Quali Note Legali per i siti degli Enti Locali?

Esistono delle linee guida o delle norme per le Note Legali che vanno inserite in calce ai siti degli Enti Locali e della PA in generale?

Alcuni Comuni (Firenze, Venezia) hanno scelto la CC-BY, altri un “copyright” generico con tutti i diritti riservati (vedi ad esempio Bologna.

L’Art. 52 del CAD afferma il principio “Open by default”.

Sarebbe utile avere qualche base legale/amministrativa per poter assumere una determina o una delibera e adottare una linea che sia comune, con le dovute precisazioni, a tutti i siti.

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si è un argomento molto interessante, e utile per capire la legittimità (o meno) di tanti copyright su siti della Pubblica Amministrazione

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IMHO:
articolo 5 della legge sul diritto d’autore

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.


da qui ne derivo che le delibere e le determine sono in pubblico dominio per natura
A questo punto attendo il parere di un giurista.

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grazie Napo
utile saperlo

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Salve a tutti!

Mi intrometto nella discussione per segnalare due cose:

  1. C’è una differenza fra copyright e licenza d’uso. Il primo stabilisce chi detiene i diritti intellettuali su un’opera (software, testo, ecc), la seconda quale uso è possibile fare di quell’opera. Vedi, per esempio, qui: http://www.linuxjournal.com/article/1297.

  2. Il Team Digitale ha creato un breve README sull’uso delle licenze nella pubblica amministrazione. Come giustamente segnalato da @napo, le leggi e gli altri testi normativi sono in genere CC0, ovvero di pubblico dominio.

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Pienamente d accordo sul punto 1.
Purtroppo c’è ancora chi fa una gran confusione: mi basta pensare a delle definizioni di open data dove viene scritto che sono “dati privi di copyright” :confused:
Inoltre c’è anche chi pensa che open voglia dire che non c’è copyright o che non si possa trarre profitto …
Questa però è tutta un altra storia.

Quello che reputo importante è, invece, ragionare in ottica di reale riuso facendo uso di restrizioni ragionevoli e non invasive.

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Buongiorno a tutti!

(disclaimer: quello che segue non è un parere legale, non sono un avvocato né un giurista, ma ho avuto a che fare con questo tema. Come membro del Team Digitale mi sono infatti occupato di licenze software per le Linee Guida di prossima pubblicazione, riguardanti le licenze per il software aperto)

Come giustamente fa notare @napo, le pubbliche amministrazioni non possono proteggere atti o altri documenti normativi con il meccanismo del diritto d’autore (immaginate paradossalmente cosa succederebbe se qualcuno decidesse di non rispettarlo o violare i termini di licenza: la legge smette di applicarsi?). Per tutti i documenti di questo tipo il Team Digitale ha dunque scelto la CC-0, che non è propriamente una licenza, quanto più un “waiver”, o una dichiarazione di rilascio sotto pubblico dominio. Questa licenza si applica anche dove non sia esplicitamente dichiarata, per questo genere di contenuti, in quanto è proprio impossibile per una PA difendere i termini di licenza con il meccanismo del diritto d’autore: la scelta di utilizzare la CC-0 è da intendersi solo come un atto di chiarezza verso gli utenti.

Al contrario, per tutti quei contenuti sulle quali le pubbliche amministrazioni possono vantare diritti di uso commerciali, inclusi i contenuti tradizionali di un sito web (ad esempio le news), Ogni amministrazione può in teoria scegliere la licenza che preferisce. Noi, come dice Alberto, abbiamo scelto la licenza CC-BY, molto permissiva e in linea con quanto stabilito dal CAD. Non sono a conoscenza di altri obblighi normativi o suggerimenti in questa direzione.

Per quanto riguarda le licenze software ci stiamo muovendo per definirle in modo più corretto, anche se in questo caso il CAD è più stringente. Se voleste un parere personale, credo che creare una guida simile per i dati di cui all’art. 52 del CAD potrebbe essere cosa buona e giusta, perlomeno per interpretare il caso default. Oltre agli ovvi vantaggi che si avrebbero nell’uniformare le licenze in pochi testi standard.

Spero di essere stato chiaro nonostante la sintesi, il tema ovviamente è complesso ed è difficile trattarlo in poche righe su un forum. A disposizione per approfondire il tema!

Riccardo

P.S. Bologna, più che un “tutti i diritti riservati”, mi sembra una sorta di CC-BY-SA-NC.

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just for info:
la CC-BY è permissiva si, ma anche quel caso lì ha i suoi limiti.
Escludendo il caso particolare che, dalla versione 4.0, è stato introdotto il fatto di non poter redistribuire in DRM (discorso discutibile che merita un thread a se), rimane il fatto che ci sono alcuni casi in cui viene scritto in maniera prolissa come una citazione deve essere fatta al punto da chiedere di essere sempre esposta in bella vista.
Se si pensa che nel mondo B2B i dati vengono messi assieme, collegati, mescolati, trasformati ecc… poi nasce il problema che non si riesce a citare la fonte secondo la volontà del data provider.
Io sarei nell’inserire una regola a monte che dichiara che, nel riuso di contenuti fra PA, i testi possono essere usati come se fossero in pubblico dominio e poi rilasciati come preferiscono.

