senza andare fisicamente allo sportello.

A mio padre (stessa Asl di Chieti, una città diversa) , un mese fa hanno risposto che per fare una cosa del genere bisogna andare per forza allo sportello giustificandosi che loro sono un presidio sanitario diverso (pur facendo parte della stessa Asl) e seguono regole diverse.

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Più che usato in maniera punitiva sul singolo, penso lo scopo sia di usarlo in maniera di rimuovere ostacoli laddove sarà chiaro (principalmente nelle pac) che qualcuno si mette di traverso e non si riesce a spendere i soldi del pnrr.

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Non e’ che i soldi del PNRR vadano spesi, e’ che vanno spesi bene :slight_smile:

Da brivido… altro che sanzione.

Comunque, mi ripeto, a parte i punti di vista sull’efficacia e l’utilità per lo scopo delle sanzioni, ditemi voi cosa mai si potrà sanzionare se buona parte di quanto previsto dalla normativa sarà si e no alla fase dello studio di fattibilità…

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purtroppo questo è il modo di pensare di molti funzionari della PA

Al momento se li spediamo è gia un miracolo.
Poi certo andrebbero spesi bene, ma vado sempre per step.

perfettamente d’accordo ma aggiungo che spesso il funzionario preferisce non spendere perchè poi deve lavorare di più e assumersi qualche responsabilità in più…ma chi glie lo fa fare! :sweat_smile:

A occhio pero’ la differenza fra spendere bene e spendere a caso si sostanzia PRIMA di spendere…

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certo…l’importante è rispettare la forma

Cosa intendi di preciso?

che ci sono funzionari zelanti che si concentrano sul rispetto della forma nella gestione dei procedimenti di spesa ma che non fanno alcuna valutazione del grado di efficacia dell’investimento pubblico

per me la valutazione della qualità della spesa pubblica si può fare solo EX-POST …cosa che mi rendo conto non esiste nel nostro paese :roll_eyes:

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beh forse dobbiamo passare a capire cosa possiamo fare in concreto, perchè il pnrr è ieri

Ah, non lo sappiamo?

Allora ci terremo solo i prezzi gonfiati di operatori ICT e consulenti vari per interventi alla rinfusa e tendenzialmente inutili, tanto paga Pantalone.

Stando alle infografiche che girano pare comunque che i soldi PNRR per il digitale vanno nei grandi classici:

  • affiancare gli enti nella migrazione al cloud (= allunghiamo i fili del CED fino al CED di qualcun altro - lacuen cose no pero’, col filo corto girano meglio);
  • affiancare - tramite le Regioni che a loro volta se non hanno società inhouse si appoggiano a software house individuate con gare - per la digitalizzazione di procedure complesse.
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è un possibile scenario …e probabilmente nelle PA peggiori accadrà questo ma mi rifiuto di pensare che in tutte le PA la qualità dei decisori sia inconsistente al punto tale da non approfittare di questa occasione per fare quello che serve

Aspettiamo di vedere i margini di decisionalità, a me sono del tutto ignoti.
Tutti ad aspettare i soldi che dicono arriveranno in gran copia, molti già all’erta per “portare a terra” questi progetti PNRR…
Io, nel mio piccolo molto piccolo, non vedo nessuna diversità rispetto a sempre.

essere scettici è un grande pregio…l’importante però è non farsi condizionare da pregiudizi pessimistici nel momento in cui bisogna fare delle scelte

Concordissimissimo “preoccupati ma ottimisti” Diego Piacentini

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Un importante tassello del PNRR è il DL 80 che oggi è in discussione alla Camera del Deputati per la sua approvazione definitiva. Esso si preoccupa di potenziare in modo rapido le risorse umane e professionali a disposizione delle PA

A che pagina?
Non leggo 271 pagine nemmeno sotto tortura se mi interessa solo 1 informazione :slight_smile: