Potenziamento Sistemi Informativi a Supporto di Progetti di Ricerca

Siamo in possesso di un Cluster e di alcuni sistemi di Storage per analisi dati (nel nostro caso EEG, MEG, RM, fMRI ecc) che utilizziamo anche in ambito di diversi progetti di ricerca internazionali. Ne abbiamo approvato uno nuovo ultimamente e abbiamo necessità di espandere lo storage attuale con una nuova SAN. Viste le varie normative in atto l’amministrazione e’ un po bloccata nel cercare di capire se si puo’ muovere per questi tipi di acquisto oppure no. Sarebbe possibile capire se questi sistemi rientrato nei cosidetti Data Center che vanno centralizzati oppure nel caso di Sistemi dedicati alla ricerca possiamo seguire un’altra strada?

In via preliminare, sembra utile, richiamare il disposto dell’art. 1 comma 192 della Legge n.311 del 2004, ove è previsto che “al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche ed i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni.
Il CNIPA, oggi, AgID, stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita’ che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.
La legge n. 208 del 28/12/2015, all’art.1 comma 512, ha previsto poi che “al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA od i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti […]”.
Inoltre, ai sensi del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019, approvato con DPCM del maggio 2017, le pubbliche amministrazioni non possono procedere all’acquisto di nuovi data center.
Sono consentiti solo adeguamenti dei data center già in uso presso la pa, previa approvazione da parte di AgID, esclusivamente al fine di: evitare problemi di interruzione di pubblico servizio; anticipare processi di dismissione dei propri data center per migrare al cloud della PA e consolidare i propri servizi su data center di altre PA al fine di ottenere economie di spesa.
Pertanto, nell’attuale contesto normativo, ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità e secondo l’elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello stato presso la Ragioneria Generale, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblica, al pari di tutte le altre amministrazioni non possono procedere all’acquisto di nuovi data center ma solo all’adeguamento di quelli esistenti in presenza delle suindicate condizioni.
Inoltre, in capo a tutte le amministrazioni vi è l’obbligo di adesione alle convenzioni di Consip, dei soggetti aggregatori e delle centrali regionali di committenza al fine di “garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” degli acquisti di beni informatici e servizi di connettività.
Le amministrazioni possono effettuare le suddette tipologie di acquisti anche in via autonoma, ma solo dopo aver verificato che non siano disponibili con il ricorso agli strumenti di aggregazione presso Consip o gli altri soggetti aggregatori.
Come stabilito anche nella Circolare AgID n.2 del 2016, tutte le pubbliche amministrazioni potranno procedere ad acquisti autonomi previa autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo, ogni qualvolta siano impossibilitate ad effettuare acquisti di beni e servizi informatici su tali strumenti di aggregazione a causa: dell’indisponibilità del bene/servizio; della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno dell’Amministrazione; di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa;
La norma statuisce, altresì, che tali tipologie di approvvigionamenti siano comunicati sia all’Autorità nazionale anticorruzione che all’Agenzia per l’Italia Digitale.

Pertanto, se come appare nel caso di specie (progetti di ricerca), non si configura l’acquisto di un nuovo data center, ne l’adeguamento di un data center già in uso, l’istituzione universitaria nel rispetto di quanto sopra richiamato potrà procedere all’acquisizione dei beni di cui necessita sempre rispetto del proprio ordinamento di contabilità e delle disposizioni contenute nel DLgs. n.50 del 2016.

Gentilissimo sig. Pucciarelli,
ho letto tutta la sua descrizione per quanto riguarda la risposta alla mia situazione,
ma nella sua parte finale lei dice “se come appare nel caso in specie…” quindi secondo lei posso procedere con l’acquisto di uno storage oppure no ? perche’ putroppo la parte amministrativa e’ ancora un po perplessa sulla fatto che io possa farlo e mi chiedono se cmq devo avere un vostro nulla osta nel procedere facendo a voi una specifica richiesta.
la ringrazio per il suo supporto.
Cordiali Saluti

In riferimento al quesito del Dott. Perrucci che richiede l’acquisto di uno storage per progetto di ricerca, al fine di chiarire anche per altri casi come sia corretto operare in materia di “data center” nel rispetto della specifica normativa, richiedo alcuni chiarimenti:

  1. si deve considerare “data center” e quindi oggetto di quanto previsto dal piano triennale Agid, uno spazio fisico composto da server, storage, apparati di rete, cablaggi e armadi, sistemi di condizionamento, etc. e quindi pervenire alla sua individuazione mediante la presenza o meno di questi elementi fisici oppure mediante la funzione che eventualmente tali elementi svolgono per l’Organizzazione e per gli utenti?
  2. Nel caso particolare, il fatto che siano presenti alcune delle attrezzature tipiche di un “data center” ma che il sistema sia rivolto esclusivamente a memorizzare dati provenienti da test clinici e ad eseguire su questi analisi finalizzate a produrre risultati della ricerca scientifica mediante software che utilizza calcolo parallelo, può sottrarlo agli obblighi della normativa sui “data center”?
  3. In ogni caso, l’acquisto di un nuovo storage in un “data center” o la sostituzione di uno storage vecchio o non più adeguato alle esigenze è considerato “adeguamento” o “evoluzione” di un “data center”?

Gentile Dott. Perrucci,
il sito forum.italia.it non può essere lo strumento per rilasciare approvazioni di spesa formali. Qualora la Sua Amministrazione ritenga necessario dover sottoporre formalmente l’acquisto specifico all’approvazione di AgID, può inviare una richiesta formale via PEC: protocollo@pec.agid.gov.it con oggetto “Richiesta Approvazione Spesa Data Center, ai sensi del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017-2019” contenente una esaustiva relazione tecnica asseverata da parte del Dirigente di riferimento nella quale siano descritti tutti gli elementi utili per comprendere la specifica casistica, nonchè le motivazioni per le quali si ritiene che AgID possa fornire tale approvazione (con riferimento alle condizioni di ammissibilità della spesa richiamate nel mio commento precedente).

  1. Si rimanda alla definizione di “data center” fornita nel messaggio al link: (PAL) DataCenter e Sale Server (scantinati, posti liberi sotto scrivanie, stanze vuote scelte casualmente)
  2. Si rimanda alla definizione di “data center” fornita nel messaggio al link: (PAL) DataCenter e Sale Server (scantinati, posti liberi sotto scrivanie, stanze vuote scelte casualmente)
  3. E’ considerato adeguamento