In ogni caso le restrizioni nessun profitto commerciale, condividi allo stesso modo, nessuna opera derivata non dovrebbero fare parte del pacchetto di restrizioni di prodotti della PA se non nel caso - che va bene spiegato - del condividi allo stesso modo.

@Riccardo_Iaconelli interessante il discorso sulle licenze software: darei volentieri una mano, anche perchè, un cosa che credo ci si scordi sempre, è la gestione del copyright in caso di contributi (federata o centralizzata?).

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La CC-0 è da evitare in ogni caso nei dataset delle PPAA anche per gli atti della pubblica amministrazione o normativi. Si parla infatti di pubblico dominio dei testi (contenuti) e non delle banche dati o collezione di documenti che sono in ogni caso protetti dal diritto del costitutore. I dataset sono paragonati a piccole banche dati in giurisprudenza infatti sono dotati anche di metadati, frutto di uno sforzo del costitutore, ossia della PA. Spogliare la PA di questa prerogativa significa attaccare la sovranità dei dati che è invece un diritto da tutelare specie nell’era della quarta rivoluzione industriale. Quindi la CC-by non deve essere vista tanto come una limitazione dei diritti di riuso, quanto invece il diritto legittimo di una PA di rivendicare lo sforzo della creazione di open data e anche per assumersi la responsabilità di curare il dataset nel suo ciclo di vita futuro (qualità del dato), nonché per fornire autorevolezza e provenienza dei dati (provenance). Insomma significa coordinare la metadatazione con i diritti espressi in licenza.

Abbiamo esaminato attentamente la questione di compatibilità fra CC-BY 4.0 International e ODbL ed ecco la nostra soluzione suggerita per altro in altre forme dallo stesso OSMF:
"Questo dataset è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale. Si prega di notare le estensioni della licenza.

Addendum to CC BY 4.0 Licence

  1. In case of reuse of data [dataset] by OpenStreetMap, th attribution by OpenStreetMap and its users through http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors is sufficient to provide attribution to [entity] in a “reasonable manner” in accordance with Section 3(a)(1) of the CC BY 4.0 license.

  2. In case of reuse of data [dataset] by OpenStreetMap [entity] waives Section 2(a)(5)(B) of the CC BY 4.0 license as to OpenStreetMap and its users with the understanding that the Open Database License 1.0 requires open access or parallel distribution of OpenStreetMap data."

Cara Monica, i punti che sollevi sono sicuramente interessanti. Ti rispondo con un parere terzo che ho trovato utile per approfondire la questione, magari è di spunto anche per te: https://www.piana.eu/linee-guida-nazionali-e-licenze-per-lopen-data/

Detto questo, risponderti nel merito e dirimere la questione richiede competenze che non mi arrogo, lascio dunque la voce a chi è più saggio di me :slight_smile:

Riccardo

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Ciao @napo,
ogni contributo è assolutamente il benvenuto! i documenti saranno messi in consultazione tra oggi e domani, salvo gravi imprevisti. Tieni sott’occhio https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione, stiamo per aprire la categoria apposita.

Un saluto,
Riccardo

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Caro Matteo,

il tema che sollevi è reale e necessita di un tavolo di lavoro che metta in campo un dibattito approfondito fra tutti gli attori coinvolti, tecnici, giuristi, amministratori.

Quello che posso fare qui in questo spazio è indicarti per esempio le note legali molto sintetiche che abbiamo predisposto per il portale open data di Ravenna: http://opendata.comune.ravenna.it/home/note_legali.html
Volutamente sintetiche e semplici affinché tutti possano comprenderne i contenuti.

Questa viene accompagnata anche dalla web privacy policy: http://opendata.comune.ravenna.it/home/Web-Privacy-Policy.html

In questo modo ogni dataset (o pagina web del sito nel caso di portale della PA) potrà a seconda delle tipologie dei contenuti adottare la licenza opportuna.

Per quanto riguarda poi quale licenza apporre ai contenuti occorre a mio avviso fare una classificazione di contenuti che qui azzardo solo a titolo di esempio senza pretesa di esaustività: cc-by per le pagine informative, cc-by-sa-nd nel caso, per esempio, di notizie con contenuto di indirizzo politico che non si desiderano siano manipolate, cc0 solo in rarissimi casi da valutare attentamente perché entrano in gioco molte considerazioni non solo giuridiche da mettere in campo (sovranità dei dati, responsabilità del dataset, metadati che poi esprimono un ente creatore, patrimonio culturale digitale, tutela dell’investimento della PA, diritto sui generis, etc.), etc.

