Il DL 77 del 31/5/2021 convertito in legge e pubblicato nella sua versione definitiva in G.U al numero 181 del 30/7/2021 introduce importanti novità che riguardano quei dirigenti della PA che ostacolano o che non applicano le norme sulla transizione digitale.
*Art. 41 *
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Violazione degli obblighi di transizione digitale *
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COMMA 1. Al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana*
ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, nonche’ garantire il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
territorio nazionale nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3,
lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 18, e’ aggiunto il
seguente: * «Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
- 1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e’
punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
*prevista ridotta della meta’. * -
- L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state*
commesse una o piu’ violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
*documentazione e per chiedere di essere sentito. *
- L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state*
-
- L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni*
contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,
proporzionato rispetto al tipo e alla gravita’ della violazione, per
conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa
vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche’ ai
competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le
predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet
*istituzionale. *
- L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni*
-
- Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della*
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comportano responsabilita’ dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
*convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. *
- Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della*
-
- In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,*
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche’
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma
5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e
dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi
all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3,
l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di
euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono
versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID
e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
*dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. *
- In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,*
-
- Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di*
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche’ di
violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida
ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un
congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita’
della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza,
potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente
il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
valutata la gravita’ della violazione, puo’ nominare un commissario
ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non
spettano compensi, indennita’ o rimborsi. Nel caso di inerzia o
ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio
del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della
*legge 5 giugno 2003, n. 131. *
- Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di*
-
- L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di*
contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
*sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. *
- L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di*
-
- All’attuazione della presente disposizione si provvede con le*
risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione
*vigente.». *
- All’attuazione della presente disposizione si provvede con le*
-
COMMA 2. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.*
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: * a) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lostesso regolamento sono individuati i termini e le modalita’ con cui*
le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1
e 1-bis.»; * b) dopo il comma 4-quater e’ aggiunto il seguente: * «4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e’ accertata dall’AgID ed e’ punita ai sensi
*dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». * -
COMMA 3. All’articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo*
2005, n. 82, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell’AgID per
l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis»; il quarto, il
quinto e il sesto periodo sono soppressi.