Se dovessi proporre un indice inizierei in questo modo:

  • Raccomandazioni e buone pratiche per le note legali dei siti della PA
  • Raccomandazioni e buone pratiche per la privacy policy dei siti della PA (informativa e web privacy policy)
  • Raccomandazioni e buone pratiche per l’uso dei social media per i siti della PA
  • Raccomandazioni e buone pratiche per la partecipazione attiva nei siti della PA
  • Classificazione dei contenuti dei siti della PA e suggerimenti di licenze
  • Allegati: esempi di delibere da assumere.

E’ solo una proposta ovviamente e sicuramente manca qualche cosa. Possiamo iniziare da qualche parte a fare questo documento? Possiamo formare questo tavolo di lavoro con l’ok di AGID?

Un caro saluto,
Monica

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Ciao Monica,

la tua mi sembra una buona base di partenza. Sempre come spunto di riflessione, ti spiego perché in prima analisi non condivido l’idea di ND per proteggere la paternità del documento. Questo limita molto l’utilizzo che si può fare dei dati (anche solo riprendere il contenuto in altra forma grafica), ma non credo aggiunga vere protezioni alla paternità dell’opera. Anche con una licenza molto permissiva come CC-BY infatti, non è possibile modificare del contenuto attribuendolo, o attribuendo un endorsement, a una fonte che non lo ha rilasciato.
Dunque anche nel caso di notizie con contenuto di indirizzo politico, la fonte autoritativa rimarrebbe una, e nessuno - indipendentemente dalla licenza utilizzata - potrebbe modificarla senza la consapevolezza dell’autore. Mentre sarebbero consentiti (ad esempio) studi di text mining.

In ogni caso, credo sia interessante approfondire le tematiche dell’art. 52 del CAD.

Un saluto,
Riccardo

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Ho alcuni dubbi su questa proposta in quanto va a creare un vantaggio su un progetto.
Ammetto che si va in una direzione da open data a open data (e chi mi conosce sa bene quanto sostengo OpenStreetMap).
Il mio dubbio è che questa proposta possa attivare richieste di altri attori che stanno chiedendo un cambio di licenza quando si trovano nella difficoltà di gestire l’attribuzione.
Potrebbero forse tirare fuori problematiche come quelle di offrire una proposta non neutrale?

Di fatto il problema della incompatibilità fra CC-BY e ODbL è, prima di tutto, nella gestione della attribuzione e - per il solo caso della 4.0 - nella questione della protezione con DRM dove, in creative commons è proibita, mentre in ODbL è concessa ma a determinate condizioni.

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Riprendo ancora il topic in seguito ad alcune considerazioni fatte.
Premesso che l’articolo di Carlo Piana mi sembra la soluzione più pragmatica in assoluto, mi chiedevo se una via percorribile da chi proprio non vuole rinunciare all’attribuzione, se si potesse spingere verso una “attribuzione light”.
Mi spiego meglio:
molto spesso il tema dell’attribuzione o viene esplicitato in maniera esagerata (ho letto testi come "l’attribuzione deve essere messa in posizione evidente e richiamare questa sorgente … ") oppure delegata all’utente (“intanto è cc-by”).
Probabilmente dare una indicazione che dica “l’attribuzione può essere svolta come si vuole, basta che sia risalibile”.
Penso al caso di OpenStreetMap dove, il problema, è che l’attribuzione passa dal nome dell’ente che distribuisce il dataset a “OpenStreetMap e contributors” e quel “contributors” a sua volta porta ad una pagina con tutte le sorgenti (che ammetto non essere bene aggiornata).

Ciao a tutti,
Recupero questa discussione perché ancora sono alla ricerca di una soluzione chiara sull’argomento.

Noi gestiamo circa 500 siti di enti pubblici, fino a poco tempo fa pubblicavamo una pagina “note legali” con dentro un testo ricopiato dalla notte dei tempi contenente un sacco di informazioni in buona parte obsolete (alcune ormai sostituite dalla normativa sulla privacy). Abbiamo fatto un’analisi e abbiamo ritenuto che non fosse necessario mantenerla per i siti della PA, pertanto l’abbiamo levata.
Mi è rimasto però il dubbio che averlo tolto del tutto possa avere degli effetti collaterali.
Dalla lettura di questo thread mi sembra di aver capito che non ha molto senso definire una regola generica ma sarebbe preferibile indicare le regole di utilizzo per singolo contenuti. Es. la pagina con la storia del comune potrebbe avere un copyright se tratta da un testo a sua volta coperto dal copyright, nel caso sia “rubacchiata” a destra e manca non sarebbe corretto limitarne da redistribuzione.

Adesso però non so come tutto questo possa essere visto nell’ottica della nuova direttiva europea appena approvata.

Leggendo le note legali dei siti governativi o della stessa Agid Note Legali|Agenzia per l'Italia digitale mi sembra confermare l’inutilità di tale pagina.
Per di più non credo che un sito governativo possa dichiarare una cosa simile, ovvero declinare la responsabilità su un contenuto che fornisce

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